Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 2038
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4559/2020 registro affari civili, avente
ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2874/2020, pubblicata in data
21.4.2020, del tribunale di Napoli, sez. VIII
TRA
OL VINCENZO, c.f. [...]e UI UC, c.f.
[...]in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul
minore OL LUIGI, nato a [...] il [...], rapp.ti e difesi in virtù di
mandato in calce, dall'avv. Salvatore De Angelis, c. f. [...],
presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli al corso Arnaldo Lucci n. 96
Appellanti
E
GENERALI ITALIA S.p.A., (P.IVA 01333550323), quale Impresa designata
per la Regione Campania ex art. 286 comma I del D.Lgs. 209/05, in persona dei
legali rapp.ti p.t., dott. Philippe Roger Donnet e dott. Roberto Bellina
elettivamente domiciliati in Napoli alla Vva Duomo n.326, presso lo studio
1
dell'avv. Rosalia Aurino (C.F.: [...]) che li rappresenta e
difende giusta procura speciale per atto del Notaio Giovanni Battista Dell'Armi di
Treviso del 18/12/2014 rep.n.186905 racc. 30367)
Appellata
Conclusioni
All'udienza dell'1.2.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A - giudizio di primo grado
A.a.) EN OL e LU UI quali genitori esercenti la relativa
potestà sul minore GI OL, citavano in giudizio, innanzi al tribunale di
Napoli, la Generali Italia S.p.A, quale impresa designata per la regione Campania
per il FGVS, al fine ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio in
conseguenza del sinistro verificatosi in data 13.8.2015, in Napoli, quando il
minore, mentre attraversava la strada in compagnia della madre, veniva investito
da una moto proveniente da via Nazionale delle Puglie, con direzione
Poggioreale, che, dopo l'impatto, si allontanava rapidamente, senza fermarsi e
prestare soccorso.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda,
ponendo le spese di lite a carico degli attori come da dispositivo.
Il primo giudice così testualmente argomentava:
< conferma nelle deposizioni dei testi dalle quali emergono delle contraddizioni:
1) Il teste AL ER ha affermato che il bambino si trovava avanti alla mamma, ad una distanza di venti/trenta centimetri, invece, il secondo teste IO
RA ha dichiarato che il bambino camminava a fianco della madre.
2
2) Il teste AL ER ha affermato che la moto procedeva a velocità moderata e cercava di frenare, visto i pedoni che stavano attraversando, e sterzare per evitare di colpirli. Il secondo teste, IO RA, ha invece dichiarato che il motorino correva prima di arrivare ad urtare il bambino e non tentava neppure di frenare.
3) Il teste AL ER ha affermato che il motociclo andò via subito dopo
l'impatto, mentre l'altro testimone ha sostenuto che il conducente del motociclo si fermava per verificare cosa aveva fatto al bambino, per poi scappare senza prestare soccorso.
Inoltre, come risulta dalle stesse deposizioni, le modalità con le quali i testi avrebbero contattato i genitori dopo il sinistro sono insolite e poco credibili, in quanto il primo teste (AL ER) afferma di aver lasciato i propri dati alla madre del bambino dopo averla incontrata per strada nei giorni successivi. Il secondo teste (IO RA), invece, dichiara di essere stato messo in contatto con la madre del bambino da terze persone non indicate con precisione, a cui aveva chiesto notizie del bambino, il giorno successivo all'incidente.
Va poi tenuto conto anche del fatto che la querela fu presentata il 16.11.15, con molto ritardo rispetto alla data in cui si è verificato il sinistro, e senza indicazione dei testi benché, a dar loro credito, avessero incontrato la madre del bambino pochi giorni dopo il sinistro. Di conseguenza, costei avrebbe potuto indicarli nella querela presentata tre mesi dopo.
Infine, la dinamica dell'incidente non è plausibile perché se fosse vero che il piede del bambino rimase “impigliato” nei raggi della ruota del motociclo, come riferito dal teste ER, il conducente difficilmente avrebbe potuto evitare di cadere o quantomeno di fermarsi. E per altro, anche su questo punto, si rileva la non piena coincidenza delle deposizioni in quanto il secondo teste afferma genericamente della caduta del bambino in seguito all'urto senza menzionare l'incastrarsi del piede nei raggi della ruota.
Sulla scorta delle circostanze innanzi evidenziate, non può dirsi raggiunta con sufficiente certezza la prova del fatto storico del sinistro. Per questo motivo, la domanda va rigettata.>>.
B - Il giudizio di appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello gli originari attori,
3
nella dedotta qualità, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, con cui
lamentano l'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, nonché
l'omessa valutazione del comportamento dell'assicurazione che, nonostante
autorizzata a richiedere le dichiarazioni rese al drappello dell'ospedale dove era
stato condotto il bambino, non vi provvedeva, da ciò dovendo il fatto essere
considerato dimostrato in quanto non contestato, né diversamente provato dalla
controparte;
gli appellanti si dolgono, altresì, della mancata ammissione della
c.t.u., che avrebbe potuto chiarire la dinamica dell'incidente.
Gli appellanti, così, concludevano:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2874/2020 del Tribunale di Napoli, depositata e pubblicata in data 21.04.20, Sezione VIII Civile
… , nell'ambito del giudizio N.R.G. 3365/2017, pubblicata in data 21.04.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo investitore rimasto ignoto, nella verificazione del sinistro per cui è causa;
condannare la società
Generali Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. e nella sua spiegata qualità, al risarcimento in favore degli istanti, di tutti i danni alla salute, patrimoniali, morali e di ogni tipo subiti dal minore OL GI in occasione del sinistro per cui è causa, nella misura che verrà quantificata in corso di causa con riferimenti ai parametri indicati in premessa, oltre spese mediche sostenute, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo anche mediante ausilio di CTU da disporsi, ovvero nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà, sempre oltre spese mediche, interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti e onorari di giustizia, iva, cpa e rimborso spese generali del presente giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario.
4
In via istruttoria si chiede ammettersi sin d'ora, prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in premessa del presente atto, da intendersi qui per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4559/2020 registro affari civili, avente
ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2874/2020, pubblicata in data
21.4.2020, del tribunale di Napoli, sez. VIII
TRA
OL VINCENZO, c.f. [...]e UI UC, c.f.
[...]in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul
minore OL LUIGI, nato a [...] il [...], rapp.ti e difesi in virtù di
mandato in calce, dall'avv. Salvatore De Angelis, c. f. [...],
presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli al corso Arnaldo Lucci n. 96
Appellanti
E
GENERALI ITALIA S.p.A., (P.IVA 01333550323), quale Impresa designata
per la Regione Campania ex art. 286 comma I del D.Lgs. 209/05, in persona dei
legali rapp.ti p.t., dott. Philippe Roger Donnet e dott. Roberto Bellina
elettivamente domiciliati in Napoli alla Vva Duomo n.326, presso lo studio
1
dell'avv. Rosalia Aurino (C.F.: [...]) che li rappresenta e
difende giusta procura speciale per atto del Notaio Giovanni Battista Dell'Armi di
Treviso del 18/12/2014 rep.n.186905 racc. 30367)
Appellata
Conclusioni
All'udienza dell'1.2.2024, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A - giudizio di primo grado
A.a.) EN OL e LU UI quali genitori esercenti la relativa
potestà sul minore GI OL, citavano in giudizio, innanzi al tribunale di
Napoli, la Generali Italia S.p.A, quale impresa designata per la regione Campania
per il FGVS, al fine ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio in
conseguenza del sinistro verificatosi in data 13.8.2015, in Napoli, quando il
minore, mentre attraversava la strada in compagnia della madre, veniva investito
da una moto proveniente da via Nazionale delle Puglie, con direzione
Poggioreale, che, dopo l'impatto, si allontanava rapidamente, senza fermarsi e
prestare soccorso.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della convenuta, rigettava la domanda,
ponendo le spese di lite a carico degli attori come da dispositivo.
Il primo giudice così testualmente argomentava:
< conferma nelle deposizioni dei testi dalle quali emergono delle contraddizioni:
1) Il teste AL ER ha affermato che il bambino si trovava avanti alla mamma, ad una distanza di venti/trenta centimetri, invece, il secondo teste IO
RA ha dichiarato che il bambino camminava a fianco della madre.
2
2) Il teste AL ER ha affermato che la moto procedeva a velocità moderata e cercava di frenare, visto i pedoni che stavano attraversando, e sterzare per evitare di colpirli. Il secondo teste, IO RA, ha invece dichiarato che il motorino correva prima di arrivare ad urtare il bambino e non tentava neppure di frenare.
3) Il teste AL ER ha affermato che il motociclo andò via subito dopo
l'impatto, mentre l'altro testimone ha sostenuto che il conducente del motociclo si fermava per verificare cosa aveva fatto al bambino, per poi scappare senza prestare soccorso.
Inoltre, come risulta dalle stesse deposizioni, le modalità con le quali i testi avrebbero contattato i genitori dopo il sinistro sono insolite e poco credibili, in quanto il primo teste (AL ER) afferma di aver lasciato i propri dati alla madre del bambino dopo averla incontrata per strada nei giorni successivi. Il secondo teste (IO RA), invece, dichiara di essere stato messo in contatto con la madre del bambino da terze persone non indicate con precisione, a cui aveva chiesto notizie del bambino, il giorno successivo all'incidente.
Va poi tenuto conto anche del fatto che la querela fu presentata il 16.11.15, con molto ritardo rispetto alla data in cui si è verificato il sinistro, e senza indicazione dei testi benché, a dar loro credito, avessero incontrato la madre del bambino pochi giorni dopo il sinistro. Di conseguenza, costei avrebbe potuto indicarli nella querela presentata tre mesi dopo.
Infine, la dinamica dell'incidente non è plausibile perché se fosse vero che il piede del bambino rimase “impigliato” nei raggi della ruota del motociclo, come riferito dal teste ER, il conducente difficilmente avrebbe potuto evitare di cadere o quantomeno di fermarsi. E per altro, anche su questo punto, si rileva la non piena coincidenza delle deposizioni in quanto il secondo teste afferma genericamente della caduta del bambino in seguito all'urto senza menzionare l'incastrarsi del piede nei raggi della ruota.
Sulla scorta delle circostanze innanzi evidenziate, non può dirsi raggiunta con sufficiente certezza la prova del fatto storico del sinistro. Per questo motivo, la domanda va rigettata.>>.
B - Il giudizio di appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia proponevano appello gli originari attori,
3
nella dedotta qualità, da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente sentenza, con cui
lamentano l'errata interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, nonché
l'omessa valutazione del comportamento dell'assicurazione che, nonostante
autorizzata a richiedere le dichiarazioni rese al drappello dell'ospedale dove era
stato condotto il bambino, non vi provvedeva, da ciò dovendo il fatto essere
considerato dimostrato in quanto non contestato, né diversamente provato dalla
controparte;
gli appellanti si dolgono, altresì, della mancata ammissione della
c.t.u., che avrebbe potuto chiarire la dinamica dell'incidente.
Gli appellanti, così, concludevano:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2874/2020 del Tribunale di Napoli, depositata e pubblicata in data 21.04.20, Sezione VIII Civile
… , nell'ambito del giudizio N.R.G. 3365/2017, pubblicata in data 21.04.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo investitore rimasto ignoto, nella verificazione del sinistro per cui è causa;
condannare la società
Generali Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t. e nella sua spiegata qualità, al risarcimento in favore degli istanti, di tutti i danni alla salute, patrimoniali, morali e di ogni tipo subiti dal minore OL GI in occasione del sinistro per cui è causa, nella misura che verrà quantificata in corso di causa con riferimenti ai parametri indicati in premessa, oltre spese mediche sostenute, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo anche mediante ausilio di CTU da disporsi, ovvero nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà, sempre oltre spese mediche, interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti e onorari di giustizia, iva, cpa e rimborso spese generali del presente giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario.
4
In via istruttoria si chiede ammettersi sin d'ora, prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in premessa del presente atto, da intendersi qui per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi