Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4472

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4472
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4472
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1681-24 RGAC, vertente
TRA
IG AN, IG CR E IG LA, nella qualità di eredi di IG IO (avv.ti Nadia Candeloro e Giandomenico d'
Ambra)
parte appellante
E
1

I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pt (avv. Gustavo Iandolo)
parte appellata
dando lettura del seguente
dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna l' I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di
IG AN, IG CR E IG LA, nella qualità di eredi di IG IO, delle spese di primo grado, che si liquidano nella maggiore misura di euro 1.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna l' I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di
IG AN, IG CR E IG LA, nella qualità di eredi di IG IO, delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2
OGGETTO: ricorso in appello depositato il 19-6-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 20-2-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 3/10/2023 NT IO deduceva che, con decreto di omologa del Tribunale di Roma depositato il 09/05/2023 e notificato alla competente sede INPS in data 12/05/2023, veniva accertata la sussistenza in capo all'istante del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagno con decorrenza dal mese di settembre 2022;
che in data 01/06/2023 il ricorrente trasmetteva telematicamente il modello AP70 per la liquidazione della prestazione, ma, nonostante ciò, la prestazione non veniva liquidata.
Concludeva come segue: “Accogliere il presente ricorso e per
l'effetto condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/80 con decorrenza dal mese di settembre 2022 oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;

2) Condannare, in ogni caso, l'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.”
Nessuno si costituiva per l'Inps e il Giudice ne dichiarava la contumacia.

-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
3
condanna l'Inps al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal settembre 2022, oltre interessi decorsi 120 giorni dall'1/6/23;
condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali in euro 1.305,00 da attribuire ai procuratori antistatari.

-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' assistito, al quale, a seguito di decesso, sono subentrati gli eredi con memoria di costituzione in prosecuzione.

-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha liquidato le spese processuali in euro 1.305, e quindi in misura inferiore ai minimi tariffari, da ritenere inderogabili alla luce della giurisprudenza di legittimità, per di più senza fornire alcuna motivazione sul punto.

-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni
4
riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 Dispone il DM n.55-14 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247
), nel testo vigente “ratione temporis”, all' art.5
(determinazione del valore della controversia): -1 nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - e' determinato a norma del codice di procedura civile. Ai sensi dell' art.14 cpc, a sua volta, in materia di cause relative a somme di denaro, il valore della causa si determina in base al valore indicato
o dichiarato dall' attore. Prosegue, tuttavia, l' art.5 citato, al medesimo comma 1°, che, nei giudizi per pagamento di
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