Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2024, n. 4105
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1227/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9948/2022, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 [...]
E , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_14 Parte_15
Aurelio Muzzì, Norma Cecconi e Monica Muzzì ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Tuscolana 954;
APPELLANTI
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Paola Massafra, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso e Cherubina Ciriello, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29;
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , e , tutti
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 dipendenti Inpdap con qualifica di informatico area C avevano convenuto CP_ in giudizio l esponendo che, a seguito della soppressione del predetto ente a decorrere dal 1/1/2012, erano stati assegnati alla Direzione Centrale CP_ Sistemi Informatici e Tecnologici dell con mansioni di informatici, ma che l'istituto aveva omesso di pagare loro l'indennità informatica prevista dall'accordo sottoscritto in data 20.5.2002 nel periodo 1/1/12 – 31/8/14 ed avevano chiesto, previo accertamento dell'applicabilità nei loro confronti del predetto accordo, la condanna dell'istituto al pagamento delle relative CP_ differenze retributive. Si costituiva in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso sulla base di articolate argomentazioni Il Tribunale rilevava che “dalla soppressione dell'INPDAP e dell CP_3 si sono succeduti diversi CCNI ( prodotti in atti) che, fino al completamento del processo di integrazione del personale proveniente dai predetti enti, contenevano sezioni separate per gli Enti soppressi. In particolare, il CCNI 2012, precisa che: “In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi per il definitivo trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie, la contrattazione integrativa assume il ruolo di strumento fondamentale per addivenire all'armonizzazione degli istituti contrattuali vigenti, nel rispetto delle specificità e in un'ottica di valorizzazione delle professionalità”. Detto CCNI è diviso in tre sezioni recanti discipline diverse per i dipendenti di CP_2
INPDAP ed e specificava che “Il Titolo III è poi suddiviso in tre sezioni CP_3 CP_ recanti la disciplina rispettivamente per l per l'Inpdap e per l' CP_3
La sezione del contratto dedicata al personale ex INPDAP non prevede tra i destinatari del compenso ex “Art.32 CCNL 1998/2001” i dipendenti inquadrati nel profilo informatico (cfr.art.13)”. Affermava, poi, che “Successivamente, il CP_ CCNI 2013 all'art 4 (Intitolato “particolari istituti contrattuali dell e degli enti incorporati” ha previsto che: “le parti, nelle more del completamento del processo di integrazione, concordano di applicare i seguenti istituti, secondo quanto previsto dai contratti degli enti di provenienza. Detti istituti, in quanto relativi al trattamento accessorio, sono assoggettati alla normativa vigente in materia di selettività e premialità…” anche in questo caso il CCNL diversifica la disciplina richiamando espressamente la normativa contrattuale degli enti di provenienza . Con la stipula del CCNL 2014 (che ha eliminato la differenziazione di disciplina in base agli enti di provenienza) è stato previsto il riconoscimento dell'indennità informatica anche al personale informatico gestione ex Inpdap a partire dal 1/9/2014 “a seguito della definitiva integrazione”. Dato atto che “I ricorrenti lamentano la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 45 d.lgs. n. 165/2001 nonché di ragionevolezza ed equità retributiva”, riteneva le doglienze infondate e rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato il 24.5.2023, , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , e Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza per: 1. “A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE NAZIONALE INTEGRATIVA nel recepire e CP_2 richiamare la contrattualistica integrativa, ed in particolare il CCNI 2012, non tiene nient'affatto in considerazione la circostanza che nella specifica dei destinatari del compenso di cui all'art. 32 del CCNL 1998/2001 sono indicati altri profili lavorativi degli ex INPDAP, e non quelli nel profilo informatico INPDAP, anche per adeguare l'indennità ex art. 32 che non era prevista nei contratti degli Enti di provenienza. Mentre per quelli inquadrati nel profilo informatico tale prerogativa era già previsata e disciplinata nell Né può CP_2 essere data una diversa interpretazione perchè, differentemente verrebbe meno quanto previsto e disciplinato dal D.L. del 6-12-201, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, co. 1 della legge 22-12-2011 n. 214, che ha integrato di fatto e di diritto, a far data dal 1-1-2012 i ricorrenti nei ruoli organici con decorrenza da 1- CP_2
1-2012 e soprattutto si avrebbe