Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/08/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/08/2024, n. 11
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 11
Data del deposito : 2 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati
dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 385 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2022 promossa da:
Bo.No.Bo s.r.l., (03141970925), in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessandro LI, che la rappresenta e difende, con l'avv. Maria Laura Fantola in virtù di
procura speciale in atti;

reclamante
contro
Fallimento della società Bo.No.Bo s.r.l., con sede legale in Cagliari nella via Sant'Ignazio
n. 38, in persona del Curatore, dott.ssa Emanuela Murgia, con domicilio digitale
f50.2022cagliari@pecfallimenti.it;

reclamato contumace
e contro
1 RI AT ([...]) e LI NI ([...]),
elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Lucio Corda, che li
rappresenta e difende, con l'avv. Maria Luisa Biagetti, in virtù di procura speciale in atti;

reclamati
e con l'intervento del Procuratore Generale.
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse della reclamante: “l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, svolti gli
adempimenti di rito, respinta ogni contraria istanza e conclusione, voglia: 1) previa
sospensione - inaudita altera parte ovvero, in subordine, nel contradditorio tra le parti in
designanda udienza - dell'attività liquidatoria ex art. 19 legge fallimentare, revocare, per
i motivi sopra esposti, la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Cagliari n.
56/2022 (in relazione ai procedimenti prefallimentari riuniti iscritti rispettivamente ai
numeri di ruolo 62/2022 e 64/2022), emessa in data 29.9.2022, pubblicata in data
7.10.2022, non notificata ma comunicata dalla Cancelleria con pec in data 7.10.2022;
2)

con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio (prefallimentare e di
reclamo)”;

nell'interesse dei reclamati costituiti: “I) Con riguardo a tutte le domande rivolte dalla
reclamante nei confronti dei resistenti si chiede il loro rigetto per i motivi esposti nella
superiore espositiva. II) Con riguardo alla dichiarazione di fallimento e alla richiesta di
revoca, pur ribadendo l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno del reclamo, ci si
rimette al prudente apprezzamento della Ecc.ma Corte”.
Fatti di causa
La Bo.No.Bo. s.r.l. ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la dichiarazione di
fallimento pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 56/2022 del 7.10.2022 su
istanza AT RI e NI LI, creditori della società i forza di distinti decreti
2
ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cagliari.
Il Tribunale, richiamato l'art. 1 l. fall. - a norma del quale l'assoggettamento alla disciplina
fallimentare è riservato alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti
nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad
euro 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad euro 200.000,00, nonché alle imprese che,
alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti, anche non scaduti, superiori
ad euro 500.000,00, con onere della prova circa le limitate dimensioni dell'impresa
spettante all'imprenditore commerciale – ritenne inattendibili i documenti contabili
prodotti dalla società e costituiti dai bilanci relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, tutti
unitariamente approvati e depositati presso il registro delle imprese in data successiva alla
proposizione della domanda di fallimento, nonché da un atto denominato “bilancio
provvisorio a sezioni contrapposte” relativo alla situazione contabile del 2021, non
approvato né depositato presso il registro, sia in considerazione della sospetta tempistica
di redazione e approvazione degli stessi, sia in considerazione della notevole divergenza
tra la situazione relativa ai debiti tributari risultante dai bilanci (che riportavano un debito
di euro 103.540,08) e quella risultante dai carichi pendenti trasmessa dall'Agenzia delle
Entrate (che riportava un debito scaduto alla data del 15.7.2022 di euro
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