Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 689
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Testo completo
RG Nr. 18/2023 cui è riunita la causa R.G. 24/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 gennaio 2023
Da
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), fax 0544.472923 – pec , che C.F._1 Email_1
la rappresenta e difende,
e Da
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Responsabile di , Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
;
PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._2 Email_2
;
PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._3 Email_3
;
PEC e AN AI (C.F. C.F._4 Email_4
PEC che la rappresentano e C.F._5 Email_5
1
difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812,
Appellanti principali in cause riunite
Contro
1. (C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_2 C.F._6
a Venezia (VE), Via Damiano Chiesa n. 1 e 2. (C.F.: Parte_3 C.F._7
), nato in [...] il [...], residente a [...], rappresentati
[...]
e difesi dagli avv.ti Dino Bravin (C.F. ) e Rossana Regazzo (C.F. CodiceFiscale_8 [...]
), loro procuratori giusta mandati allegati al fascicolo telematico R.G. 627/2022, C.F._9
Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del Giudice del Lavoro di 1° grado, (fax 041/981780, PEC
, dimettendo la Email_6 Email_7
seguente appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 711/2022 pubblicata il 7 dicembre
2022 e notificata in data 12 dicembre 2022.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003;
differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro n. 711/2022 pubblicata il 07.12.2022 nella causa di Rg 627/2022,
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara e per l'effetto, in via principale, respinta ogni domanda formulata contro , condannare gli appellati e , alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
restituzione di tutto quanto versato, oltre ad interessi al saldo;
in subordine, accertata e dichiarata
l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di rivendicare nei confronti di Pt_3 Pt_2
i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Parte_1
al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo accertato), ovvero dichiarata Controparte_3 comunque l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti anteriormente al 12.05.2017 ed in ogni caso respinta l'azione ex art. 1676 c.c., quantomeno per le prestazioni anteriori alla costruzione 6278 relativa al periodo 01.06.2020-31.07.2021 ed esclusi gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., per l'effetto previa rideterminazione degli importi dovuti ai signori e , Parte_2 Parte_3
2
condannare gli stessi a restituire la differenza rispetto a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Vinte le spese del grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge e compensate, quantomeno parzialmente, quelle del precedente grado, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti”;
in via subordinata si dà atto che non si contestano i conteggi di controparte già condivisi come da e- mail dimessa da appellati;
Per parte appellata e Pt_2 Pt_3
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014, art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per parte appellata- appellante principale nella causa riunita CP_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 711/2022 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 627/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 7 dicembre 2022 e notificata in data 12 dicembre 2022 e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §4.1.
Sempre in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di Pt_3 Pt_2
rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data Controparte_1
di assunzione alle dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo Controparte_3 che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo Controparte_1 Pt_2
lordo di Euro 7.327,17, pari a netti Euro 5.641,92 e il Sig. alla restituzione della somma lorda Pt_3
3
di Euro 5.729,31, pari a netti Euro 4.411,57, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dai Sigg.ri e Pt_3
Cont con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Pt_2 CP_3 al 12 maggio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto,
[...]
rigettare le relative domane avanzate nei confronti di Controparte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione della somma lorda di Euro Pt_2
2.434,34, pari a netti Euro 1.874,44 e il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro Pt_3
1.328,46, pari a netti Euro 1.022,91, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dai Sigg.ri e ed Pt_3 Pt_2 assolvere da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto Controparte_1
− condannare gli odierni appellati a restituire a quanto corrisposto dalla Società Controparte_1
stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.169,19, pari a netti Euro 13.220,28 o, Pt_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.022,98, pari a netti Euro 9.257,69 o, Pt_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 908,56 pari a netti Euro 699,59 e Pt_2 il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 636,23 pari a netti Euro 489,89 a titolo di interessi Pt_3
per i motivi di cui al paragrafo 4.12;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al §4.13.
In ogni caso si dà atto di non contestare i conteggi dimessi da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da
e dipendenti della i quali rivendicavano il Parte_2 Parte_3 Controparte_3
mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il pagamento di alcune voci retributive nei
4
confronti della loro datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Controparte_1
Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra e e del Parte_1 CP_1 Pt_1 subappalto tra quest'ultima e chiedevano l'accertamento della responsabilità di Controparte_3
e ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., in relazione ai CP_1 Pt_1
crediti maturati fino al 31 luglio 2021.
In primo luogo, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, co. 2,
d.lgs. 276/2003 poiché l'ultimo contratto d'appalto era cessato il 31 luglio 2021, mentre il ricorso era stato depositato il 21 aprile 2022, perciò entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Sul punto, il giudice, alla luce delle pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e n.
29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sia da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su differenti navi in costruzione, nel CP_1
medesimo contesto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr.ssa Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 gennaio 2023
Da
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Alcide
De Gasperi n. 19, presso lo Studio dell'Avv. Christian Biserni del foro di Ravenna (c.f.
), fax 0544.472923 – pec , che C.F._1 Email_1
la rappresenta e difende,
e Da
(P. IVA ), con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Responsabile di , Avv. Marco Catello, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano, Via San Damiano n. 9, presso lo Studio degli Avv.ti Angelo Zambelli (C.F.
;
PEC , Barbara Grasselli (C.F. C.F._2 Email_2
;
PEC , Alberto Testi (C.F. C.F._3 Email_3
;
PEC e AN AI (C.F. C.F._4 Email_4
PEC che la rappresentano e C.F._5 Email_5
1
difendono come da delega depositata telematicamente nel giudizio di primo grado, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi PEC suindicati nonché al numero di fax 02.02030812,
Appellanti principali in cause riunite
Contro
1. (C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_2 C.F._6
a Venezia (VE), Via Damiano Chiesa n. 1 e 2. (C.F.: Parte_3 C.F._7
), nato in [...] il [...], residente a [...], rappresentati
[...]
e difesi dagli avv.ti Dino Bravin (C.F. ) e Rossana Regazzo (C.F. CodiceFiscale_8 [...]
), loro procuratori giusta mandati allegati al fascicolo telematico R.G. 627/2022, C.F._9
Tribunale Ordinario di Venezia - Ufficio del Giudice del Lavoro di 1° grado, (fax 041/981780, PEC
, dimettendo la Email_6 Email_7
seguente appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Venezia n. 711/2022 pubblicata il 7 dicembre
2022 e notificata in data 12 dicembre 2022.
In punto: Responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs. 276/2003;
differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis e previa ogni occorrenda declaratoria, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro n. 711/2022 pubblicata il 07.12.2022 nella causa di Rg 627/2022,
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara e per l'effetto, in via principale, respinta ogni domanda formulata contro , condannare gli appellati e , alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
restituzione di tutto quanto versato, oltre ad interessi al saldo;
in subordine, accertata e dichiarata
l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di rivendicare nei confronti di Pt_3 Pt_2
i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Parte_1
al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo accertato), ovvero dichiarata Controparte_3 comunque l'intervenuta prescrizione dei relativi diritti anteriormente al 12.05.2017 ed in ogni caso respinta l'azione ex art. 1676 c.c., quantomeno per le prestazioni anteriori alla costruzione 6278 relativa al periodo 01.06.2020-31.07.2021 ed esclusi gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., per l'effetto previa rideterminazione degli importi dovuti ai signori e , Parte_2 Parte_3
2
condannare gli stessi a restituire la differenza rispetto a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Vinte le spese del grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge e compensate, quantomeno parzialmente, quelle del precedente grado, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti”;
in via subordinata si dà atto che non si contestano i conteggi di controparte già condivisi come da e- mail dimessa da appellati;
Per parte appellata e Pt_2 Pt_3
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014, art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.
Per parte appellata- appellante principale nella causa riunita CP_1
Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., convocare le parti innanzi a sé e, ferme e richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze, anche istruttorie, svolte nel primo grado di giudizio, in atti e a verbale, da intendersi qui integralmente ritrascritte, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria, riformare parzialmente, con riferimento ai capi del provvedimento impugnato, la sentenza n. 711/2022 resa inter partes nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 627/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Venezia, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara, in data 7 dicembre 2022 e notificata in data 12 dicembre 2022 e, per l'effetto:
In via preliminare,
− accertare e dichiarare la nullità della sentenza per i motivi esposti al §4.1.
Sempre in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei Sigg.ri e dal diritto di Pt_3 Pt_2
rivendicare nei confronti di i crediti asseritamente maturati nel periodo dalla data Controparte_1
di assunzione alle dipendenze di al 31 ottobre 2019 (o al diverso periodo Controparte_3 che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto, rigettare le relative domande avanzate nei confronti di
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione dell'importo Controparte_1 Pt_2
lordo di Euro 7.327,17, pari a netti Euro 5.641,92 e il Sig. alla restituzione della somma lorda Pt_3
3
di Euro 5.729,31, pari a netti Euro 4.411,57, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ancora in via preliminare,
− accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dai Sigg.ri e Pt_3
Cont con riferimento al periodo dalla data di assunzione alle dipendenze di Pt_2 CP_3 al 12 maggio 2017 (o al diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia) e, per l'effetto,
[...]
rigettare le relative domane avanzate nei confronti di Controparte_1
− conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione della somma lorda di Euro Pt_2
2.434,34, pari a netti Euro 1.874,44 e il Sig. alla restituzione dell'importo lordo di Euro Pt_3
1.328,46, pari a netti Euro 1.022,91, o, comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nel merito,
− respingere il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. presentato dai Sigg.ri e ed Pt_3 Pt_2 assolvere da tutte le domande in esso contenute e per l'effetto Controparte_1
− condannare gli odierni appellati a restituire a quanto corrisposto dalla Società Controparte_1
stessa ai medesimi in esecuzione della sentenza impugnata, pari rispettivamente a:
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 17.169,19, pari a netti Euro 13.220,28 o, Pt_2
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
- per l'appellato Sig. l'importo lordo di Euro 12.022,98, pari a netti Euro 9.257,69 o, Pt_3
comunque, la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso,
- condannare il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 908,56 pari a netti Euro 699,59 e Pt_2 il Sig. a restituire l'importo lordo di Euro 636,23 pari a netti Euro 489,89 a titolo di interessi Pt_3
per i motivi di cui al paragrafo 4.12;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza non dovesse essere riformata, compensare le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, per i motivi esposti al §4.13.
In ogni caso si dà atto di non contestare i conteggi dimessi da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia si pronunciava sulle domande proposte da
e dipendenti della i quali rivendicavano il Parte_2 Parte_3 Controparte_3
mancato riconoscimento del II livello del CCNL e il pagamento di alcune voci retributive nei
4
confronti della loro datrice di lavoro, della committente e della sub-committente Controparte_1
Nello specifico, in virtù del rapporto d'appalto tra e e del Parte_1 CP_1 Pt_1 subappalto tra quest'ultima e chiedevano l'accertamento della responsabilità di Controparte_3
e ex art. 29 d. lgs. 276/2003 e anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., in relazione ai CP_1 Pt_1
crediti maturati fino al 31 luglio 2021.
In primo luogo, il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di decadenza biennale ex art. 29, co. 2,
d.lgs. 276/2003 poiché l'ultimo contratto d'appalto era cessato il 31 luglio 2021, mentre il ricorso era stato depositato il 21 aprile 2022, perciò entro due anni dalla cessazione dell'appalto.
Sul punto, il giudice, alla luce delle pronunce del Supremo Consesso (n. 7815/2022 e n.
29629/2019) rimeditava il precedente orientamento secondo cui la decadenza biennale in esame, in relazione all'utilizzazione del lavoratore in commesse riferite a diverse navi in costruzione, sia da verificare sulla base della cessazione delle attività commissionate sulla singola nave, tenuto conto del fatto che i lavoratori avevano operato continuativamente nel medesimo cantiere - presso lo stabilimento di Porto Marghera (VE) - anche se su differenti navi in costruzione, nel CP_1
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