Corte d'Appello Torino, sentenza 24/07/2024, n. 710
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
C M Presidente rel.
C Bno Consigliere
R C' Consigliere
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile avente n. 1518/2022 r.g. promossa da
, residente in Giaveno (TO), elettivamente domiciliata in Potenza, Via Catania Parte_1
n. 9, presso lo studio dell'avv. M R C che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte attrice
Contro
, CP_1
Parte convenuta contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott.ssa M N che ha chiesto accogliersi l'istanza.
1
Oggetto: dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana di sentenza di nullità di matrimonio pronunciata da Tribunale Ecclesiastico.
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino:
1) dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa in data 24 novembre 2016 dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese, con la quale è stato dichiarato nullo, sotto il profilo precisato in narrativa, il matrimonio canonico concordatario contratto in 16.11.2002 in Giaveno
(TO) tra i sig.ri e . CP_1 Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giaveno di dar luogo alle annotazioni della sentenza delibata e della emananda decisione a margine dell'atto di matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2023 ai sensi dell'art. 143 cpc la signora
[...]
evocava in giudizio avanti a questa Corte il signor esponendo: Parte_1 CP_1
- di avere contratto matrimonio con rito concordatario con il signor in data 16 CP_1
novembre 2002 in Giaveno (TO), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Giaveno (TO) al numero 43, Parte II, Serie A, Anno 2002;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che i coniugi si separavano in virtù del verbale di separazione in data 27 giugno 2014, omologato dal Tribunale di Torino in data 18 luglio 2014;
- che con libello depositato in data 12 dicembre 2014 ella aveva presentato al Tribunale
Ecclesiastico Regionale Piemontese formale istanza volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto con il signor , attribuendo l'invalidità del consenso CP_1
matrimoniale all'esclusione dell'indissolubilità e/o della prole a carico dell'uomo convenuto, a norma del canone 1101 § 2 de CIC;
- che il Tribunale Ecclesiastico, dichiaratosi competente in forza del contratto e del domicilio della parte convenuta, con decreto del 22 dicembre 2014, dichiarava ammissibile il libello e convocava le parti;
- che il Tribunale Ecclesiastico avviava l'istruttoria, con audizione delle parti, ed escussione di molteplici testi e produzione di documentazione;
2
- che in data 24 novembre 2016 con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale del
Piemonte in data 24 novembre 2016, veniva dichiarata la nullità del matrimonio per “per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo convenuto, a norma del can. 1101 § 2
C.I.C.” e la sentenza era resa esecutiva con decreto del 28 marzo 2017 dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Piemontese e di Appello;
- che in data 31 maggio 2022 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica decretava
l'esecutività della suddetta sentenza ecclesiastica, condizione di procedibilità per ottenere la delibazione nello stato italiano della pronuncia ecclesiastica;
Ciò premesso, la parte attrice chiedeva, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettere a) e B) dell'Accordo, con Protocollo addizionale, di modifica al Concordato Lateranense, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, ed altresì degli artt. 796 e 797 c.p.c., vigenti all'epoca della stipulazione dell'Accordo ed espressamente richiamati dal Protocollo Addizionale, che venisse dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della suddetta sentenza.
Il signor non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
Il Procuratore Generale dichiarava di essere favorevole all'accoglimento della domanda.
All'udienza del 10 maggio 2024 la parte attrice precisava le conclusioni definitive e la Corte tratteneva la causa a decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Si deve innanzitutto affermare che la competenza a decidere sulla domanda di delibazione spetta
a questa Corte, perché è nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia e cioè il Comune di
Giaveno (TO), nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio (atto n. 43, Parte
II, Serie A, Anno 2002) e dove dovrà eseguirsi l'annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 69
D.p.r.
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