Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/01/2024, n. 98

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/01/2024, n. 98
Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
Numero : 98
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. 622/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Manuela Cantù Presidente
dott.ssa Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 622/2021 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 04/10/2023, promossa
DA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ON
AL (C.F. 03587590161), con sede in Terno d'Isola (BG) in persona del
legale rappresentante, e NO RI (C.F. [...]),
nella sua qualità di legale rappresentante della predetta associazione,
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Tino del foro di Bergamo ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo via Malfassi n. 3, pagina 1 di 21
giusta delega stesa in calce all'atto di citazione in appello;

APPELLANTE
CONTRO
EL OL (C.F. [...]), rappresentato e difeso
dall'avv. Alfredo Casaletto del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio, giusta delega stesa in calce alla comparsa;

APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
(C.F. 97819940152), con sede in Milano, in persona del procuratore speciale
dott. Filippo Regini, munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di
atto repertorio n. 22564/12078 del 27.11.2018 a firma del Dott. Simone
Chiantini, Notaio in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Vedovati del
foro di Milano, giusta procura alle liti prodotta su foglio separato ed
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano alla via G.
Leopardi, n. 1;

APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 707/2021 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 22.04.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, pagina 2 di 21
Nel merito riformare in toto la sentenza di primo grado n. 707/2021 Tribunale di
Bergamo, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto accogliere le conclusioni
di cui all'atto di citazione, come di seguito riportate:
Respinta ogni contraria istanza, ragione, azione ed eccezione, per tutte le causali
indicate in premessa, sia in fatto che in diritto, accertare e dichiarare il grave
inadempimento professionale del dott. LO CA ai sensi degli artt. 1218 e
1176 e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica NT IO e del Sig. RI NO, nella sua
qualità di legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, della somma di €
196.193,05 di cui all'avviso di accertamento n. T9F04C304511/2016 per l'anno
2011, di cui € 100.515,00 per imposte, € 81.000,00 a titolo di sanzioni €
17.669,10 per interessi maturati sino al 28.9.2016, oltre interessi moratori
maturandi dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della maggiore
o minore somma che sarà determinata in corso di causa e a seguito dell'attività
istruttoria, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
da liquidarsi, ove necessario e comprovato, anche in via equitativa ai sensi
dell'art. 1226 cod. civ.;

Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario delle spese
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizi.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nel rispetto delle
preclusioni di rito in primo grado e non ammesse dal Tribunale di Bergamo
perché, del tutto infondatamente, ha ritenuto superfluo svolgere attività
pagina 3 di 21
istruttoria.
Pertanto, nel ribadire la necessità di svolgere attività istruttoria, si insiste
affinché l'adita Corte ammetta la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che l'ASD NT IO, in riferimento agli avvisi di accertamento
che Le si rammostrano ha maturato un debito complessivo di € 196.517,24 come
da estratto di ruolo che Le si rammostra sub doc. 8 all.;

2) Vero che il suddetto debito si riferisce agli avvisi di accertamento che Le si
rammostrano oggetto del ricorso proposto dal dott. LO CA a cui l'ASD
NT e il Sig. RI NO si sono rivolti per essere difesi nei confronti
dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Bergamo;

3) Vero che, il dott. LO CA, nel corso dei colloqui avvenuti presso il suo
studio in studio in Curno (BG), evidenziava l'opportunità di coltivare un'azione
giudiziale avverso gli avvisi di accertamento dinanzi alla competente
Commissione Provinciale Tributaria;

4) Vero che al fine di formulare istanza di rateazione del debito complessivo di €
196.517,24 ha provveduto al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione l'importo di € 28.106,15 come da quietanze rilasciate dalla stessa
Agenzia Entrate e Riscossione che Le si rammostrano sub doc. 9;

5) Vero che l'Asd NT ha formulato istanza di rateazione del residuo debito
erariale di € 168.710,00 oggetto di riscossione da parte dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione di Bergamo dopo che Lei ha pagato l'importo di €
28.106,15;

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6) Vero che a seguito della richiesta dell'ASD NT IO, l'Agenzia delle
Entrate e Riscossione di Bergamo accordava il pagamento rateale dell'importo
di € 168.710,00 in numero 72 rate mensili, come da documento che Le si
rammostra sub doc. 6 all. fascicolo di parte;

7) Vero che l'ASD NT sta pagando mensilmente la rata di € 2.336,49
relativa al piano di pagamento accordato dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, come da documentazione che Le si rammostra sub doc. 7 A e 7 B;

Sui capitoli di prova sub 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si indica a teste il sig. LB
LI domiciliato presso l'ASP NT IO con sede in Terno D'Isola, Via
Dello Sport;

Chiede inoltre ammettersi interrogatorio formale del convenuto dott. LO
CA sui seguenti capitoli di prova:
8) Vero che i rappresentanti dell'ASD NT e il Sig. RI NO Le
chiedevano consulenza professionale rispetto agli avvisi di accertamento che Le
si rammostrano;

9) Vero che indicava ai rappresentanti dell'ASD NT e al Sig. RI
NO l'opportunità di proporre ricorso avverso gli avvisi di accertamento
notificati dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione ravvisando negli stessi vizi di
legittimità come esposti negli atti che Le si rammostrano che ne avrebbero
determinato l'annullamento.
Per parte appellata Aig Europe:
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
pagina 5 di 21
eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni
necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
Nel merito:

1. rigettare integralmente l'appello proposto dalla NT e dal Sig. NO,
nonché le domande tutte formulate nei confronti del Dott. LO CA, in
quanto infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227, primo e/o
secondo comma, c.c. e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo
grado.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma
dell'impugnata Sentenza e di accoglimento, anche parziale, della domanda di
condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellante nei confronti
del Dott. LO CA:

2. accertare e dichiarare la decadenza del Dott. LO CA dal diritto
all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo e/o la non operatività della
copertura assicurativa prestata da AIG Europe S.A. per una o più delle ragioni
esposte negli atti del giudizio d'appello e nelle difese di primo grado e, per
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia avanzata dal Dott. LO CA nei
confronti di AIG Europe S.A.
In via di ulteriore subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza e di
accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei
danni formulata da parte appellante nei confronti del Dott. LO CA e di
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accertata operatività della garanzia prestata da AIG Europe S.A.:

3. accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di AIG Europe S.A. nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla Polizza IADF004286, e comunque:
previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1898, V comma, c.c., in proporzione
della differenza tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato
fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso, da
determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo
apprezzamento, per le ragioni indicate nel presente atto e nelle difese di primo
grado;

previa riduzione dell'indennizzo ex artt. 1915 e 1893, secondo comma, c.c., da
determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo
apprezzamento, per le ragioni indicate nel presente atto e nelle difese di primo
grado;

previa detrazione della franchigia fissa pari a € 2.000,00 per richiesta
risarcitoria;

entro i limiti del massimale pari a € 1.500.000,00 sempre che il predetto
massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di
indennizzi per
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