Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 684
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Testo completo
N. 328/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N.828 del 16.3.2022
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale;
adeguamento stipendiale;
pagamento somme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere
Dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.328.2022 del ruolo generale sez. lavoro appelli promossa da
, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. Stefano Parte_1
Gallucci, domiciliatario
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce;
APPELLATA
E
, rappresentato e difeso, per procura Controparte_2
richiamata in atti dall'avv. Salvatore Graziuso, domiciliatario
FATTO
L' , in forza di pregresso contenzioso inter partes conclusosi con Controparte_1
Ordinanza delle Corte di ON 20525 del 30.7.2019 (ove, in accoglimento del IV motivo incidentale proposto dall' ha ritenuto non dovuto il risarcimento CP_1
corrisposto ex art 32 lege 183.2010), quantificati i rapporti di dare/avere con la propria dipendente le ha notificato, in data 24.1.2020, ingiunzione di pagamento ex art 2 R.D.
639.1910, di € 10.300,18 a titolo di restituzione di importi ormai privi di causa solvendi.
La predetta ingiunzione è stata opposta con ricorso del 6.2.2020, in esso l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“..accertare il diritto …ad ottenere dal giugno del 1995 sino ad oggi l'adeguamento della …retribuzione secondo l'inquadramento economico del ricercatore a tempo definito, parificato per legge a quello degli ex lettori, proporzionalmente all'impegno orario annuo eseguito e per l'effetto, condannare l' pagamento delle somme derivanti dalla accertata equiparazione Parte_2
stipendiale …alla regolarizzazione contributiva…al pagamento delle rivalutazione o con gli interessi dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino alla data di deposito della presente domanda, nonché quelli di mora ex art 1284….accertare l'insussistenza del diritto dell a richiedere la CP_1
somma oggetto di ingiunzione…in subordine accertare la minore somma dovuta……..condannare
l' pagamento della rivalutazione monetaria maturata sulle differenze retributive Parte_2
accertate dalla sentenza della Corte d'appello di Lecce sez lav. n. 1439 giusto disposto dell'ordinanza della Corte di ON n. 20525…nonché alla restituzione delle trattenute illegittimamente CP_2
eseguite per complessivi € 9.223,54;
condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_1
onorari…da distrarsi…”
A fondamento del petitum ha esposto:
1) di aver ottenuto, in qualità di lettrice di lingua madre inglese, la declaratoria di unicità del rapporto lavorativo dal I contratto a tempo determinato (1988) con adeguamento stipendiale alla figura del ricercatore confermato a tempo definito sino al 24.5.1995 (sentenze della Corte d'appello di Lecce 988.2014, non definitiva e 1439.2015 definitiva), il risarcimento del danno ex art.32 legge
183.2010;
2) di non aver ottenuto, a seguito di ricorso per cassazione anche dell' , CP_1
l'estensione del predetto adeguamento per il periodo successivo al 24.5.95, ma di aver ottenuto la declaratoria del diritto al cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria sugli importi conseguenti al predetto adeguamento dal
21.12.1988 al 24.5.95;
di non aver ottenuto la conferma della statuizione sul diritto al risarcimento danni ex art. 32 legge cit. ;
3) di aver diritto, per il periodo successivo al 24.5.1995, al predetto adeguamento, con ogni conseguenza sul piano retributivo e previdenziale, sia per le statuizioni della Corte d'appello di Lecce, sia ai sensi della legge 63, come interpretata dall'art 26 della legge 240.2010;
4) che i contratti collettivi decentrati di ateneo del 2009 e 2013, che riconoscevano la cit. equiparazione, dovevano ritenersi illegittimi perché in violazione del principio di non discriminazione e lesivi dei diritti quesiti;
5) che non v'era il diritto dell' al pagamento della somma ingiunta, posto CP_1
che la decisione della ON aveva affermato solamente che la domanda ex art 32 legge cit. era stata formulata per la prima volta in appello, conseguentemente la domanda risarcitoria, per illegittima stipula dei contratti a termine, poteva esser proposta;
l'importo ingiunto, peraltro, era al lordo anziché al netto dell'imposizione fiscale;
6) che l'ammontare della somma ingiunta era erroneo poiché la detrazione operata, sulle somme dovute a titolo di cumulo per rivalutazione monetaria ed interessi legali, risultava inferiore al dovuto, ai sensi della pregressa CTU nel giudizio svoltosi presso la Corte d'appello di Lecce;
7) che l'importo di € 9.223,54, trattenuto in busta paga a titolo di contributi CP_2
sugli arretrati, era dovuto dal datore di lavoro responsabile del ritardato pagamento.
La domanda, resistita dall'Ateneo ed in contraddittorio con l' è stata rigettata con CP_2
la sentenza indicata in epigrafe.
In essa, dopo cronistoria delle vicende processuali, dato atto dell'avvenuta applicazione dell'art 26 della legge 240.2010, il giudice ha affermato la congruità del trattamento retributivo riservato alla dipendente dal 1995 in poi, la non conferenza del richiamo
all'art 11 delle legge 167.2017 e alla legge 63.2004 in quanto priva della indicazione dei criteri di determinazione della retribuzione dei CEL (collaboratori esperti linguistici);
l'inesistenza del diritto alla parificazione retributiva con il trattamento previsto per il ricercatore confermato a tempo definito;
l'esistenza di precedente sentenza della Corte
d'Appello (746.2020), seguita al ricorso della medesima , ove si è affermata la Pt_1
legittimità del contratto decentrato 2009 e la possibilità, per il contratto decentrato
2014, di deroga al trattamento retributivo goduto. Si è altresì affermata l'inapplicabilità del risarcimento del danno ex art 32 cit. sia perché la domanda è stata proposta tardivamente (giusta Ord. Cass. richiamata) sia perché l'indennità risarcitoria ivi prevista non appare applicabile ai contratti stipulati oltre dieci anni prima dell'introduzione normativa;
anche la domanda di restituzione degli importi trattenuti per contributi
è stata rigettata poiché l'operato dell' , in ordine al trattamento CP_2 CP_1
retributivo, è stato ritenuto corretto.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello che, Parte_1
nel reiterare le conclusioni sopra riportate, ha chiesto la totale riforma del decisum per sua erroneità dato che:
a) il giudice avrebbe obliterato la circostanza