Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 1046
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore all'udienza del 14/02/2024, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7635 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
BI RA (c.f. [...]), domiciliato in Milano, VIALE PIAVE
6 20129 MILANO, presso lo studio dell'Avv. FISICARO EMANUELE ([...]), che lo difende.
APPELLANTE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80207790587), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA, presso lo studio dell'Avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA (c.f. ADS80224030587), che lo/a rappresenta e difende ex lege
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.20638/2018 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 3.5.2019.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« Con ricorso in data 23.06.2017 MB RA ha chiesto: - l'annullamento ovvero la dichiarazione di inefficacia del decreto sanzionatorio in oggetto, con cui gli è stata applicata una
1 sanzione di euro 288.435,00;
-in subordine, la riduzione della sanzione applicata al minino edittale, deducendo:
• “ violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 689/1981 e dell'art. 52 del D.Lgs
231/07”, non sussistendo, né dal punto vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo, i profili di anomalia delle operazioni di cui è stata contestata l'omessa segnalazione in quanto,
a) ha assunto l'incarico professionale in favore della società cui si riferiscono – TA
BB AU s.r.l. con legale rappresentante CI SE - nel 2014, e dunque in epoca successiva alle operazioni di cui si tratta;
b) l'acquisto di cui alla fattura n. 1/2013, menzionata al punto 2) della contestazione, ha un oggetto - mezzi meccanici – compatibile con quello sociale della suddetta società acquirente, quale modificato a settembre 2012, e la mancata indicazione di questi ultimi tra le immobilizzazioni materiali è giustificata dal mancato pagamento del corrispettivo;
c)la forma notarile della cessione di ramo d'azienda di cui al punto 3) della contestazione, era tale da escludere ogni sospetto;
d) le notizie di cronaca relative alle vicende giudiziarie di CI SE, legale rappresentante della società cliente, non sono contestuali alle operazioni di cui si tratta ed in ogni caso sul professionista non grava un onere di indagini investigative;
• “ Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all'art. 18 L. 689/81 carenza di motivazione”,
a) non dando conto il provvedimento impugnato delle difese di cui alle memorie depositate nel corso del procedimento amministrativo,
b) essendo stata applicata una sanzione evidentemente in contrasto con quella di euro 3.000,00 prevista dal d.lgs n. 90/2017.
• “Violazione e/o falsa applicazione artt. 11 L 689/81 e 57 d.Lgs 231/07 Criteri per applicazione sanzione pecuniaria”,
a) non comprendendosi “ ..dal decreto sanzionatorio quale sia stato l'importo totale dal quale è stato calcolato il 10%”
b) essendo “la sanzione irrogata...incongrua rispetto alla capacità economica...” propria.
• “ Incostituzionalità dell'articolo 57 comma 4 del decreto legislativo 231 del 2007.Violazione del principio di uguaglianza articolo 3 della Costituzione. Irragionevolezza della sanzione.
Discrezionalità previsione direttiva europea 849/2015/UE”
a) prevedendo l'art. 57 co 4 del d.lgs n. 231/07 una cornice edittale entro la quale poter determinare la sanzione, compresa tra l'1 ed il 40 % del valore delle operazioni non segnalate, eccessivamente ampio ed in mancanza di parametri per la relativa concreta commisurazione.
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• L'insussistenza dei presupposti costitutivi dell'obbligo di segnalazione ritenuto violato
a) essendosi “l'attività del professionista ...limitata a registrare legittimamente le fatture nei libri sociali..” e non potendo “ di per sé la mera registrazione ...essere associata al sospetto di riciclaggio di denaro” ( enfasi propria del testo trascritto);
b) essendo state “ svolte tutte le indagini opportune ed effettuato la customer due diligence nei confronti del cliente (persona fisica che giuridica) come previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 231 all'epoca in vigore” ( enfasi propria del testo trascritto).…».
All'esito del giudizio il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione proposta, a) rideterminando la sanzione applicata con il decreto del M.E.F. n. 401541/A del 24.05.2017 in euro 150.000,00 e b) condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 17.120,00, oltre accessori se e nella misura dovuta.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
« Sulla legittimazione passiva, secondo quanto emerso dal verbale di constatazione della GdF, non contraddetto da prova contraria del ricorrente, quest'ultimo era risultato il tenutario di fatto delle scritture contabili della società sottoposta a controllo per la quale aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2012 e 2013 e l'approvazione dei bilanci per gli anni 2012 e 2013.
Sul punto 1) delle contestazioni ( la contabilizzazione della fattura n. 14 del 5.10.2012, di euro
400.000,00 ), la fattura in questione, pur riguardando servizi di consulenza, era stata annotata come acquisto di marchi industriali, tuttavia senza una conseguente annotazione di ammortamento né di modalità di pagamento, comunque impossibile attesa l'indisponibilità finanziaria della società.
Sul punto 2) delle contestazioni ( la contabilizzazione della fattura n. 1 del 13.11.2013 emessa a carico della società cliente dell'opponente per l'acquisto di n. 73 mezzi meccanici quali carrelli elevatori, pale meccaniche, escavatori, generatori, per un importo, al netto di iva di euro 1.811.758), parte ricorrente si era limitato ed evidenziare la compatibilità dei beni acquistati con la fattura con
l'oggetto sociale, mentre nessuna annotazione di tali beni era stata eseguita nel libro dei cespiti ammortizzabili, nessun pagamento era stato eseguito in mancanza di disponibilità da parte della società.
La società ispezionata era solo una società di comodo ( in tal senso, la mancanza di una fabbrica di automobili, la mancata contabilizzazione di fatture di vendita, la determinazione di un credito di imposta come effetto delle operazioni passive annotate tuttavia non utilizzabile, trattandosi di società non operativa).
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Sul punto 3) delle contestazioni (la cessione del 31.03.2014 di ramo d'azienda, in cui è compreso proprio il suddetto credito Iva di euro 496.911,00 generato, in prevalenza, dalle operazioni di cui alle contestazioni n 1 e 2), le attività ( attrezzature tecniche e di ufficio) e le passività indicate nell'atto di cessione non erano indicate in contabilità, il prezzo convenuto per la cessione di € 190.011,00 era stato pagato mediante titoli azionari emessi a un intermediario poi trasferiti ad altra società similare, facente capo allo stesso amministratore ( CI) di cui il ricorrente era formalmente tenutario contabile.
Le caratteristiche della società ispezionata, la mancanza di reale operatività della società, la mancanza di disponibilità finanziarie, il mancato pagamento delle 2 fatture contestate, rendevano altamente verosimile la preordinazione delle varie operazioni fittizie alla creazione di un credito di imposta da monetizzare, come poi accaduto, tanto da non poter sfuggire al professionista la fittizietà delle operazioni commerciali e contabili poste in essere e il qualificato sospetto che tutte e tre le operazioni contestate suscitavano rendendone doverosa una segnalazione.
Conseguentemente, l'opposizione veniva respinta nel merito.
Sul piano della sanzione, il giudice di prime cure, alla luce dell'intervenuta modifica edittale rideterminava la sanzione in € 150.000,00.
Ha proposto appello BI RA e il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale.
All'udienza del giorno 14/02/2024 l'appello è stato discusso e deciso con il dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene tre motivi:
I) « Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 del Dlgs 231/2007»;
vi si sostiene, quanto alla mancanza di presupposti soggettivi e oggettivi dell'obbligo di segnalazione, che il giudice avrebbe errato nel ritenere, sul piano della legittimazione passiva, che il ricorrente fosse il soggetto che aveva proceduto alla tenuta delle scritture contabili nell'arco di tempo in cui erano state annotate le operazioni sospette, mentre invece era stato altro soggetto fino alla fine del 2013 ( Rag. Sbano), sul piano soggettivo, che il ricorrente fosse a conoscenza delle vicende giudiziarie dell'amministratore della società occorse prima dell'assunzione dell'incarico, sul piano oggettivo, che le operazioni fossero oggettivamente sospette, in quanto le fatture contestate ( sub 1 e sub 2) riguardavano oggetti pienamente compatibili con l'attività della società, la cessione dell'azienda era stata fatta per rogito notarile, quindi già vagliata da altri professionisti tenuti ad un'eventuale segnalazione, non vi era stato nessun pagamento per le fatture che potesse configurare un'ipotesi di riciclaggio, unica idonea a dar
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luogo ad un obbligo di segnalazione , a differenza delle mere violazioni fiscali.
II) « Violazione e/o falsa applicazione art. 58 d. lgs. 231/07. Criteri per applicazione sanzione pecuniaria»;
vi si sostiene che il giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile il regime sanzionatorio previgente in luogo della disciplina più favorevole di cui al novellato art. 58 Dlgs n. 231/2007 che invece prevede una sanzione base di €
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