Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2024, n. 908

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2024, n. 908
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 908
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


N.1030/23 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1030/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
BA AT e NG AL, elettivamente domiciliati in Settimo T.se (TO) Via Chiomo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Girard del Foro di Torino, che li difende e rappresenta in forza di procura in atti;
appellanti nei confronti di NG NA, nata a [...] il [...], personalmente appellata contumace
NG NA in persona del Tutore nominato nel Servizio Sociale UNIONE NET di Volpiano (TO), con sede in Settimo Torinese (TO), Via Roma n. 3;
appellata contumace e contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;

avverso la sentenza di interdizione del Tribunale Ordinario di Ivrea emessa il 25.01.2023 nei confronti di NG NA (nata a [...] il [...]).
Conclusioni delle parti come da note di cui al verbale di udienza del 21.06.24, in particolare,
Parti appellanti:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 76/2023, emessa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata il 30.01.2023 ed in sua riparazione, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-dichiarare l'amministrazione di sostegno in favore della sig.ra IG IU in luogo dell'interdizione, con conseguente inefficacia degli atti compiuti medio tempore dalla tutela;

-nominare quale amministratore di sostegno/tutore di IG IU la Dott.ssa Marfella Alessia;

-con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15,00 %, IVA e CPA come per legge”.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO PREMESSO:
CHE con ricorso introduttivo nelle forme di cui agli artt. 415 e ss. c.c., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea chiedeva pronunciarsi l'interdizione della sig.ra IU IG (nata a [...] il [...] e residente in Volpiano), alla luce della diagnosi di “ritardo mentale moderato in encefalopatia familiare” dalla stessa sofferto, associato a “microcefalia e segni di sofferenza piramidale, disturbo psicotico di tipo schizofrenico persecutorio”;

CHE il Giudice Istruttore procedeva ad esaminare la convenuta e, con successivo provvedimento del 16.02.2022, il Tribunale nominava CTU la dott.ssa Mercedes Zambelli nell'interesse della sig.ra IU IG;

CHE, alla luce dell'espletata CTU, veniva acclarata la presenza di un'infermità abituale nella convenuta;
in particolare, veniva accertato che:
a) la sig.na IG IU è affetta da Disabilità Intellettiva moderata (QI pari a 45) in Soggetto portatore di microcefalia, sindrome piramidale di tipo paraparetico- spastico con disturbi della deambulazione e Disturbo Psicotico. Tale quadro patologico si configura come infermità mentale associata a menomazione fisica;
b) L'infermità mentale è da considerarsi abituale;
c) La sig.na IG IU risulta in parte incapace di provvedere ai propri interessi;
d) La sig.na IG IU risulta in grado di compiere atti di natura ordinaria in autonomia mentre necessita di assistenza di una terza persona per gli atti di natura straordinaria;
in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi