Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 497
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Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 2611 del 25.11.2020
Oggetto: azione regresso ex artt. 10 e 11 dpr n. 1164/1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Silvana Botrugno Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 543/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa
da
DI ET, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Oberdan 37 c/o studio dell'Avv.
Stefano Chiriatti che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
APPELLANTE contro
INAIL, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Vinci ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Don Bosco
n. 49 presso la sede dell'avvocatura dell'istituto
APPELLATO nonché contro
IN SI, res. in TI
DE TO IZ, res. in Lecce
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 25.9.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato in data 19.2.16, l'INAIL si rivolgeva al Tribunale di Lecce, in funzione di
Giudice del lavoro, chiedendo che ED TR, NO IM e De TO UR fossero dichiarati civilmente responsabili dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 18.07.2012, in occasione del quale decedeva il lavoratore AL NA e per l'effetto condannati in solido tra loro al rimborso della somma di euro 226.493,85, aumentata di accessori nella misura di legge, somma corrispondente al valore delle prestazioni previdenziali erogate dall'istituto medesimo in favore dei superstiti del lavoratore deceduto.
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che in data 18.07.2012 il lavoratore AL
NA, carpentiere alle dipendenze della ditta G.L.S. Costruzioni di NO IM, mentre era intento nei lavori di costruzioni di una civile abitazione in Lecce alla via Lucrezi cadeva da un'altezza di circa tre metri e decedeva. Aggiungeva che, a seguito di tale evento, venivano sottoposti a procedimento penale l'Arch. UR De TO (poiché nel predetto cantiere aveva omesso di verificare l' applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni del piano operativo di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro), ED TR e
NO IM (avendo omesso di redigere e mettere a disposizione dei lavoratori il Piano
Operativo di Sicurezza, di adottare nei lavori in quota impalcature e ponteggi o altre opere provvisionali per eliminare i pericoli di caduta di persone e cose dall' alto nonché di far utilizzare dal lavoratore idonei sistemi di protezione contro cadute dall'alto ai sensi degli artt. 112 e 114 d.lgs. n.
81/2008) e che gli stessi erano stati condannati con sentenza ex art 444 c.p.p.
Con separate memorie tempestivamente depositate, si costituivano ED TR e De TO UR,
i quali contestavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto.
NO IM, benchè regolarmente citato, rimaneva contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali e con prove orali, veniva decisa con sentenza n. 2611 del 25.11.2020, con cui l'adito Tribunale accoglieva il ricorso e condannava NO IM,
ED TR e De TO UR, in solido, al pagamento in favore dell'INAIL della somma di €
226.493,85, ai sensi dell'art. 11 T.U. 1124/65, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Dichiarava che NO IM è responsabile nella causazione dell'evento nella misura del 60% e che ED TR e De TO UR sono responsabili nella causazione dell'evento nella misura del
20% ciascuno. Condannava NO IM, ED TR e De TO UR al pagamento in solido delle spese di lite, in favore dell'INAIL.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 26.5.2021, ha proposto appello ED TR.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto: “Violazione dell'art. 112 c.p.a.;
omessa pronuncia in ordine a una eccezione di inammissibilità/improcedibilità del giudizio tempestivamente sollevata dalla parte”.
Più in particolare, l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso formulata all'atto della costituzione in giudizio, motivata dal mancato passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. Invero, secondo l'appellante il giudizio sarebbe stato introdotto dall'INAIL allorchè era ancora pendente presso la Cassazione l'impugnazione della sentenza penale.
Con il secondo motivo di appello, si sostiene testualmente: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
erroneità e apoditticità della motivazione. Pag. 8 sentenza impugnata: sulla carenza di legittimazione passiva in capo a ED TR”.
L'appellante, sul presupposto che il lavoratore deceduto AL NA era dipendente della ditta
NO IM, alla quale lo stesso ED aveva affidato in subappalto i lavori nel corso dei quali si era verificato l'infortunio mortale, sostiene di essere privo di legittimazione passiva.
Secondo l'appellante gli art.10 e 11 del dpr n. DPR n. 1124/65 fanno riferimento al datore di lavoro quale soggetto nei cui confronti l'Ente assistenziale può agire in via di regresso.
Non può invece ritenersi che per l'infortunio di un lavoratore possa o debba rispondere qualunque datore di lavoro presente sul cantiere, anche di ditte diverse da quella di appartenenza dell'infortunato.
Il AL, sostiene ancora l'appellante, non era suo dipendente e non prendeva istruzioni, né indicazioni, né era sottoposto alle sue disposizioni.
Inoltre, era stato incaricato il direttore dei lavori quale responsabile della sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, e quindi era stata prevista apposita figura professionale deputata al rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sicchè, “sussistevano due filtri di controllo e di garanzia (il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza), ognuno per la propria sfera di competenza ma entrambi congiuntamente obbligati, tali da escludere ogni possibile e ipotetico coinvolgimento dell'appaltatore”.
Il titolo del terzo motivo di appello recita: “Motivazione carente e meramente apparente.
Travisamento del compendio probatorio. Pag. 8 e 9 della sentenza”.
L'appellante sostiene che alle pagine 8 e 9 della sentenza sarebbe presente una “motivazione del tuto apparente o perlomeno carente, nella misura in cui il GdL ha riportato pedissequamente uno stralcio del contrato di subappalto e la sentenza ex art.444 c.p.p. nei confronti di ED TR ritenendo che le stesse siano da sole idonee e sufficienti a provare la responsabilità dei convenuti e, quindi, a fondare la condanna degli stessi”. Ciò sarebbe frutto di un travisamento del compendio probatorio rispetto alla posizione di ED TR.
Secondo lo stesso, l'istruttoria del primo grado di giudizio avrebbe dimostrato che tra la ditta ED
e la ditta NO, ancorché fosse intervenuto un formale contratto di subappalto, non era intercorso
alcun rapporto, non vi era stata alcuna interferenza lavorativa e le prove testimoniali, insieme a quelle documentali, avevano dimostrato che alcuna responsabilità può essere ascritta al ED.
Con il quarto motivo, l'appellante ha dedotto: “Motivazione carente o meramente apparente. Sulla valutazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) nel giudizio civile.
Pag. 8 della sentenza”.
L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha ritenuto responsabile ED TR sulla scorta della sentenza del Giudice penale (di patteggiamento) senza fornire alcuna motivazione valida sul punto.
Il Giudice non avrebbe considerato che il provvedimento penale era stato reso in applicazione dell'art.444 c.p.p. e, quindi, in assenza di qualsivoglia accertamento sia in punto di fatto che di diritto.
A suffragio del motivo, l'appellante richiamava giurisprudenza della S.C. sulla valenza meramente indiziaria della sentenza di patteggiamento, con possibilità di articolare mezzi di prova per contestare
i gravi indizi di colpevolezza che sono a fondamento della medesima.
Il quarto motivo di appello è dedicato al quantum debeatur ed in particolare alla liquidazione del danno biologico.
Anche in relazione alla specifica contestazione circa la liquidazione del danno biologico da parte di
INAIL infavore degli eredi di AL NA, secondo il ED, il Giudice avrebbe statuito con motivazione meramente apparente o, perlomeno, carente.
Secondo l'appellante, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, sin dal principio del