Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2024, n. 1513

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2024, n. 1513
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1513
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 376/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado
tra
SS FA (cf [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Dario AVOLIO del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in Giulianova presso il suo studio giusta procura in atti attore in revocazione
e
D'ZO NA (cf [...]) rappresentata e dife- sa dall'avv. Stefania IANNETTI del foro di Teramo ed elettivamente do- miciliata in Tortoreto Lido presso il suo studio giusta procura in atti
convenuta in revocazione
PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale

CONCLUSIONI: per parte appellante: 1) In via preliminare, ordinare ai sensi degli art. 401 e
373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 202 -2024 pro- nunciata dalla Corte D'appello in data 28/02/2024;
2) Sempre in via preli- minare, disporre ai sensi dell'art. 398 c.p.c, la sospensione dei termini per
la proposizione del giudizio di Cassazione sino alla decisione del presente procedimento di revocazione;
3) Nel merito revocare la sentenza n. 282 -
2024 emessa nell'ambito del procedimento d'appello n. 416/2023 R.G. dalla Corte d'Appello de L'Aquila poiché viziata da dolo revocatorio di parte appellata in quel grado di giudizio ex art. 395 n. 1 c.p.c.;
4) Per
l'effetto revocare l'assegno divorzile concesso nella misura di € 200,00 mensili alla sig.ra D'EN NA;
condannare l'appellata alla refu- sione delle spese e dei compensi professionali dei due gradi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che con il presente at-
to si dichiara antistatario;
5) con vittoria di spese e competenze del presen- te giudizio sempre in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anti-
statario;
per parte appellata: a) respingere la domanda volta alla revocazione, ex art.
395 n. 1 c.p.c., della sentenza n. 282/2024 resa nel procedimento n.
416/2023 R.G. b) condannare il RI alle spese e compensi di lite del presente giudizio oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali
Cap ed Iva di legge.
PG: conclude per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato FA RI ha chiesto la revocazione ex art. 395, comma 1, cpc, della sentenza n. 282/24,
emessa da questa Corte in data 28 febbraio 2024, con la quale sono state
rigettate le domande dallo stesso proposte con le quali chiedeva di accerta- re l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile
a favore dell'ex coniuge, mentre, quanto alle figlie, in via subordinata (ov- vero nell'ipotesi di riconoscimento della persistenza del proprio obbligo al
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loro mantenimento), chiedeva una riduzione della somma dovuta sino ad €
100,00.
L'attore ha dedotto che alla data di deposito della memoria di repli- ca da parte della D'EN (25 gennaio 2024), nonché alla data dell'udienza di discussione (06 febbraio 2024) quest'ultima fosse
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