Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 79

CA Reggio Calabria
Sentenza
12 febbraio 2025
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CA Reggio Calabria
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 79
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 79
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 933/2022 R.G.L., vertente TRA EM OS, nata il [...] a [...], CF. [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Accardo ([...]) e Margherita Accardo ([...]), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna 2° Tronco n. 18/i, fax n. 0965/893231, pec francesca.accardo@avvocatirc.legalmail.it appellante CONTRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587 – P.IVA 02121151001), con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, negli uffici dell'Avvocatura INPS, presso l'Avv. Ettore Triolo ([...]) e l'Avv. Valeria Grandizio, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto OT ER AN del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131), pec avv.ettore.triolo@postacert.inps.gov.it appellato

CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



1. Il giudizio di primo grado
. Con ricorso depositato in data 10.01.2018, EM OS adiva il Tribunale di Locri – Sezione Lavoro, esponeva di lavorare in agricoltura come operaia a tempo determinato, venendo regolarmente iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza. Nell'anno 2015 aveva svolto detta attività per 102 giornate alle dipendenze della ditta IE IO IO di Monasterace;
nell'anno 2016 aveva denunciato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale due periodi di malattia (dal 27 gennaio al 19 marzo e dal 18 aprile al 31 maggio) senza però ottenere il relativo indennizzo. Chiedeva, pertanto, accertare il suo diritto alle indennità di malattia relative ai periodi sopra indicati e condannarsi l'I.N.P.S. al pagamento delle stesse, nonché al pagamento di spese ed onorari di giudizio. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. eccependo l'indeterminatezza della domanda, la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e, nel merito, la cancellazione della ricorrente dagli elenchi


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dei lavoratori agricoli per l'anno 2015, effettuata con il secondo elenco trimestrale 2016 di variazione del Comune di Marina di Gioiosa, notificato mediante pubblicazione telematica (ex art. 38 c. 7 L. n. 111/11) dal 15.09.2016 al 03.10.2016. Con successivo ricorso depositato il 12.04.2018 l'odierna appellante adiva il Tribunale di Locri, deducendo che lavorava come OTD in agricoltura dal 1991 e che negli anni 2013 e 2015 aveva svolto detta attività per 102 gg. alle dipendenze del sig. IE IO IO di Monasterace;
nel marzo 2017, avendo riscontrato la mancata annotazione della suddetta attività nel proprio estratto conto assicurativo, aveva presentato all'INPS istanza ex art. 22 L. n. 241/90, apprendendo così (nota INPS del 07.04.2017) di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per detti anni con il secondo elenco trimestrale 2016 di variazione del Comune di Marina di Gioiosa, notificato mediante pubblicazione telematica (ex art. 38 c. 7 L. n. 111/11) dal 15.09.2016 al 03.10.2016, a seguito di attività ispettiva esperita nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, conclusa con verbale del 21.03.2016. La cancellazione così effettuata risultava illegittima per violazione della normativa ex L. n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, del termine decadenziale di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70, della normativa in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro e della relativa contribuzione nonché di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Ella aveva regolarmente prestato l'attività lavorativa, sicché l'operato dell'Istituto Previdenziale risultava illegittimo. Chiedeva accertare la nullità, inesistenza e/o illegittimità della cancellazione e la condanna dell'I.N.P.S. al ripristino degli elenchi originari, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l'I.N.P.S. eccependo la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 e sostenendo la legittimità del proprio operato. All'udienza del 02.10.2019 le cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.


2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Con sentenza n. 574/2022 del 01.07.2022 il Tribunale di Locri dichiarava inammissibile la domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2015 e tutte le domande consequenziali, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto la stessa aveva dichiarato reddito superiore all'importo di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Osservava il Tribunale che l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo costituiva il presupposto per le prestazioni invocate. L'INPS aveva fondatamente eccepito l'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e la decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/70 al momento della proposizione del ricorso giudiziario, posto che vi era stata rituale notificazione, mediante pubblicazione telematica, degli elenchi, con la conseguenza che il provvedimento di cancellazione era divenuto definitivo allo scadere dei trenta giorni dalla data dell'ultima visualizzazione degli elenchi, ossia dal 03.10.2016, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine. L'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro 120 giorno dalla predetta data, mentre, essendo stata proposta nell'anno 2018, il ricorso era tardivo.


3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla EM, che ne invocava la riforma. Con il primo motivo, affermava che l'atto con cui l'Istituto aveva eseguito la cancellazione altro non rappresentava se non la “revoca dei provvedimento originario di
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iscrizione”, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere assunto con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 nonies, comma 1, L. 241/1990 erano stati stabiliti anche i termini entro cui il potere doveva essere esercitato, non superiore a 18 mesi dal momento dell'emanazione dell'atto. L'iscrizione della EM negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013 e 2015 era stata revocata solo nell'ottobre 2016, epoca di asserita pubblicazione del secondo elenco di variazione 2016 del Comune di Marina di Gioiosa e, pertanto, tardivamente. Con il secondo motivo affermava che il provvedimento di cancellazione doveva essere considerato inesistente o radicalmente nullo per mancanza dell'atto presupposto. La normativa di riferimento in materia di tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 12 R. D. 1949/1940; artt. 8 e 9 D. Lgs. 375/1993; art. 9 quinquies D. L. 510/1996, convertito in L. 608/1996) aveva distinto il procedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. L'INPS, eseguita la pubblicazione degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli, aveva facoltà di modificare le risultanze degli stessi e il provvedimento di disconoscimento, nella vigenza della L. 241/1990, non poteva che essere, a pena di nullità/annullabilità, espresso (ex art. 2), motivato (art. 3) e ritualmente notificato agli interessati (art. 21 bis), oltre che assunto da parte dell'ente competente (artt. 21 septies e octies) all'esito di procedimento del cui inizio sia stata data rituale comunicazione ai destinatari (artt. da 7 a 13). A partire dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011, l'INPS aveva modificato il proprio modus operandi, rimuovendo, dal procedimento, il provvedimento di disconoscimento (e le relative notifiche individuali) e operando le cancellazioni attraverso le modalità ex art. 38 comma 7. L'Istituto aveva violato il disposto normativo, omettendo di assumere il provvedimento di disconoscimento sulla base di un accertamento ispettivo neppure mai notificato all'interessata; tale operazione doveva essere considerata tamquam non esset o comunque disapplicata per la sua manifesta illegittimità. Con il terzo motivo, avente ad oggetto la decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, osservava che con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L.

6.7.11 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.7.11 n. 111, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati dal remittente afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare I.N.P.S. n. 82 del 2012, che aveva definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando “eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare INPS n. 82 del 2012”. Con l'art. 43, comma 7, del D.L. 16.07.2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella L. 11.09.2020, n. 120, era stato disposto: "all'articolo 38, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità" e il terzo periodo è soppresso". La novella normativa aveva ripristinato la notifica, mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo, del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la
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