Corte d'Appello Genova, sentenza 15/04/2024, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 15/04/2024, n. 94
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 94
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
La Corte in persona dei Magistrati
G M Presidente est. e rel. P Vo Consigliere C B Consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite Rg. 327-328-329/2023 promosse da:
Parte_1
[...]
[...]
elettivamente domiciliate in VIALE TURIGLIANO 13 CARRARA presso lo studio dell' Avv. LALLI CLAUDIO (CF: ) che le rappresenta e C.F._1 difende come da rispettivi mandati depositati telematicamente
appellanti
C O N T R O

AZIENDA (CF: Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA DON MINZONI 3 CARRARA presso lo studio dell'Avv. CEI LUCA (CF: che la rappresenta e difende, C.F._2 unitamente all'Avv. TAMAGNINI DORINO ), PICCINI C.F._3
BENEDETTA ), come da mandati depositati C.F._4 telematicamente
appellati Pag. 1 a 12
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Le odierne appellanti, dirigenti non sanitaria in servizio presso la attuale
[...]
, appellano la sentenza del Tribunale di Massa che ha Parte_3 rigettato il loro ricorso volto ad ottenere la rideterminazione della retribuzione di risultato via via erogata loro dalle rispettive assunzioni in modo - a loro dire - riduttivo, in quanto non sarebbe stato esattamente quantificato il c.d. “importo base” da utilizzare per la determinazione di tale emolumento. Più specificamente, ad avviso delle dirigenti, l'azienda sanitaria aveva errato a determinare il fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari non medici ( categoria B) secondo i criteri previsti dall' Accordo quadro Regionale del 1992 ( p. 7.1, 7.2 e 7.3), mentre avrebbe dovuto applicare il disposto di cui agli artt. 57 e segg. del D.P.R. n. 384/90. Secondo le dirigenti, infatti, l' accordo regionale faceva riferimento al c.d. “Fondo Erogato” ( o del plus orario assegnato) nell' anno 1993, in palese contrasto con l'interpretazione autentica dell' art. 61 del CCNL 12/9/1996 Dirigenza Comparto Sanità 1994/1997 avvenuta nel 2001 tra e CP_1 CP_2
La non correttezza di tale procedura era stata autorevolmente accertata a seguito di un lungo contenzioso avviato dalle stesse lavoratrici (insieme con altri colleghi), che dopo essersi visti rigettare la domanda in primo ed in secondo grado, avevano finalmente ottenuto soddisfazione in sede di legittimità, ove la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3134 del 2019, richiamando i principi enunziati dalle S.U. della stessa Suprema Corte ( S.U. n. sentenza 15 dicembre 2017, n. 30222), aveva ritenuto che per la quantificazione del Fondo si doveva fare riferimento all'art. 61 del CCNL cit., come autenticamente interpretato dalle parti sociali;
disposizione che aveva rinviato agli artt. 57 e ss. del D.P.R. n. 384 del 1990, che aveva recepito l'accordo sindacale per il Comparto del personale della
Sanità ed aveva trovato applicazione immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato, con la decurtazione della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537 del 1993. Il suddetto art. 61 aveva risolto - con il fine di contenere i costi dell'operazione - il duplice problema delle modalità di estensione al personale dirigente non medico del complesso meccanismo di incentivazione della produttività
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sviluppatosi nel tempo attraverso il cosiddetto regime di plus orario e del passaggio da tale sistema al nuovo sistema della retribuzione di risultato, principalmente prevedendo un evidente collegamento sul piano finanziario/contabile tra la normativa previgente e quella introdotta con il CCNL del 1994/1997 stesso, secondo cui il nuovo fondo per la retribuzione di risultato doveva attingere a risorse determinate con il sistema previgente che prevedeva tetti e massimali per lo svolgimento di plus orario riprodotti nel D.P.R. n. 384/90 che il contratto collettivo aveva recepito in toto.
Il Fondo di Risultato destinato al personale dirigente non medico non era quindi il fondo effettivamente “erogato”, ma doveva essere determinato secondo i parametri enunciati fissati dall'art. 61 del DPR 384/90 e, quindi, tenuto conto delle somme massime attribuibili ai dirigenti non medici, che concorrevano alla ripartizione del fondo comune, suddiviso in quote orarie, nei limiti del "plus orario" di cui al richiamato art. 61. La Suprema Corte aveva infatti stabilito, con effetto nel presente giudizio di giudicato esterno, che l' (oggi Parte_4 [...]
- pur nel rispetto dei massimali indicati dalla normativa Parte_3 statale dell'epoca, per non violare i criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili in questa sede alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - non avrebbe dovuto effettuare i calcoli per la rideterminazione del Fondo per la retribuzione di risultato in oggetto facendo riferimento all'Accordo regionale del 1992 anche per il periodo successivo al 30 giugno 1997, a ciò ostando l'intervento della interpretazione autentica ARAN/OOSS del 2001;
e ciò diversamente da quanto previsto per i dirigenti sanitari che erano ancora governati dal vecchio regime dell'incentivazione al plus orario. Inoltre, l' , al di fuori dai suddetti limiti temporali e soggettivi, Parte_5 avrebbe dovuto applicare la contrattazione nazionale (e non quella decentrata regionale) sulla retribuzione di risultato facendo riferimento alla "quota massima spendibile", determinata secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza 15 dicembre 2017, n. 30222 cit.. Le confluite nella (odierna appellata) Parte_6 Parte_7 non si erano invece adeguate a tale sistema di calcolo, continuando ad applicare i criteri contenuti nell'accordo regionale del 1992 e quantificando il fondo sulla base di un plus orario di tre ore per ciascun dirigente, quale risultante della media dell' erogato nell' anno 1993;
mentre, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione, avrebbero dovuto moltiplicare il plus orario per il numero
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massimo delle ore del plus orario settimanale consentito (sette ore per ciascun dirigente) in applicazione dell' art. 61 comma 2 ° DPR 384/90. La mancata applicazione delle regole delle sette ore del valore economico per ciascun dirigente impiegato nella attività incentivata aveva comportato la determinazione, dal 1996 in poi, di un fondo di risultato nettamente inferiore (perché calcolato per circa 3 ore) a quello che avrebbe dovuto essere quantificato. Più specificamente, l'allora nell'anno 1996, aveva Parte_8 determinato l'importo del fondo (secondo la regola delle tre ore circa) in £. 648.242.687 (Delib. 1211/1997) per i Dirigenti sanitari non Medici;
se avesse invece correttamente applicato la regola delle sette ore, l'importo avrebbe dovuto essere pari a £.

1.418.046.000. Da qui l'odierno contenzioso, in cui le dirigenti non sanitarie hanno, preliminarmente, ritenuto di vantare il c.d. “diritto stipite” a seguito della definitiva statuizione della Corte di Cassazione del 2019 relativa al periodo dal 1991 al 31/12/2007, anche per il periodo successivo dal 1/01/2008 in avanti, quantificando le differenze retributive in €. 7.951,40 annue, oltre accessori di legge, ovvero nella diversa somma da accertarsi mediante CTU contabile, con richiesta di acquisizione – sempre tramite CTU - delle delibere annualmente intervenute e del numero di Dirigenti aventi diritto all'erogazione del premio per ciascuna anno di competenza, chiedendo in subordine una liquidazione in via equitativa.
*** Il giudice di primo grado non ha recepito impostazione delle ricorrenti, perché successivamente era intervenuta altra sentenza della Corte di Cassazione ( la n. 12426/2021) che era andata di contrario avviso, sostenendo che gli accordi regionali di cui sopra dovessero applicarsi a tutti i dirigenti, senza alcuna limitazione temporale e soggettiva. Né poteva ritenersi – ad avviso del Tribunale - che tra le parti fosse intervenuto un giudicato esterno posto che, anzitutto, la sentenza della Corte di Appello n. 36/22 del 24-02-22, che aveva riconosciuto il diritto del dirigente sanitario alle differenze retributive per il periodo sino
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