Corte d'Appello Roma, sentenza 08/03/2024, n. 1009
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Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 204/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 08/03/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 204 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
n persona del Ministro p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosaria Damizia CP_1
e Milena Viggiani come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8152/2022, pubblicata in data 07/10/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro CP_1 esponeva di essere dipendente del
[...] Parte_1
(d'ora in poi inquadrata come
[...] Pt_2 funzionario nell'Area della promozione culturale (Area III, F3) e di aver assunto servizio in data 28.9.2015 presso l' di Chicago con funzioni di
Addetto, cui era stata destinata con DM n. 1329 del 23.6.2015;
con decreto ministeriale n. 4941 del 15.10.2015 le era stata conferita la reggenza dell' . A seguito del passaggio di consegne, a decorrere dal 3.11.2015 e fino al 16.7.2019 aveva svolto le funzioni di addetto reggente ad interim, espletando le mansioni di direttore su posto vacante. Ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 185 del DPR 18/1967, stante la vacanza del posto e l'insussistenza di procedure per la copertura dello stesso, assumeva il proprio diritto alla corresponsione del trattamento economico proprio delle funzioni di Direttore dell' di Chicago, comprensivo dell'indennità di servizio, dell'indennità di prima sistemazione, della maggiorazione abitazione e del contributo trasporto effetti.
In subordine chiedeva il riconoscimento dei medesimi importi a titolo risarcitorio. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento del che ha Parte_1 nominato la ricorrente quale “Reggente” dell'IIC di Chicago per il periodo dal 03.11.2015 al 16.07.2019 in assenza dei presupposti previsti dalla legge;
accertare e dichiarare , anche ai sensi dell'art. 52, d. lgs. n.165/01, che la ricorrente dal 03.11.2015 al 16.07.2019 o comunque dalla diversa data che sarà di giustizia, ha svolto le funzioni di Direttore dell' di Chicago, e per l'effetto Organizzazione_3 condannare il al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze ( indennità di servizio estero , indennità di sistemazione, maggiorazione abitazione e contributo trasporto) tra il trattamento economico percepito in qualità di Addetto alla promozione culturale in servizio presso l' di Chicago e il trattamento erogato ad Direttore di in Org_1 Organizzazione_3
presso la medesima sede e con gli stessi carichi familiari per il periodo dal Pt_3
03.11.2015 al 16.07.2019;
2
Corte di Appello di Roma
in subordine accertare e dichiarare che a causa dell'illegittima condotta della resistente, la ricorrente ha subito un danno, anche da perdita di chances professionale, e conseguentemente condannare il Parte_1 all'attribuzione alla ricorrente delle somme come sopra indicate, o delle diverse somme da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice, a titolo di risarcimento del danno;
in ogni caso condannare il Parte_1
a versare alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da
[...] calcolarsi su tutte le somme che risulteranno dovute dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo;
ordinare al di procedere Parte_1 alla regolarizzazione previdenziale della ricorrente già collocati a riposo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e C.P.A.”. Si costituiva il convenuto evidenziando che sia il direttore che Parte_1
l'addetto agli Istituti di Cultura appartengono all'unico profilo professionale dell'Area della promozione culturale;
che a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 147/2000 all'art. 14 della legge n. 401/1990, in caso di vacanza del posto di direttore, la Direzione generale conferisce la reggenza dell' con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 185 del DPR n. 18/1967, che prevedono la corresponsione al reggente di una misura economico- compensativa;
che non è applicabile l'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, appartenendo le figure dell'addetto e del direttore alla medesima area di inquadramento;
che in ogni caso non erano dovute le indennità rivendicate e che la ricorrente non aveva fornito prova di alcun danno risarcibile.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando il al pagamento delle differenze fra il trattamento Parte_1 economico spettante al Direttore e quello percepito dalla ricorrente, con inclusione dell'ISE, della maggiorazione abitazione e del contributo trasporto, oltre accessori e spese. Osservava il Tribunale che, sebbene la declaratoria
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 08/03/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 204 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
n persona del Ministro p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rosaria Damizia CP_1
e Milena Viggiani come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8152/2022, pubblicata in data 07/10/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro CP_1 esponeva di essere dipendente del
[...] Parte_1
(d'ora in poi inquadrata come
[...] Pt_2 funzionario nell'Area della promozione culturale (Area III, F3) e di aver assunto servizio in data 28.9.2015 presso l' di Chicago con funzioni di
Addetto, cui era stata destinata con DM n. 1329 del 23.6.2015;
con decreto ministeriale n. 4941 del 15.10.2015 le era stata conferita la reggenza dell' . A seguito del passaggio di consegne, a decorrere dal 3.11.2015 e fino al 16.7.2019 aveva svolto le funzioni di addetto reggente ad interim, espletando le mansioni di direttore su posto vacante. Ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 185 del DPR 18/1967, stante la vacanza del posto e l'insussistenza di procedure per la copertura dello stesso, assumeva il proprio diritto alla corresponsione del trattamento economico proprio delle funzioni di Direttore dell' di Chicago, comprensivo dell'indennità di servizio, dell'indennità di prima sistemazione, della maggiorazione abitazione e del contributo trasporto effetti.
In subordine chiedeva il riconoscimento dei medesimi importi a titolo risarcitorio. Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento del che ha Parte_1 nominato la ricorrente quale “Reggente” dell'IIC di Chicago per il periodo dal 03.11.2015 al 16.07.2019 in assenza dei presupposti previsti dalla legge;
accertare e dichiarare , anche ai sensi dell'art. 52, d. lgs. n.165/01, che la ricorrente dal 03.11.2015 al 16.07.2019 o comunque dalla diversa data che sarà di giustizia, ha svolto le funzioni di Direttore dell' di Chicago, e per l'effetto Organizzazione_3 condannare il al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente di tutte le differenze ( indennità di servizio estero , indennità di sistemazione, maggiorazione abitazione e contributo trasporto) tra il trattamento economico percepito in qualità di Addetto alla promozione culturale in servizio presso l' di Chicago e il trattamento erogato ad Direttore di in Org_1 Organizzazione_3
presso la medesima sede e con gli stessi carichi familiari per il periodo dal Pt_3
03.11.2015 al 16.07.2019;
2
Corte di Appello di Roma
in subordine accertare e dichiarare che a causa dell'illegittima condotta della resistente, la ricorrente ha subito un danno, anche da perdita di chances professionale, e conseguentemente condannare il Parte_1 all'attribuzione alla ricorrente delle somme come sopra indicate, o delle diverse somme da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice, a titolo di risarcimento del danno;
in ogni caso condannare il Parte_1
a versare alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da
[...] calcolarsi su tutte le somme che risulteranno dovute dalla data di scadenza di ogni singolo rateo sino al dì del soddisfo;
ordinare al di procedere Parte_1 alla regolarizzazione previdenziale della ricorrente già collocati a riposo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e C.P.A.”. Si costituiva il convenuto evidenziando che sia il direttore che Parte_1
l'addetto agli Istituti di Cultura appartengono all'unico profilo professionale dell'Area della promozione culturale;
che a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 147/2000 all'art. 14 della legge n. 401/1990, in caso di vacanza del posto di direttore, la Direzione generale conferisce la reggenza dell' con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 185 del DPR n. 18/1967, che prevedono la corresponsione al reggente di una misura economico- compensativa;
che non è applicabile l'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, appartenendo le figure dell'addetto e del direttore alla medesima area di inquadramento;
che in ogni caso non erano dovute le indennità rivendicate e che la ricorrente non aveva fornito prova di alcun danno risarcibile.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando il al pagamento delle differenze fra il trattamento Parte_1 economico spettante al Direttore e quello percepito dalla ricorrente, con inclusione dell'ISE, della maggiorazione abitazione e del contributo trasporto, oltre accessori e spese. Osservava il Tribunale che, sebbene la declaratoria
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