Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2024, n. 1572

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2024, n. 1572
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1572
Data del deposito : 30 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 2745/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Massimo Meroni Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2745/2022 promossa in grado d'appello
DA
TUA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 02816710236), elettivamente domiciliata in VIA LEPETIT
8/10, MILANO presso lo studio dell'avv. MAURIZIO GIORGIO SILIMBANI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
ED S.P.A. (C.F. 00348170101), elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 19, MILANO presso lo studio dell'avv. ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per TUA ASSICURAZIONI S.P.A.:
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adìta, reiectis adversis;
in completa riforma della sentenza ricorsa del Tribunale di Milano n. 6558/2022 in causa RG
2088/2022 pubblicata il 22.07.2022, notificata in data 01.08.2022, previa ogni più opportuna e pagina 1 di 16
necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità dell' appellata e al mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c., ed anche di nullità dei rapporti contrattuali instaurati tra
IC ed i sedicenti US IO ed AL AR aventi ad oggetto, rispettivamente, i conti correnti BAri n. 000102358882 e n. 102562485 e di ogni operazione su di essi transitata, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla dovuta restituzione degli importi dei due titoli per cui è causa quale effetto delle declarande nullità, nel merito: condannare IC S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di TUA Assicurazioni SpA della somma complessiva di Euro 5.135,37= oltre rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo su ogni singolo titolo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e gli interessi maturati durante il presente giudizio su ogni singolo titolo ai sensi dell'art. 1284 IV co. c.c.
Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche della fase avanti al Tribunale.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, soltanto ove ritenuto di necessità dal
Giudicante a fronte di quanto già acclarato per tabulas, chiede ammettersi le prove articolate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui trascritte.
Per ED S.P.A.:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.ma Corte:
- respingere integralmente l'appello, in quanto fondato su motivi inammissibili ex art. 342 c.p.c. o ex art. 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;

- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza di primo grado se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c. e così, nella non creduta ipotesi di affermazione di una qualche responsabilità in capo alla convenuta, ridurre la condanna di UniCredit S.p.a. ex art. 1227 co. 1 c.c. in proporzione alla gravità della colpa dell'attrice, stimabile in una percentuale quanto meno del 70%.
Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tua Assicurazioni s.p.a. conveniva, avanti il Tribunale di Milano, IC s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al pagamento da parte della convenuta di due assegni non trasferibili a persona diversa dagli effettivi beneficiari.
L'attrice, in particolare, deduceva:
- di aver trasmesso attraverso il sistema postale due assegni non trasferibili, rispettivamente a
CO GI (assegno di € 4.200,00) e NC OR (assegno di € 800,00);

- che tali assegni erano stati posti all'incasso presso filiali di IC ed erano stati pagati in favore di IO US e di AR AL, cioè di soggetti diversi dai reali beneficiari, i quali l'avevano informata di non aver mai ricevuto i titoli e avevano poi sporto le relative denunce;

- che, pertanto, si era vista costretta ad emettere nuovi assegni per i medesimi importi;

- che la convenuta era responsabile sul piano contrattuale per aver pagato gli assegni non trasferibili a soggetti diversi dai loro legittimi prenditori e, comunque, per non aver operato in conformità ai suoi doveri istituzionali e contrattuali e con la dovuta diligenza richiesta a un esperto banchiere (art. 1176, co. 2 c.c.), in particolare, sotto i profili della riconoscibilità della falsificazione e della identificazione dei correntisti al momento dell'apertura dei relativi conti correnti, su cui erano stati accreditati gli assegni contraffatti.
Si costituiva in giudizio IC, contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, deducendo:
- che nessuno degli assegni oggetto di causa recava tracce di alterazioni rilevabili ictu oculi;

- che entrambi gli assegni erano stati pagati in favore del soggetto che risultava dal titolo quale legittimato all'incasso e che entrambi i conti correnti su cui erano stati accreditati gli assegni erano stati aperti alcuni anni prima dell'operazione e chiusi alcuni anni dopo tali incassi;

- in via subordinata, che l'attrice aveva quanto meno concorso a provocare il danno, omettendo di adottare modalità di spedizione degli assegni tali da garantirne la sicurezza nel trasporto.
Con sentenza n. 6558/22 il Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da Tua Assicurazioni
S.p.A. e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.760,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 360,00 per spese generali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
- risulta pacifico, emergendo anche dalla documentazione riversata in atti (e, segnatamente, dalla copia della richiesta di emissione degli assegni oggetto di causa), che l'attrice abbia emesso i
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due assegni non trasferibili di traenza in favore di CO GI e di NC OR e che tali titoli siano stati posti all'incasso, presso filiali di IC, da IO US e da AR
AL e, quindi, da soggetti diversi dai legittimi beneficiari, a seguito della contraffazione dei nominativi presenti sul modulo cartaceo originariamente emesso e spedito per posta;

- da tempo ormai, la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 14712/07) afferma che la
responsabilità della BA in questi casi ha natura contrattuale e che la necessità di coordinamento con la regola dettata dal secondo comma dell'art. 43 della Legge Assegni
(secondo cui l'assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore o al banchiere giratario per l'incasso e colui che paga a persona diversa risponde del pagamento) impone di verificare se ricorra o meno l'esonero di responsabilità del soggetto obbligato per il caso di impossibilità ad esso non imputabile di adempiere ex art. 1218 c.c. (cfr. SS.UU. 12477/18: “ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la BA negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno BArio, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c.);

- nel caso di falsificazione o alterazione di un assegno, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176, co. 2, c.c. e all'art. 1992, co. 2, c.c., in virtù delle quali “il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della BA, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la BA può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui
l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del BArio medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo” (Cass., Sez. 3, 4 ottobre 2011, n. 20292;
Cass., Sez. 1, 15 luglio 2005, n. 15066);

- nel caso di specie, l'esame degli originali dei titoli conduce a ritenere la convenuta liberata da responsabilità: entrambi i titoli riportano l'indicazione del nominativo del beneficiario mediante
l'utilizzo di un carattere di stampa del tutto identico a quello utilizzato per la compilazione del
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modulo cartaceo relativamente all'importo in lettere, ossia di una dicitura per la quale non è stata allegata alcuna contraffazione (parte attrice, infatti, nei propri atti ha dichiarato come i due assegni fossero stati alterati esclusivamente nell'indicazione del nominativo del beneficiario e non è stata prodotta la copia degli assegni così come emessi, tale da consentirne un raffronto con quelli poi alterati, al fine di circoscrivere diversamente le parti oggetto di contraffazione);
il sottofondo a stampa dei moduli non risulta visibilmente alterato nella parte sottostante la compilazione dei nominativi dei beneficiari, elemento che, diversamente, consentirebbe di rendersi conto della manipolazione grafica operata su tale indicazione;
l'esame visivo e tattile del modulo cartaceo non consente di riscontrare abrasioni operate sul supporto cartaceo, ossia un segno sintomo tipico di una alterazione del titolo;

- non è riscontrabile neppure la diversa ipotesi di responsabilità della convenuta dedotta da parte attrice con riferimento al momento antecedente di identificazione dei clienti in occasione dell'apertura del conto corrente (sul punto l'attrice aveva evidenziato come, con riferimento ad
IO US, la BA aveva
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