Corte d'Appello Messina, sentenza 23/02/2024, n. 186

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 23/02/2024, n. 186
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 186
Data del deposito : 23 febbraio 2024

Testo completo


N. 74/2020 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Antonino Zappalà Presidente
Dott. Vincenza Randazzo Consigliere
Dott. NA Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 74/2020 R. G., vertente tra
IS RO, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), IS CE, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), e IS VA SI, nato a [...] il 27 ottobre1980 (C.F. [...]), nella qualità di eredi di IS
VA e IN NA, IN AL, nato a [...] il [...] (C.F. PTT LDA
47P05 G377T), in proprio e nella qualità di erede di RA RI EP, IN EN, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e IN RIgrazia, nata a
Messina il 28 novembre 1985 (C.F. [...]), nella qualità di eredi di RA RI
EP, tutti rappresentati e difesi, per procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati IS Antonino VA e IS CE (con pec indicata), elettivamente domiciliati in Messina, Via Mamertini, isolato 106, presso lo studio dell'Avv. Francesco Celona,
Appellanti contro
TO DR, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), nella qualità di erede di TO IN, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Danilo Paterniti (con pec indicata), presso il cui studio, in Roma Largo Lucio Apuleio n. 11, ha eletto domicilio,
PA NO, nato a [...] in data [...] (C.F. [...]) e PA
ER, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), nella qualità di eredi di TO
RInna, rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv. Carmelo Amata e Gianfranco Spanò
(con pec indicata), presso il cui studio, in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 10 (Condominio “Mozart”), sono elettivamente domiciliati,
Appellati
e nei confronti di
RE AT, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), in proprio e quale erede di TO AS, TO UE, nata a [...] il [...] (C.F. NTL MNL 78C71
G377E), TO NO, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), TO
LO, nata il [...] (C.F. [...]), TO VI, nato a [...] il 27
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aprile 1985 (C.F. [...]) e TO NI IN, nata a [...] il [...]
(C.F. [...]), nella qualità di eredi di TO AS,
EN IO, nato a [...] il [...], nella qualità di tutore provvisorio di TO IN,
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 540/2019, emessa, in data 8 ottobre 2019, dal Tribunale di Patti, in materia di accertamento giudiziale dei confini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, con cui
i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 18/21 aprile 2006, EN IO - nella qualità di tutore provvisorio della signora TO IN - e TO RInna convenivano in giudizio, innanzi al
Tribunale di Patti, IS VA, IN NA, IN AL e RA RI EP, premettendo di essere comproprietari - nella misura di ½ ciascuno - di un appezzamento di terreno, sito in località S. Antonino del Comune di Patti, individuato al Catasto Terreni dello stesso Comune al foglio 21 partt. 24 e 25, confinante con altro fondo individuato al N.C.T. del Comune di Patti al foglio 21 particella 640 (ex 182/b), di cui risultavano comproprietari i coniugi IN AL e RA
RI EP, per la quota di ½ indiviso, e i coniugi IS VA e IN NA, per la restante quota di ½ indiviso, agli stessi pervenuto in forza di atto pubblico in notar Antonino Buono in data 19 aprile 1988 (rep. N. 80482 - racc. n. 15099). Gli attori lamentavano che, sebbene l'esatta ubicazione del confine tra i due fondi fosse stata chiaramente indicata nel “tipo di frazionamento” n.
8/88, allegato al predetto atto pubblico, i convenuti avevano molestato il possesso esercitato sull'appezzamento di terreno di loro proprietà, contestando il posizionamento del confine stesso. Chiedevano, dunque, l'accertamento della esatta linea di confine esistente tra il proprio fondo e quello di proprietà dei convenuti, in ragione del contenuto dell'atto pubblico di vendita stipulato in Notar Antonino Buono, in data 19 aprile 1988, e del “tipo di frazionamento” n. 8/88, espressamente allegato sub “B” allo stesso atto e, per l'effetto, che fosse ordinata l'apposizione, a spese comuni, tanto dei termini divisori, quanto di una recinzione idonea a separare i due fondi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si costituivano in giudizio IS VA, IN NA, IN AL e RA RI EP,
i quali eccepivano, in primo luogo, la carenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di regolamento dei confini, deducendo che il confine tra i due fondi era certo e determinato già dal 1988,
e corrispondente al frazionamento n.8/88 allegato al contratto di vendita stipulato con atto pubblico in notar Antonino Buono, in data 19 aprile 1988. In attuazione di tale frazionamento, a loro dire, i venditori avevano apposto sulla linea di confine dei paletti in ferro e gli acquirenti avevano realizzato recinzioni, siepi ed alberi, ancora visibili sul terreno, ancorché in parte danneggiati dagli attori.
Lamentavano, inoltre, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto del 19 aprile 1988 e dall'allegato tipo di frazionamento, evidenziando come tale atto costituisse, per giurisprudenza consolidata, il dato primario per l'esatta identificazione del bene acquistato. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda degli attori.
Deducevano, inoltre, di avere esercitato sulla porzione controversa della zona confinaria il possesso ininterrotto e indisturbato per più di diciotto anni, coltivando il terreno ed apportandovi migliorie, chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata, in loro favore, l'intervenuta usucapione
abbreviata”, ovvero l'usucapione ordinaria, dovendosi il loro possesso sommare con quello
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esercitato dai loro danti causa. Chiedevano, infine, che gli attori, in ragione del loro comportamento, venissero condannati al risarcimento dei danni subiti, comprensivi delle spese per la sostituzione della recinzione rimossa, per i tecnici e per i legali, nonché dei danni per la mancata commerciabilità del bene e per la mancata possibilità di utilizzare il bene secondo la sua attuale destinazione, oltre che dei danni morali.
Con atto di intervento volontario, ex art. 105 c.p.c., del 10 gennaio 2008, intervenivano TO
AS e RE AT, proprietari di un altro fondo (censito al C.T. del Comune di Patti al foglio 21 part. 641), risultante dallo stesso frazionamento 8/88, chiedendo che venisse accertato anche il confine tra detto fondo e quello di proprietà delle altre parti in causa.
Il giudizio, dichiarato interrotto, in data 9 maggio 2008 e in data 2 dicembre 2011 (in ragione dell'intervenuto decesso, rispettivamente, dei convenuti IS VA e RA RI EP
e della convenuta IN NA), veniva, in entrambi i casi, riassunto nei confronti dei rispettivi eredi.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, Tribunale di Patti con sentenza n. 540/2019 del 8 gennaio 2019, così si pronunciava: “accerta e dichiara che il confine tra le proprietà delle parti in causa va identificato “per come risultante dal tipo di frazionamento n. 8/88, allegato all'Atto di vendita in notar Buono, mediante l'apposizione sul terreno di n. 8 picchetti in ferro colorati in rosso dei quali il n. 1 , 7 e 8 in prossimità del muro di cemento lato p.lla 1957 e p.lla 640 ed dal n. 1 al n.
6 (quest'ultimo posto sul ciglio strada prospiciente l'ingresso dell'Agenzia delle Entrate e Commissariato della Polizia di Stato) lato p.lla 640 con la p.lla 2539” (c.t.u., pag. 22), come da relativa planimetria riportante l'ubicazione dei paletti che deve intendersi qui richiamata e parte integrante della sentenza;
- dispone l'apposizione dei termini lapidei (“a spese comuni” in base a quanto previsto dall'art. 951 c.c.;
cfr. Cass. n. 3642.2001) sulle linee di confine come sopra individuate;
- rigetta ogni altra domanda svolta dalle parti;
- condanna i convenuti alla refusione in favore degli attori di due terzi delle spese del giudizio che si liquidano in euro 59,08 per spese di cu

e notifica ed euro 4.836,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, dichiarando compensata la residua quota;
- compensa le spese tra gli intervenuti e le altre parti in causa;
- pone le spese di c.t.u., in solido, in capo a tutte le parti in causa
”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello IS RO, IS CE e IS VA
SI, nella qualità di eredi di IS VA e IN NA, IN AL, in proprio e quale erede di RA RI EP, IN EN e IN RIgrazia, nella qualità di eredi di RA RI EP.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio TO DR, nella qualità di erede di TO
IN (deceduta il 19 marzo 2014), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione del fatto che il terreno oggetto di causa, per disposizione testamentaria, era stato legato in favore di RI EL OT e CO OM, come poteva evincersi dal testamento pubblico del 8 febbraio 2002, i quali, in qualità di legatari erano subentrati direttamente al de cuius nella proprietà del bene attribuito, senza necessità di accettazione. L'erede, pertanto, non aveva mai avuto la titolarità del terreno de quo. In via subordinata, ha eccepito l'infondatezza, nel merito, dei motivi di appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Si sono costituiti, altresì, PA NO e PA ER, nella qualità di eredi di TO RInna, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
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Malgado la rituale notificazione dell'appello, non si sono costituiti in giudizio EN IO, nonché
RE AT, TO UE, TO NO, TO LO, TO VI e TO NI
IN, quali eredi di TO AS, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., depositata il 10 ottobre 2023, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare che correttamente l'atto di appello è stato notificato nei confronti di TO DR, quale erede di TO IN (deceduta il 19 marzo 2014).
Prevede,
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