Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2024, n. 2619

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2024, n. 2619
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 2619
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Carmelo Barbieri Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 373 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta, vertente
TRA
RO IA MA (c.f. [...]), LE EL
ES (c.f. [...]), IN AN (c.f.
[...]), RI CL (c.f. [...]),
TO NC (c.f. [...]), OR NZ
RM (c.f. [...]), FL LO (c.f.
[...]), RM NI (c.f. [...]),
OR ES (c.f. [...]), GE
ND (c.f. [...]), LI LO (c.f.
[...]), CO RC (c.f. [...]),
LI GA (c.f. [...]), OL BE (c.f.
[...]), NN LA RI IA (c.f.
[...]), HI AN (c.f. [...]),
OR OV (c.f. [...]), IN CA (c.f.
[...]), LL PI (c.f. [...]),
NE EN (c.f. [...]), LA RO
ES (c.f. [...]), LA OV CL (c.f.
[...]), NF NI (c.f.
[...]), AU EL (c.f. [...]), ON
r.g. n. 1
AN (c.f. [...]), UO PI (c.f.
[...]), GO IA LO (c.f. [...]),
TI AL (c.f. [...]), ET IV (c.f.
[...]), RI CL (c.f. [...]),
TI RE (c.f. [...]), CC OR (c.f.
[...]), OR CA (c.f. [...]),
EL EN (c.f. [...]), MA
OL (c.f. [...]), AR AUREL (c.f.
[...]), MATTI RI (c.f. [...]),
ZI CA (c.f. [...]), difesi dall'Avv. TORTORELLA
RC (c.f. [...])
APPELLANTE
E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587) e
MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589), difesi, ex lege, dall'
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA (c.f. ADS80224030587)
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12386/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data 12/06/2019.
CONCLUSIONI: per la parte appellante, come da nota di trattazione scritta dell'udienza dell'8 febbraio 2024;
per la parte appellata, come da comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni appellanti, tutti dirigenti medici, deducevano di avere svolto, presso le rispettive Aziende Sanitarie/Ospedaliere Locali, come indicate nei prospetti analitici depositati, la loro attività lavorativa dipendente secondo le ore e godendo dei riposi, come da indicazione nei predetti prospetti analitici e come attestati dalla documentazione (buste paga, ordini di servizio ecc.) prodotta nei termini di cui all'art.
183, sesto comma, c.p.c.
. Deducevano quindi che, come emergente dalla tabella riassuntiva allegata nel corso del giudizio di primo grado, essi avevano svolto la loro attività lavorativa, regolarmente remunerata in base alla contrattazione collettiva (in tal senso non avanzando alcuna pretesa per una mancata o non adeguata remunerazione, né sulla violazione del sinallagma contrattuale), per un periodo di ore settimanali eccedenti
r.g. n. 2
rispetto a quelle massime previste dall'6 punto 2, della Direttiva del Consiglio 93/104 e dall'art. 6, lett. B, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88 e/o non hanno goduto dei riposi giornalieri previsti dalla normativa comunitaria citata, ciò in base alle disposizioni dei turni e degli incarichi affidate della Aziende datrici di lavoro. Essi contestavano quindi la violazione degli obblighi comunitari da parte delle amministrazioni convenute, per non aver attuato nei confronti della categoria a cui appartengono la normativa comunitaria indicata negli atti di causa.
Il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata rigettava le domande con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendone la erroneità e chiedendo che in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, ovvero utilizzando
“quale parametro monetario, ritenendolo maggiormente significativo in ragione della natura del danno subito, l'importo orario di Euro € 34,70 ex Art. 10 (lavoro straordinario dei dirigenti notturno o festivo) del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Personale della Dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale II Biennio Economico 2008-2009, moltiplicato per il numero delle ore settimanali eccedenti i limiti comunitari indicati e moltiplicato per 24 per ogni giorno di mancato riposo in violazione delle norme comunitarie, rimettendosi, in subordine, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Le amministrazioni appellate si sono costituite e hanno rilevato l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
All'udienza cartolare del 8 febbraio 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato, come peraltro già reiteratamente statuito da questa Corte in cause analoghe: sent. 69/2023 nelle cause riunite 800-808/20, tra le varie.
In diritto, il tribunale ha esattamente ricostruito l'evoluzione normativa della vicenda nei termini che seguono. La normativa comunitaria asseritamente violata dal governo italiano è contenuta negli artt. 3, 5 e 6 della Direttiva 2003/88/CE, del 4.11.2003.
Articolo 3 -Riposo giornaliero Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive. Articolo 5 -Riposo settimanale Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3. Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore. Articolo 6 -Durata massima settimanale del lavoro Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e
r.g. n. 3 della salute dei lavoratori: a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Nell'ordinamento interno, ancora prima della emanazione della Direttiva 2003/88, la materia dell'orario di lavoro era stata organicamente disciplinata dal D. Lgs. n. 66 del 8.4.2003, di adeguamento alla direttiva 1993/104/CE, come modificata dalla direttiva
2000/34/CE, ora ambedue assorbite dalla direttiva di codificazione 2003/88/CE. La durata massima dell'orario di lavoro, il riposo giornaliero e il riposo settimanale sono stati regolati dai seguenti articoli:
Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro

1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. (…). Art. 7 Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Art. 9 Riposi settimanali Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 (…).
La legislazione nazionale intervenuta nell'anno 2007 e nel 2008 ha introdotto delle deroghe al D. Lgs. n. 66/2003 che, nella prospettazione attorea, era invece rispettoso delle regole e garanzie
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