Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/02/2024, n. 113

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/02/2024, n. 113
Giurisdizione : Corte d'Appello Campobasso
Numero : 113
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo


CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 124/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 27/10/2023 la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 124 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
p r o m o s s a d a
S.A.T.I.-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Caterina e G. Baranello, elettivamente domiciliato come in atti appellante contro
OR OM, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Cennamo e A. Guida, elettivamente domiciliata come in atti appellata
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale.
MOTIVAZIONE


1. Il processo di I grado.

Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. DO OM impugnava il licenziamento disciplinare intimatole dalla società datrice di lavoro TI S.p.A. spiegando le seguenti conclusioni:
A)- Dichiarare nulla/o la destituzione/licenziamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. n.
23/2015, ovvero delle norme che il Sig. Giudice riterrà applicabili, e comunque annullarlo per mancanza di giusta causa ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello stesso D.Lgs. Conseguentemente disporre la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannare la società al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

B)- IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, dichiarare invalida/o la destituzione/licenziamento per mancanza di giusta causa e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.Lgs. n.
23/2015, dichiarare estinto il rapporto dalla data del licenziamento e condannare la società al pagamento di una indennità in misura compresa tra 6 e 36 mensilità.
C)- condannare la società al pagamento delle competenze di causa, e al rimborso del contributo unificato.”
A sostegno delle proprie domande la DO deduceva:
-di essere stata assunta il 2/5/2018 in p.t. come impiegata amministrativa, poi a tempo pieno e dal
6/5/2022 con qualifica di collaboratore di ufficio nonché di essere socia della resistente - proprietaria di metà di 1 azione-;

-di aver ricevuto contestazione disciplinare del 2/11/2022 a firma del Presidente e responsabile del personale Vincenzo PE con la quale le si contestava: “il comportamento da Lei posto in essere in data 27 ottobre 2022 e consistito nell'essersi assentata dal posto di lavoro senza autorizzazione alcuna e comunque senza aver informato di tale ingiustificata assenza il Presidente e capo del personale che l'ha cercata telefonicamente ed al quale non ha risposto alla chiamata". "Intorno alle
12 rientrata in ufficio alla richiesta di spiegazioni per quanto accaduto, Lei non solo dichiarava di essere stata dal calzolaio, ma anche di non essere obbligata a rispondere a telefono a nessuno, malgrado il presidente le avesse appena evidenziato che vi erano degli adempimenti da effettuare,
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aggiungendo, dopo essersi avvicinata minacciosamente al volto del suo interlocutore, con atteggiamento di sfida ed irrispettoso verso un suo superiore gerarchico quanto segue: "io in ufficio ci vengo quanto mi pare e piace come fanno gli altri essendo divenuta socia, quindi non ti devo dare alcuna spiegazione";
"Tali condotte integrano la violazione degli obblighi di diligenza, buona fede, correttezza nell'esecuzione della Sua prestazione lavorativa, con grave danno all'immagine ed agli interessi della nostra società, essendosi Lei, in totale spregio di quelli che sono i Suoi doveri di lavoratore subordinato assentata per oltre un'ora senza autorizzazione alcuna dal suo posto di lavoro, ammettendo quanto accaduto e tenendo una condotta irrispettosa ed inurbana nei confronti di un superiore gerarchico";

-di aver reso in data 4/11/2022 giustificazioni;

-che in base all'organigramma della resistente il suo diretto superiore era NE GE, alla quale -il 27/10/22- aveva chiesto il permesso di assentarsi qualche minuto per andare ad acquistare un panino da consumare sul posto di lavoro all'ora di pranzo;
che quando si era allontanata il PE non si trovava in ufficio;
di aver chiesto il permesso di uscire alle ore 11,45 e di essere rientrata alle 12,00;
di essersi, al rientro, recata immediatamente nella stanza del PE e che, appena giunta nella stanza, il predetto le rivolgeva le seguenti frasi: “TU MI DEVI RISPONDERE QUANDO
TI CHIAMO. IO SONO IL PRESIDENTE E DEVI STARE AI MIEI COMODI.”;
“HAI CAPITO
FF CHI TI CREDI DI ESSERE? SEI ARRIVATA FRESCA FRESCA, CRETINA DI
MERDA” e poi, accompagnandola alla porta, la strattonava afferrandola per un braccio e nel mentre usciva dalla porta continuava ad offenderla con la frase: “…DOTTORESSA DI STO
CAZZO”;

-di aver -il 3/11/22- sporto querela nei confronti del PE;

-che con nota del 14/11/2022 il PE, dopo aver trascritto la contestazione di addebito, aveva respinto le giustificazioni ed aveva espresso "l'opinione di disporre il licenziamento per giusta causa senza preavviso" assegnandole termine di giorni 5 per eventuali nuove giustificazioni;

-di aver reso ulteriori giustificazioni con nota del 20/11/2022 chiedendo che sull'eventuale provvedimento del Presidente si pronunciasse il Consiglio di Disciplina;

-che con lettera del 25.11.2022 il Presidente aveva disposto la sua destituzione ex art. 45 R.D.
148/1931
;

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-che il licenziamento irrogatole era nullo per violazione del R.D.

8.1.1931 n. 148 all. A e, in particolare degli artt. 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, per incompetenza ed incompleta o omessa motivazione;

-che la sanzione della destituzione prevista dall'art. 45 del RD avrebbe dovuto essere adottata con delibera del Consiglio di Disciplina, come previsto dall'art. 54 dello stesso R.D. a seguito dell'iter procedimentale dettagliatamente scansionato dall'art. 53 e violato nel caso di specie;

-che il PE era incompetente atteso che gli artt. 53 e 56 del R.D. n. 148/1931 demandano al
"Direttore" mentre lo stesso non era il Direttore ma il Presidente e legale rappresentante della società e responsabile del Personale;

-che non erano stati rispettati gli adempimenti procedurali previsti dall'art. 53 dal momento che il
Presidente aveva omesso di inviare il rapporto al Direttore di esercizio, non vi erano state le indagini da parte dei funzionari, la contestazione non era stata eseguita dai funzionari, mancava la relazione dei funzionari;

-che non erano state riscontrate le nuove giustificazioni del 20/11/2022 con conseguente incompletezza del provvedimento espulsivo;

-che era stato violato l'art. 7 comma 1 legge n. 300/1970 per mancata affissione del codice disciplinare;

-che la contestazione disciplinare riportava fatti mai accaduti;

-che il licenziamento era ritorsivo atteso che il PE era proprietario di 1 delle 3 azioni della resistente non di proprietà della Regione e che il proprio padre, DO NI, a settembre
2022 le aveva donato la piena proprietà della metà della sua azione nonché la piena proprietà della quota di partecipazione alla TI Holding Immobiliare srl, nell'ambito della quale essa ricorrente aveva adottato comportamenti, quale socia, “sgraditi” al PE che aveva anche demansionato il padre;

-che vi era un palese conflitto di interessi nel procedimento disciplinare atteso che le decisioni erano state assunte da colui che era direttamente coinvolto nell'episodio contestato;

-di aver diritto alla tutela reintegratoria prevista in caso di violazione degli adempimenti procedurali di cui agli artt. 53 e segg. R.D. n. 148/1931 ovvero ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 23/15 per insussistenza del fatto materiale contestato -in subordine tutela ex art. 3 comma 1-.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la TI replicava:
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-che il procedimento di cui al RD n.148/31 era stato rispettato in quanto il PE, il 31/10/2022, aveva relazionato al CDA della società TI affinché deliberasse l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, il CDA aveva deliberato di approvare la proposta di attivazione della procedura disciplinare nei confronti della dipendente conferendo espresso incarico al Capo del Personale e Responsabile dell'Ufficio Disciplina a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti;

-che l'art. 45 punto 11) del predetto RD prevede la destituzione per chi si rende colpevole di altri atti di grave insubordinazione”;

-che l'art. 53 in relazione alla procedura dispone che gli adempimenti in capo al direttore possano essere eseguiti anche da un suo delegato e che il procedimento disciplinare era stato attivato dal
Capo del Personale e Responsabile dell'Ufficio di Disciplina solo dopo la delega ricevuta dal CDA che ne aveva ratificato l'operato;

-che la mancata convocazione del Consiglio di Disciplina era ascrivibile alla stessa ricorrente che non aveva inoltrato istanza al Consiglio come prescritto dall'art. 53, comma nove;

-che nessuna ulteriore indagine era necessaria anche alla luce delle giustificazioni rese dalla ricorrente;

-che il provvedimento di
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