Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1587
Sentenza
12 marzo 2025
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1968/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 12:05
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
SH AN
Avv. AMATO ALFONSO avv. Rivellese sost.
AVV. TURCO ANTONIO
NX IK GRETA
Avv. AMATO ALFONSO
AVV. TURCO ANTONIO
SH FR
Avv. NISTRI MASSIMO avv. Merla sost.
AVV. NISTRI SIMONE
Appellato/i
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Avv. FONSI GIANLUCA avv. Fontanelli sost.
UI NT AR
Avv. DESSI' FABIO avv. Bernardini sost.
ZURICH INSURANCE PLC
Avv. FONSI GIANLUCA avv. Fontanelli sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1968 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
SH IN, nata in [...] il [...], (C.F.: [...]), e NX
IK RE, nata in [...] il [...], (C.F. SYKGRT63P69Z1000P), rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente atto dal sottoscritto Avv. Alfonso Amato, C.F.
TALNS61E04M253U e dall' avv. Antonio Turco in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento di primo grado rilasciata anche per i giudizi di cui ai gradi successivi elett/te domiciliate nello studio del primo in Sicignano degli Alburni, alla Via Roma, 19,
- APPELLANTI -
e
SH FR, residente in Albania, C.F.: [...], in qualità di padre del defunto sig. SH EMILIAN, parte rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente fra loro dagli Avv. Massimo Nistri (C.F.: [...], pec massimo.nistri@pec.avvocati.prato.it
– fax 055244669) e Avv. Simone Nistri (C.F.: [...], pec simone.nistri@pec.avvocati.prato.it – fax 055244669) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo Nistri sito in Firenze, Via Scialoia, 53, come da mandato rilasciato in calce all'atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma, contenente espressa delega alla rappresentanza anche per la successiva fase di appello,
- APPELLANTE INCIDENTALE -
e
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, C.F.: 05380900968, in persona del suo procuratore speciale, dott. Mario Manfredi, giusta procura per atto TA EL AN del 22.2.2011, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Monte Santo n. 68, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Fonsi (C.F.
[...]; PEC: g.fonsi@pec.fgilex.it), che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in primo grado (cfr. docc. 1 e 2, fascicolo di primo grado),
- APPELLATA -
e
UI NT AR nata a [...] il [...] (codice fiscale [...]) residente a [...], rappresentata e difesa giusta delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fabio Dessì del foro di Nuoro, presso il cui studio a
Nuoro in Viale del Lavoro, 15, è elettivamente domiciliata,
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 01/04/2020 SH IN e XH IK
RE hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
Roma n. 4979/2020, pubblicata in data 10/03/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
47141/2014, promosso dagli odierni appellanti e da NO SH nei confronti di IU AN
AR e della Zurich Insurance PLC.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione datato 24.03.2014, SH NO, XH IK RE e IN
SH - nella loro qualità di prossimi congiunti (rispettivamente, padre, madre e sorella) di SH
AN (deceduto in conseguenza del sinistro stradale oggetto di causa) – convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, IU AR AN (quale proprietaria dell'autovettura “Fiat Uno”
TG. NU203711) e la “Zurich Insurance” P.l.c. (quale compagnia di assicurazione per la RCA) – al fine di accertare la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro stradale oggetto di causa (in conseguenza del quale aveva perso la vita il loro stretto congiunto, terzo trasportato a bordo del veicolo) e, per l'effetto, ottenere la condanna delle parti convenute, in solido fra loro, al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti da essi attori nella loro suddetta qualità.
Si costituiva in giudizio AR AN IU, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio degli attori;
nel merito, resisteva alla domanda attrice chiedendone il rigetto, in quanto totalmente infondata nell'an e nel quantum;
in particolare, la convenuta evidenziava che il veicolo di sua proprietà era stato oggetto di furto e, quindi, circolava
“prohibente domino”, ragione per cui non poteva configurarsi alcuna responsabilità di essa convenuta.
Si costituiva in giudizio la “Zurich Insurance” P.l.c. preliminarmente eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice XH IK RE (stante la mancata dimostrazione del rapporto parentale), nonché l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dal solo NO SH;
nel merito, resisteva alla domanda attrice chiedendone il rigetto, contestando - in particolare -
l'operatività della garanzia assicurativa, in quanto il veicolo assicurato (“Fiat Uno”) era stato oggetto di furto ai danni dell'assicurata e, quindi, circolava “prohibente domino”.
Alla prima udienza del 7.01.2015, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano concordemente concedersi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Alla seconda udienza del 15.07.2015, il Giudice istruttore mandava alla Cancelleria di acquisire, ex art. 213 c.p.c., il rapporto del sinistro stradale oggetto di causa (con i relativi allegati), ammetteva la prova orale dedotta dalle convenute, riservandosi di provvedere, sulla prova orale richieste dalle attrici XH IK RE e IN SH, all'esito della regolarizzazione del fascicolo cartaceo.
Alla terza udienza del 24.02.2016, si procedeva all'esame dei testi della convenuta UI;
all'esito, il Giudice: a) sollecitava l'acquisizione del rapporto del sinistro stradale;
b) rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, perché non conferenti ed irrilevanti ai fini del decidere;
c) rinvia la causa per l'esame del teste della convenuta “Zurich Insurance” P.l.c.
La quarta udienza del 13.09.2016, veniva rinviata per l'assenza del teste della “Zurich
Insurance” P.l.c., non trovato.
La quinta udienza del 13.12.2016 e la sesta udienza dell'08.02.2017 venivano rinviate per consentire la ricerca e l'eventuale accompagnamento coattivo del teste suddetto.
Alla settima udienza dell'08.04.2017, a fronte dell'irreperibilità del teste, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'ottava udienza del 09.10.2018 e la nona udienza del 13.03.2019 venivano rinviate per l'avvenuto trasferimento del Giudice titolare e/o per il carico del ruolo.
Alla decima (ed ultima) all'udienza del 15.5.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale (da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) e la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori SH NO, XH IK RE e SH IN;
2) condanna gli attori SH NO, XH IK RE e SH IN, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dei convenuti IU AN AR e “Zurich Insurance” P.l.c., delle spese di causa che si liquidano rispettivamente, in favore della convenuta “Zurich Insurance” P.l.c., in complessivi € 21.424,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) e accessori come per legge (IVA e CPA) ed, in favore della convenuta IU AR AN (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), in complessivi € 10.712,00 (importo così determinato ex art. 130 T.U. Spese di
Giustizia), oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) e accessori come per legge (IVA
e CPA), disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di
Giustizia”.
§ 4. — Con l'atto di appello SH IN e XH IK RE hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In riforma della impugnata sentenza, Voglia l' Ecc.ma Corte
d' Appello adita, accertati i fatti di causa e verificato che il decesso del Sig. SH AN in data
11 dicembre 2001 è avvenuto in conseguenza ed a causa degli esiti del sinistro stradale al medesimo occorso allorquando, quale trasportato, viaggiava a bordo del veicolo Fiat Uno targato NU203711 di proprietà della Sig.ra IU e assicurato con polizza rca dalla compagnia attualmente denominata
“ZURICH INSURANCE PUBILIC LIMITED COMPANY”; 2) Per l' effetto, in riforma della impugna sentenza, voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello adita, condannare le parti appellate in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalle odierne appellanti, nella rispettiva qualità, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e composti da: 3)
In via istruttoria e previa riforma della impugnata sentenza, ammettere tutte le prove testimoniali richieste nell' interesse delle appellate nel corso del procedimento ed in particolare quelle prove di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, secondo termine per avv.