Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 589 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA

CE ES (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Morena Campanile e Donato Carbone;

-APPELLANTE -
E

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. 00399750587), in qualità di procuratore di INTESA
SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter U. Liaci;

- APPELLATA –
NONCHE'

1 FG COMMERCIO S.R.L. (C.F. 02458080757), in persona del legale rappresentante pro tempore.
- APPELLATA CONTUMACE -

La causa è stata decisa a seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 12.11.2021, avendo le parti concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
FG ME s.r.l. (d'ora innanzi FG) e NI ES depositavano in data
22/11/2013 atto di citazione in opposizione a D.I. emesso nei loro confronti ed in favore di Italfondiario
s.p.a., procuratore del Banco di Napoli, contestando il credito vantato nei loro confronti e pari ad €
72.964,55, esponendo: - che in data 08/02/2002 l'FG aveva stipulato con la predetta AN un contratto di conto corrente;
- che in data 5/03/2002 aveva beneficiato di un contratto di apertura di credito in conto corrente per esigenze di elasticità di cassa per la somma totale di € 51.6454,00;
- che nella medesima data il socio NI ES aveva rilasciato fideiussione per € 144.608,00 a favore della

FG;
- nel rapporto di conto corrente erano stati applicati interessi in misura superiore al tasso soglia antiusura;
- che erano state addebitate delle spese non dovute;
- che erano state variate in maniera unilaterale le previsioni contrattuali;
che erano state applicate commissioni di massimo scoperto e indicati giorni di valuta fittizi;
- che tanto emergeva dalla CTP depositata.

Tanto premesso concludevano chiedendo accertarsi e dichiararsi non dovute le somme indicate analiticamente, con conseguente ricalcolo del saldo debitore del conto corrente stipulato con la AN e revoca del D.I. opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Con comparsa depositata l'08/04/2014 si costituiva Italfondiario s.p.a. a sua volta esponendo: - che la
FG aveva stipulato con il Banco di Napoli un contratto di conto corrente in data 08/02/2002 e che aveva ottenuto un'apertura di credito in conto corrente per la somma di € 51.654,00;
- che le linee di credito venivano garantite da NI ES sino alla concorrenza di € 144.608,00;
-che a seguito del mancato pagamento delle obbligazioni contratte, la AN con raccomandata A/R del 07/06/2010
2 revocava i rapporti in essere e costituiva in mora i debitori;
- che con nota del 16/06/2010 la FG, riconoscendosi debitrice della AN, proponeva un piano di rientro rateizzato;
- che l'opponente non faceva fede agli impegni assunti e che la AN comunicava la decadenza dal beneficio del termine a seguito del mancato pagamento di tre versamenti concordati;
che il conto corrente veniva passato a sofferenza e veniva chiesta l'emissione del D.I.;
- che la domanda del fideiussore era inammissibile poiché il garante si obbligava

a pagare a prima richiesta e senza eccezioni;
- che nel rapporto di conto corrente erano state applicate sempre condizioni previste in contratto e del tutto legittime;
- che le domande erano parzialmente prescritte

e che il correntista aveva comunque riconosciuto il debito.
Tanto premesso concludeva, preliminarmente per la dichiarazione di inammissibilità della domanda presentata da parte del fideiussore e nel merito concludeva per il rigetto delle avverse pretese;
con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita con CTU e all'udienza del 14/12/2017 le parti precisavano le proprie conclusioni, ed il giudice assumeva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”.
Con sentenza n. 1457 del 2019, pubblicata in data 03.05.2019, il Tribunale di Lecce ha:
- rigettato l'opposizione proposta da NI ES;
- accolto parzialmente
l'opposizione proposta da FG ME s.r.l. e revocato il D.I. n.128/2013;
- accertato che il debito a carico di FG s.r.l. nei riguardi di Italfondiario s.p.a. alla data del 29.08.2012 ammontava ad € 53.308,19;
- compensato le spese legali tra FG ed
Italfondiario s.p.a. nella misura del 30%;
- condannato Italfondiario s.p.a. al pagamento delle restanti spese di lite in favore di FG liquidate in complessivi € 5.456,50, oltre iva
e cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
posto le spese relative alla CTU al 30% a carico di FG ed al 70% a carico di Italfondiario s.p.a.;
- condannato NI ES al pagamento delle spese di lite in favore di Italfondiario s.p.a. liquidate in complessivi € 7.795,00 oltre iva e cap e rimborso forfettario come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 14.06.2019 a Italfondiario s.p.a. ed il 05.11.219 a
FG ME s.r.l., NI ES ha interposto appello avverso la citata sentenza, notificata in data 15.5.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma parziale della stessa, la revoca della condanna al pagamento delle spese di lite, pari ad € 7.795,00, oltre iva e cap e rimborso forfettario come per legge, nei confronti di
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Italfondiario s.p.a. e per l'effetto la restituzione della somma che l'appellante fosse costretto a versare a Italfondiario s.p.a. in caso di esecuzione della statuizione oggetto di impugnazione, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese
e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 01.08.2019, si è costituita Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore di Intesa
Sanpaolo s.p.a., ed ha richiesto il rigetto dell'appello con condanna alle spese.
Italfondiario s.p.a. ha formulato appello incidentale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna di FG ME s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e del garante sig. NI ES al pagamento, nei confronti di
Italfondiario s.p.a., della somma di € 53.308,19, oltre interessi convenzionalmente pattuiti
e comunque nei limiti del tasso soglia, alla data del 29.08.2012 al soddisfo.
FG ME s.r.l., regolarmente citata a comparire, non si è costituita ed è rimasta contumace.
All'udienza del 15.12.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c.
con assegnazione dei termini di
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