Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 793/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 793/ 2021 promossa da:
MA NT CA (CF: [...]) con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF:
[...]), elettivamente domiciliato in PE alla Via XIV Settembre n. 73, presso il difensore
APPELLANTE
PO NG (CF: [...]) con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF:
[...]), elettivamente domiciliato in PE alla Via XIV Settembre n. 73, presso il difensore
APPELLANTE
IMMOBILIARE ALTOLOCO S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA: 01188380545) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ARENI DANILO (CF: [...]), elettivamente domiciliato in PE alla Via XIV Settembre n. 73, presso il difensore
APPELLANTE
contro pagina 1 di 12
UNICREDIT S.P.A. (P.IVA: 00348170101) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA (CF: [...]), elettivamente domiciliato in Roma L.re
A. da Brescia n. 9/10, presso il difensore
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
UE PA (P.IVA: 02659940239) in persona del legale rappresentate pro tempore, quale procuratrice
e mandataria di GE IO RL (C.F. 02659940239 ), con il patrocinio dell'avv. MALIZIA
TO (CF: [...]) elettivamente domiciliato in RI LE , presso il difensore
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
NC (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) impugnazione della sentenza n. 754/2021 del 30.04.2021, depositata il 12.05.2021. sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PATI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
EL RI IA, AP LO personalmente e quale legale rappresentante di Immobiliare
OC RL PE, convenivano in giudizio CR Credit Management Bank S.p.a. davanti al
Tribunale di PE per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di PE ottenuto dalla
BA per il pagamento in solido della somma di € 165.729,49, quale saldo debitore del conto corrente con apertura di credito n. 401313282 acceso il 23.02.2010 presso CR S.p.A. e intestato alla
Immobiliare OC S.r.l., assistita da garanzia ipotecaria per il complessivo importo di € 169.953,22, nonché fidejussione di EL RI IA e AP LO e AP RO, deceduto, (eredi
AP LO e EL RI AN), domandando l'accertamento e la declaratoria dell'invalidità e nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente presso Cassa di
Risparmio di PE n. 2430/74 -divenuto n. 29402279 presso CR S.p.A.- intestato a AP pagina 2 di 12
RO;
n. 4148/16 presso Cassa di Risparmio di PE divenuto n. 29412464 presso CR S,p.A., intestato a AP LO;
n. 10059/59 presso Cassa di Risparmio di PE divenuto n. 29443683 presso
CR S.p.A., intestato a OC S.r.l.. I saldi passivi dei suddetti conti correnti, sostenevano gli attori, erano stati azzerati utilizzando l'apertura di credito concessa sul conto corrente bancario n. 401313282.
Gli attori lamentavano sui conti correnti n. 2430/74, n. 4148/16 e n. 10059/59, indebita applicazione di anatocismo trimestrale, indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, mancata pattuizione e nullità della commissione di massimo scoperto, indebita applicazione di spese accessorie non pattuite, usura, con rideterminazione del saldo debitorio dei conti correnti personali, previa compensazione delle somme illegittimamente percepite e con condanna, in via di eccezione riconvenzionale, della BA a restituire
a AP LO e EL RI IA, in proprio e quali eredi di AP RO le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
come conseguenza dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo.
CR S.p.A. contestava integralmente le domande avversarie.
Si costituiva il terzo NG Secuitisation S.r.l. quale cessionaria del credito vantato da CR S.p.A. con il giudizio monitorio, chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti.
Il Tribunale di PE a seguito di CTU econometrica confermava il decreto ingiuntivo opposto ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da EL RI IA e AP
LO condannava CR S.pa alla restituzione dell'importo di euro 7.437,78 oltre interessi, in favore di LO AP e dell'importo di euro 7.817,67 oltre interessi in favore di EL RI IA, e
AP LO;
condannava EL RI IA, AP LO e Immobiliare OC S.r.l.
PE a rimborsare in favore di DoValue S.p.a. quale mandataria di NG SE S.r.l. le spese di lite e CR S.p.a. a rimborsare in favore di EL RI IA, AP LO le spese di lite ponendo a carico degli opponenti e di CR S.p.a. in ugual misura le spese della CTU.
Con atto di appello EL RI IA, AP LO e Immobiliare OC RL PE impugnano la sentenza del Tribunale di PE lamentando la carenza di prova del credito riferibile al contratto di conto corrente intercorso tra banca e gli utenti.
Sostengono gli appellati che la sentenza non tiene esattamente conto delle risultanze della CTU in quanto
i saldi indicati sono conseguenza del maggior addebito di competenze, secondo le ricostruzioni del CTU, rispettivamente pari ad €.37.006,62 (oppure €.36.488,39) per la posizione del Signor AP LO ed
€.24.106,00 (oppure €.23.586,61) per la posizione del Signor AP RO. pagina 3 di 12
Poiché il saldo del conto azionato risente dei saldi di entrambi i conti personali, intervenendo con il primo
a saldare il debito dei secondi, le somme indebitamente richieste con il decreto opposto sono pari non ai saldi dei conti personali al 31/12/2010, che la sentenza prevede vengano restituiti ai ricorrenti, ma alle maggiori somme che influenzano detti saldi e che sono state pagate con il nuovo conto societario.
Inoltre gli appellanti lamentano che la ricostruzione del CTU non enuclea tutte le voci indicate nel quesito, con il quale si chiedeva di scomputare gli interessi applicati dalla banca, compresi quelli anatocistici, le commissioni e le spese, avendo scomputato solo la sola voce interessi, rideterminando le
Commissioni di SI RT e le spese come indicate nei documenti di sintesi sulla base delle risultanze del saldo così rettificato. Oltre a non aver effettuato le verifiche richieste, ma aver proceduto
a considerare le spese come pubblicizzate e le commissioni come risultanti dagli estratti, il CTU, per i periodi successivi ai trimestri per i quali mancano gli estratti, avrebbe proceduto alla determinazione dei saldi senza considerare le rettifiche di cui ai precedenti trimestri, così giungendo ad una determinazione dei saldi di scoperto maggiori di quelli corretti, con conseguente determinazione di competenze a debito maggiori di quelle effettivamente dovute.
Per effetto delle censure mosse alla sentenza, gli appellanti chiedono
-l'accertamento della nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente Cassa di
Risparmio di PE (poi incorporata da CR SpA) n.2430/74 intestato a RO AP,
n.4148/16 intestato ad LO AP e n.10059/59 intestato alla Immobiliare OC S.r.l. in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale;
alla indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale, alla mancata previsione contrattuale e alla nullità della commissione massimo scoperto;

-l'accertamento dell'illegittimità dell'addebito delle spese accessorie non previste contrattualmente;

-l' accertamento dell'esatto dare-avere tra le pari con rideterminazione del saldo creditore/debitore dei conti correnti sopra indicati al netto delle somme illegittimamente percepite da CR S.p.A. (ex Cassa di Risparmio di PE/BA dell'Umbria 1462) per interessi capitalizzati, per interessi e spese comunque non dovuti, per commissione di massimo scoperto, nonché per eventuali interessi chiesti e versati oltre i tassi soglia di cui alla legge 108/96;

-per l'effetto, la condanna di CR S.p.A. a restituire ai Signori LO AP (in proprio e quale erede del defunto Signor RO AP), alla Signora RI IA EL (quale erede del defunto
Signor RO AP) e alla Immobiliare OC S.r.l. PE le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nel corso dei rapporti di conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione pagina 4 di 12 monetaria, oltre alla condanna di CR S.p.A. a risarcire agli opponenti tutti i danni subiti in conseguenza del suo illegittimo comportamento, nella misura da accertarsi in corso di causa, ovvero determinata in via equitativa;

- per l'effetto, la compensazione delle somme che dovessero risultare dovute agli opponenti per i titoli dedotti in giudizio dichiarando che nulla è dovuto a CR S.p.A.
-la condanna di CR al pagamento delle spese del giudizio.
NG SE S.r.l. (costituita a mezzo della procuratrice mandataria doValue S.p.a.) chiede il rigetto dell'appello.
CR S.p.a. chiede
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