Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2024, n. 97

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2024, n. 97
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 97
Data del deposito : 30 gennaio 2024

Testo completo

Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di
dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere
dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 496 /2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 18
maggio 2023 e decisa alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
NO LE, nato a [...] il [...] (C.F. [...];
NO
ER, nato a [...] il [...] (C.F. [...]) e TA
RI, nata a [...] il [...] (C.F. [...], tutti quali eredi
della originaria parte attrice, Sig.ra AN IN AN ND, nata a
TA il 12.11.1956 e deceduta a Barcellona P.G. il 21.07.2022, rappresentati
e difesi dall'avv. Angelo Pajno (C.F.: [...]) che li
rappresenta e difende giusta procura rilasciata in separato atto ex art. 83, III
comma c.p.c

appellanti
contro
Stato Italiano e, per esso, il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro
p.t., elett.me domiciliato ex lege in Messina, Via dei Mille, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato;

l'Agenzia del Demanio della Regione Siciliana, in persona del legale
rappresentante p.t., parimenti domiciliata ex lege in Messina, Via dei Mille,
presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato;

appellati contumaci
Oggetto: Usucapione – appello avverso sentenza del Tribunale di Messina 12
dicembre 2019 n. 2360
Motivi della decisione
1. 1. La signora IN AN ND AN, premesso
di essere proprietaria – per usucapione ventennale dichiarata con sentenza
n. 89/1985 del Pretore di Lipari - dei cespiti ivi elencati, siti in Lipari;

che all'epoca della pubblicazione della suddetta sentenza era coniugata con
il signor IO NO in regime di comunione legale dei beni, avendo dovuto
dare atto di tale circostanza in sede di trascrizione del giudicato;

che, deceduto il marito in data 13 novembre 1990, aveva rinunciato per sé ed
in nome dei figli – all'epoca minorenni – alla eredità del coniuge, essendo la
quota indivisa del 50 % del de cuius devoluta ex lege all'Agenzia del Demanio
della Regione Siciliana;

ciò premesso, avendo ella, sia prima che dopo il decesso del marito,
esercitato il possesso pieno, pacifico, esclusivo et uti domino sui cespiti oggetto
di causa, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Messina con citazione del 7
marzo 2017 lo Stato Italiano e l'Agenzia del Demanio regionale, al fine di
ottenere una sentenza che la riconoscesse quale unica titolare del diritto di
proprietà sul suddetto compendio immobiliare:
a) In via principale, per avere ella maturato il proprio diritto di proprietà già in
data antecedente al matrimonio con NO IO;

b) In subordine, per avere usucapito la proprietà della quota del 50% dei
cespiti già appartenuta – in virtù del regime di comunione legale allora in essere
tra i coniugi – al defunto marito, NO IO, ed oggi allo Stato italiano,
erede ex art. 586 c.c.
2. Nella contumacia dei convenuti, con sentenza 12 dicembre 2019 n. 2360 il
giudice adìto ha rigettato le domante attoree:
a) quanto alla domanda principale, per essere l'usucapione maturata in corso
di matrimonio;

b) quanto a quella subordinata, sulla base della considerazione (qui
sinteticamente esposta) che, trattandosi di comproprietà tra la AN e la P.A.,
la prima non aveva mai allegato atti univocamente rivolti contro il
compossessore tali da rendere riconoscibile anche a costui l'intenzione di
possedere non come compossessore ma in via esclusiva.
2. Avverso tale pronuncia negativa la signora AN ha proposto gravame,
sulla base dei motivi di seguito esaminati, chiedendone l'integrale riforma, con
accoglimento dell'originaria domanda.
3. Nel corso del giudizio, essendo deceduta l'appellante in data 21 luglio
2022, si sono costituiti i suoi figli ed eredi, signori LE NO, ER NO e
RI TA, facendo proprie le domande e le ragioni di appello della de cuius.
Con ordinanza del 21 settembre 2023 questa Corte ha
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