Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 41

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 41
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 41
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 367/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.5.2024 e vertente
T R A
ES avv. MARIANO (c.f.: [...]), domiciliato presso il proprio studio professionale sito in Parma (PR), Strada Giordano Cavestro 12, rappresentato e difeso da sé stesso;

- APPELLANTE -
E
ES DO (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in Melito Porto Salvo (RC) Via del Fortino n. 43, presso lo studio dell'avv. Fortunato
Romeo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

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- APPELLATO -
OGGETTO: pagamento somme;
Appello avverso Sentenza del Tribunale di Palmi n.
378/2019 pronunciata in data 7.3.2019 e depositata in pari data;

CONCLUSIONI
All'udienza del 6.5.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ES IC, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Distaccata di Melito Porto
Salvo, ES MA esponendo di aver effettuato nell'anno 2005 un prestito in danaro in favore del germano per un importo di € 10.000,00 a garanzia del quale, il predetto convenuto gli consegnava un assegno tratto sulla Banca Unicredit-Filiale di
Melito di Porto Salvo con scadenza in data 30.06.2006 del medesimo importo. Detto assegno veniva, poi, sostituito con un altro, portante la stessa somma, con scadenza
30.06.2007, che tuttavia non veniva mai incassato dall'attore considerata la reiterata volontà del fratello di saldare il debito con denaro contante. Su tali presupposti concludeva chiedendo che il Tribunale adito dichiarasse la fondatezza della pretesa creditoria vantata nei confronti del convenuto e, conseguentemente, condannasse quest'ultimo al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data indicata nel titolo fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento di una somma pari ad € 5.000,00 quale giusto indennizzo per il danno economico da lui sopportato in conseguenza della richiesta di reperimento della liquidità necessaria presso la “Banca 24-7”;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 21.10.2010 si costitutiva in giudizio MA ES contestando in toto gli avversi assunti e sostenendo che tra le parti processuali non era mai stato concluso alcun contratto di mutuo. Asseriva, di
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contro, che l'assegno fu consegnato all'attore per sostenere l'acquisto di una fornitura di infissi che avrebbe dovuto installare nel proprio appartamento in occasione dei lavori di ristrutturazione ivi eseguiti di cui si era occupato lo stesso attore con l'aiuto di terzi.
Appurati, però, vizi nell'esecuzione delle opere, esso convenuto rappresentava all'attore che non intendeva procedere alla sostituzione degli infissi. Aggiungeva che trattandosi di una ingente somma di danaro, asseritamente consegnata in contanti, l'attore avrebbe dovuto dimostrare di averla prelevata dal proprio conto corrente in un'unica soluzione.
Contestava, inoltre, anche la richiesta risarcitoria avanzata ex adverso eccependo
l'assoluta carenza di prova e di correlazione tra la richiesta di prestito a titolo oneroso alla banca e la mancanza di liquidità conseguente alla somma in denaro asseritamente consegnatagli dall'attore. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante prove documentali e testimoniali.
All'udienza del 10.12.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 378/2019, pronunciata il 7.3.2019 e pubblicata in pari data, il
Tribunale adito - ritenuta non provata la tesi di parte convenuta in ordine alla circostanza che l'assegno azionato dall'attore sarebbe stato allo stesso consegnato dal germano per pagare una fornitura di infissi da montare nel proprio appartamento - condannava
ES MA al pagamento della somma di € 10.000,00 oltre al pagamento delle spese di lite in favore dei ES IC, compensate in ragione della metà, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da quest'ultimo per mancanza di prova.
Avverso la predetta statuizione ES MA interponeva appello ritualmente notificato alla controparte. Nel gravame l'appellante criticava la sentenza impugnata lamentando l'omessa e/o erronea valutazione del compendio probatorio da parte del Giudice di prime cure nonché l'errata statuizione sulla condanna al pagamento delle spese di lite, erroneamente liquidate che, stante il rigetto della domanda risarcitoria
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nonché quella di rivalutazione
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