Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2024, n. 198
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. F B Presidente, relatore dr. E T Consigliera dr. S C Consigliera nella causa iscritta al n. 408/2023 promossa da
Parte_1
Avv. C V, S C, G M
appellante nei confronti di Controparte_1
Avv. D V, A P appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 127/2023 pubblicata il 17.5.2023. All'udienza del 28 marzo 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
La complessa vicenda processuale che giunge in decisione davanti a questa Corte
d'Appello può essere così riassunta.
Il Tribunale di Grosseto, con una prima sentenza (n. 42 del 2020), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella causa promossa da
[...]
nei confronti di con la quale il primo rivendicava il Parte_1 Controparte_1 pagamento di differenze retributive per aver lavorato per il convenuto dal 1.6.2012 al 31.10.2015, con le mansioni di capitano dell'imbarcazione dello stesso CP_1
Tale decisione era fondata sull'art. 9 cod. nav. secondo il quale i contratti di lavoro della gente del mare sono regolati dalla nazionalità della nave (nel caso in esame, 1
l'imbarcazione batteva bandiera del Regno Unito essendo iscritta nel registro navale di Londra).
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 589 del 2021, ha accolto il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado e, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice italiano, ha rimesso la causa davanti al Tribunale di Grosseto, compensando le spese di lite tra le parti.
La causa è stata quindi riassunta davanti al Tribunale di Grosseto il quale, con la sentenza oggi appellata, ha accertato che effettivamente il ha lavorato Parte_1 per il nel periodo 3.6.2012 – 31.10.2015 come marinaio (e non capitano) CP_1 dell'imbarcazione Kigal. Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale ha però accolto l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal convenuto dichiarando interamente prescritta ogni pretesa retributiva del lavoratore.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 373 cod. nav. secondo il quale i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono in due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.
Ai fini della prescrizione giova precisare che il aveva, inizialmente, Parte_1 depositato (in data 21.7.2017) un primo ricorso davanti al Tribunale di Pisa notificato al in data 26.9.2018. Quel giudizio si è concluso con la CP_1 dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata/tardiva notifica del ricorso.
Secondo il Tribunale di Grosseto il rapporto di lavoro è cessato in data 31.10.2015. Il 19.9.2016 il lavoratore ha comunicato al una lettera di messa in mora. Il CP_1 termine di prescrizione, così interrotto, sarebbe quindi maturato il 19.9.2018 con la conseguenza che la notifica del ricorso avvenuta il 26.9.2018 risulta tardiva.
Appella quindi contestando la sentenza del Tribunale di Parte_1
Grosseto sotto due aspetti.
In primo luogo, la sentenza appellata viene censurata per aver ritenuto maturata la prescrizione di ogni credito del lavoratore.
Sotto questo aspetto parte appellante sostiene che “da una lettura della memoria difensiva di controparte sarà agevole rilevare l'ambigua e generica formulazione della paventata eccezione di prescrizione biennale ex art. 373 codice della navigazione, peraltro, sollevata solo un per un periodo limitato rispetto all'intero periodo del rapporto di lavoro de quo, ossia solo dal 10.07.2012 AL 31.10.2012.
2
Come tale, andava, per orientamento costante e conforme della giurisprudenza sul punto, recisamente rigettata in quanto da ritenersi non formulata in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza”.
Del resto, continua parte appellante “il ricorrente con i propri atti, specie processuali, ma anche stragiudiziali (vedi lettera mora) non ha mai fatto trascorrere due anni, anche medio tempore, formulando processualmente le proprie richieste innanzi al Giudice del Tribunale di Pisa, con più notifiche attesa l'intervenuta irreperibilità del anche nell'ultimo domicilio noto, quello di Grosseto, CP_1 innanzi alla Corte di Appello di Firenze, di nuovo innanzi al Giudice di Grosseto ed oggi di nuovo all'On.le Corte di Appello di Firenze”.
Sotto altro aspetto, secondo parte appellante, nel caso che ci occupa, alcun contratto di arruolamento è mai stato sottoscritto dalle parti, trattandosi, quindi, di rapporto di lavoro non regolarizzato, come conclamato anche dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza, in merito al quale per giurisprudenza costante e consolidata, non trova applicazione la disciplina dettata sul punto dal codice della navigazione bensì la regola generale della prescrizione quinquennale.
L'art. 373 cod. nav. del resto non sarebbe applicabile al rapporto in esame anche sotto un diverso aspetto: “La Suprema Corte, che richiama i suoi stessi precedenti, le statuizioni
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