Corte d'Appello Catania, sentenza 25/01/2025, n. 28

CA Catania
Sentenza
25 gennaio 2025
0
0
05:06:40
CA Catania
Sentenza
25 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 25/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 28
Data del deposito : 25 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 370/2022 R.G. promossa
DA
SP RI AN LE (c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enza Maria Bartoli;

Appellante
CONTRO
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (c.f. 01165400589), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria Gigliola Marino;

Appellato
OGGETTO: Malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4938/2021, pubblicata il 29.11.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con il quale NA RO NN
IZ chiedeva, previo accertamento della natura professionale della patologia lamentata, la condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennizzo inerente al danno biologico derivante dalle menomazioni da cui era affetta. Il giudice, condividendo le conclusioni della CTU espletata, riteneva non inquadrabile tra le malattie professionali la patologia da cui era affetta la ricorrente (sindrome del tunnel carpale).
Tale soluzione veniva giustificata dal consulente d'ufficio, in risposta ai rilievi sollevati dal consulente di parte, sulla base di “studi clinici […] che escludono
l'origine professionale della patologia nei videoterminalisti e che nel caso in questione rilevano altri fattori quali età, sesso, patologie concomitanti”.
Avverso la sentenza proponeva appello NA RO NN IZ, con atto depositato l'1.5.2022. Resisteva al gravame l'INAIL.
Previo svolgimento di attività istruttoria e consulenza tecnica di ufficio, la causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, il quale non ha tenuto conto dei rilievi chiari, puntuali e precisi sollevati dal consulente di parte alla relazione del consulente tecnico di ufficio. Censura la sentenza nella parte in cui si limita a riportare stralci della CTU, senza dare alcun rilievo alle contestazioni effettuate dal consulente di parte.
Ribadisce che la CTP sottolinea in modo inequivocabile che la patologia denunciata è riconducibile all'attività lavorativa svolta dall'appellante e come tale è meritevole del riconoscimento del beneficio di malattia professionale, avendo questa causato un danno biologico pari al 12% (6% per mano). Chiede disporsi nuova consulenza tecnica.
1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulle valide e pertinenti richieste istruttorie (nuova
nomina o richiamo del CTU e concessione di un termine per note conclusive), attese le conclusioni diametralmente opposte tra CTU e CTP.
1.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt.
167
e 416 c.p.c., rilevando
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi