Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/04/2024, n. 756
CA Venezia
Sentenza
18 aprile 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R.G. 1300/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
Dott. Federico Bressan Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 04/07/2022, promossa con atto di citazione da
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. 00204010243) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Manuela Malavasi, dall'avv. Roberta Moretti e dall'avv. Giacomo Ricciardi con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
1
contro
RI RT (C.F. [...]) rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Roberto Limitone, dall'avv. Francesco Cavallo, dall'avv. Silvia Frigo, dall'avv. Lucia Comisso e dall'avv. Vanessa Perazzolo, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 2630 emessa il 27/11/2019
dal Tribunale di Venezia -Sezione Specializzata in materia di Impresa nonché
avverso la sentenza n. 2430 emessa il giorno 1/12/2021 dal Tribunale di Venezia-
Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 2430/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 4157/2016, in data 1 dicembre 2021,
pubblicata il 28 dicembre 2021 (rep. 6121/2021), nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 2630/2019, pronunciata dal Tribunale di Vene-zia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 4157/2016 in data 27 novembre 2019 e pubblicata in data 10 dicembre 2019 (rep. 5309/2019), oggetto di riserva d'ap-pello da parte di BPVI, non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione avanzati:
2
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie tardivamente proposte in atti;
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avver-sarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie,
determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti di ammis-sione dei mezzi istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza Definitiva
impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata:
- in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
3
- in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, co-
munque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
- in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione,
con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio;
- in ogni caso, con condanna del Sig. LL al pagamento delle spese di lite relative al giudizio cautelare in corso di causa, da liquidarsi secondo legge”.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il primo motivo di appello ex art. 342
c.p.c. formulato dalla Banca Popolare di Vicenza SpA in LCA
NEL MERITO rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza non definitiva n. 2630/2019 del
Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 10.12.2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. 4157/2016 e la successiva sentenza definitiva n.
2431/2021 del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 28.12.2021,
pronunciata a totale definizione del predetto giudizio di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di riforma anche parziale delle sentenze impugnate:
(a) nel merito, in via subordinata, previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i dedotti contratti di finanziamento concessi al sig. LL NR da
4
Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in funzione della stipula dei richiamati contratti di compravendita dei titoli Banca Popolare di Vicenza S.p.a., dichiararsi la nullità di tutti i medesimi contratti ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig. LL NR nulla deve a Banca Popolare di
Vicenza in ragione di detti rapporti;
(b) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto,
previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Banca Popolare di
Vicenza S.p.a. agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, e comunque in relazione alla radicale inidoneità dei beni compravenduti allo scopo loro proprio,
risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita dei titoli Banca
Popolare di Vicenza S.p.a., intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2011 ed il
2013, con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig.
LL NR nulla deve a Banca Popolare di Vicenza in ragione di detti rapporti;
(c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte, previo accertamento del dolo con cui ha agito la Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in danno del sig. NR LL, ovvero, comunque, dell'errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 cod. civ. in cui è incorso l'attore in occasione della stipula dei dedotti contratti di compravendita dei titoli Banca Popolare di Vicenza S.p.a., intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2011 ed il 2013, dichiararsi l'invalidità dei medesimi contratti ai sensi degli artt. 1427, 1429, 1431 e/o 1439 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig. LL NR nulla deve a Banca
Popolare di Vicenza in ragione di detti rapporti;
5
(d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, risolversi e/o annullarsi i contratti di compravendita dei titoli Banca
Popolare di Vicenza S.p.a., intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2011 ed il
2013, unitamente ai collegati e contestuali contratti di finanziamento, con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig. LL NR nulla deve a Banca Popolare di Vicenza in ragione di detti rapporti.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto delle avverse prove, con ammissione a prova contraria nella denegata ipotesi di loro accoglimento, con i testi indicati a prova diretta;
si chiede altresì l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti dall'ordinanza istruttoria del 5.6.2017, ciascuno dei quali da intendersi preceduto dalla locuzione “Vero che” (riprendendo la numerazione dei capitoli esposta in atti):
4) alla data del 13 settembre 2011, il sig. NR LL era personalmente titolare di un rapporto di custodia titoli n. 270-002095229-000 presso il quale erano depositate n. 854 azioni della Banca Popolare di Vicenza, per un controvalore complessivo di RO 53.375,00?
5) alla data del 13 settembre 2011, il sig. NR LL era personalmente titolare di un rapporto di custodia titoli n. 270-002095229-000 presso il quale erano depositati strumenti di investimento finanziario per complessivi RO 160 mila ca.?
Sui capitoli di prova n. 4) e 5) si indicano a testi: il sig. VA SE ed il sig.
RO LO;
13) per il disbrigo delle pratiche bancarie relative alla posizione personale del sig.
LL ed a quella delle sue aziende lei soleva recarsi personalmente presso
6
l'ufficio del sig. LL, all'interno della sede della S.r.l. Bellussi, ove gli sottoponeva alla firma la documentazione del caso?
Sul capitolo di prova n. 13) si indica a teste il sig. VA LL;
21) in data 6 marzo 2014, presso il ristorante “Fior” di Castelfranco Veneto, si è tenuta una cena con la presenza del sig. LL NR, del sig. RO LO, del sig.
VA SE e del sig. AL E?
22) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al precedente capitolo n. 21, il sig.
LL manifestava ai presenti preoccupazione per l'importanza economica degli acquisti di azioni della Banca Popolare di Vicenza?
23) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al precedente capitolo n. 21, il sig.
LL manifestava ai presenti l'intenzione di liberarsi delle azioni della Banca
Popolare di Vicenza?
24) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al precedente capitolo n. 21, il sig.
LL riceveva dai presenti, rassicurazioni circa l'andamento del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R.G. 1300/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
Dott. Federico Bressan Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 04/07/2022, promossa con atto di citazione da
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. 00204010243) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Manuela Malavasi, dall'avv. Roberta Moretti e dall'avv. Giacomo Ricciardi con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Rosina, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
1
contro
RI RT (C.F. [...]) rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Roberto Limitone, dall'avv. Francesco Cavallo, dall'avv. Silvia Frigo, dall'avv. Lucia Comisso e dall'avv. Vanessa Perazzolo, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 2630 emessa il 27/11/2019
dal Tribunale di Venezia -Sezione Specializzata in materia di Impresa nonché
avverso la sentenza n. 2430 emessa il giorno 1/12/2021 dal Tribunale di Venezia-
Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 2430/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 4157/2016, in data 1 dicembre 2021,
pubblicata il 28 dicembre 2021 (rep. 6121/2021), nonché in riforma della sentenza non definitiva n. 2630/2019, pronunciata dal Tribunale di Vene-zia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 4157/2016 in data 27 novembre 2019 e pubblicata in data 10 dicembre 2019 (rep. 5309/2019), oggetto di riserva d'ap-pello da parte di BPVI, non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione avanzati:
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- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie tardivamente proposte in atti;
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avver-sarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie volte alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie,
determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa ed occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti di ammis-sione dei mezzi istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie;
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza Definitiva
impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore di parte attrice odierna appellata:
- in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna di parte attrice, odierna appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
3
- in via subordinata, in caso di accoglimento parziale dei motivi di impugnazione, co-
munque con compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
- in ulteriore subordine, anche in caso di rigetto dei superiori motivi di impugnazione,
con compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna di controparte alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente in relazione a tale grado di giudizio;
- in ogni caso, con condanna del Sig. LL al pagamento delle spese di lite relative al giudizio cautelare in corso di causa, da liquidarsi secondo legge”.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile il primo motivo di appello ex art. 342
c.p.c. formulato dalla Banca Popolare di Vicenza SpA in LCA
NEL MERITO rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza non definitiva n. 2630/2019 del
Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 10.12.2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. 4157/2016 e la successiva sentenza definitiva n.
2431/2021 del Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 28.12.2021,
pronunciata a totale definizione del predetto giudizio di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di riforma anche parziale delle sentenze impugnate:
(a) nel merito, in via subordinata, previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i dedotti contratti di finanziamento concessi al sig. LL NR da
4
Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in funzione della stipula dei richiamati contratti di compravendita dei titoli Banca Popolare di Vicenza S.p.a., dichiararsi la nullità di tutti i medesimi contratti ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig. LL NR nulla deve a Banca Popolare di
Vicenza in ragione di detti rapporti;
(b) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto,
previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Banca Popolare di
Vicenza S.p.a. agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, e comunque in relazione alla radicale inidoneità dei beni compravenduti allo scopo loro proprio,
risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita dei titoli Banca
Popolare di Vicenza S.p.a., intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2011 ed il
2013, con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig.
LL NR nulla deve a Banca Popolare di Vicenza in ragione di detti rapporti;
(c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, per tutte le ragioni esposte, previo accertamento del dolo con cui ha agito la Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in danno del sig. NR LL, ovvero, comunque, dell'errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 cod. civ. in cui è incorso l'attore in occasione della stipula dei dedotti contratti di compravendita dei titoli Banca Popolare di Vicenza S.p.a., intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2011 ed il 2013, dichiararsi l'invalidità dei medesimi contratti ai sensi degli artt. 1427, 1429, 1431 e/o 1439 cod. civ., con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig. LL NR nulla deve a Banca
Popolare di Vicenza in ragione di detti rapporti;
5
(d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, risolversi e/o annullarsi i contratti di compravendita dei titoli Banca
Popolare di Vicenza S.p.a., intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2011 ed il
2013, unitamente ai collegati e contestuali contratti di finanziamento, con ogni conseguente statuizione, dichiarandosi per l'effetto che il sig. LL NR nulla deve a Banca Popolare di Vicenza in ragione di detti rapporti.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede il rigetto delle avverse prove, con ammissione a prova contraria nella denegata ipotesi di loro accoglimento, con i testi indicati a prova diretta;
si chiede altresì l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti dall'ordinanza istruttoria del 5.6.2017, ciascuno dei quali da intendersi preceduto dalla locuzione “Vero che” (riprendendo la numerazione dei capitoli esposta in atti):
4) alla data del 13 settembre 2011, il sig. NR LL era personalmente titolare di un rapporto di custodia titoli n. 270-002095229-000 presso il quale erano depositate n. 854 azioni della Banca Popolare di Vicenza, per un controvalore complessivo di RO 53.375,00?
5) alla data del 13 settembre 2011, il sig. NR LL era personalmente titolare di un rapporto di custodia titoli n. 270-002095229-000 presso il quale erano depositati strumenti di investimento finanziario per complessivi RO 160 mila ca.?
Sui capitoli di prova n. 4) e 5) si indicano a testi: il sig. VA SE ed il sig.
RO LO;
13) per il disbrigo delle pratiche bancarie relative alla posizione personale del sig.
LL ed a quella delle sue aziende lei soleva recarsi personalmente presso
6
l'ufficio del sig. LL, all'interno della sede della S.r.l. Bellussi, ove gli sottoponeva alla firma la documentazione del caso?
Sul capitolo di prova n. 13) si indica a teste il sig. VA LL;
21) in data 6 marzo 2014, presso il ristorante “Fior” di Castelfranco Veneto, si è tenuta una cena con la presenza del sig. LL NR, del sig. RO LO, del sig.
VA SE e del sig. AL E?
22) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al precedente capitolo n. 21, il sig.
LL manifestava ai presenti preoccupazione per l'importanza economica degli acquisti di azioni della Banca Popolare di Vicenza?
23) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al precedente capitolo n. 21, il sig.
LL manifestava ai presenti l'intenzione di liberarsi delle azioni della Banca
Popolare di Vicenza?
24) nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al precedente capitolo n. 21, il sig.
LL riceveva dai presenti, rassicurazioni circa l'andamento del
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