Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 1066
Sentenza
24 gennaio 2025
Sentenza
24 gennaio 2025
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha ritenuto infondato l'appello, evidenziando che non era emersa la prova di una convivenza stabile e di una prestazione lavorativa continuativa nell'impresa della convenuta. La Corte ha sottolineato che, sebbene la relazione tra le parti fosse affettivamente significativa, non soddisfaceva i requisiti di stabilità e continuità richiesti dalla normativa. Inoltre, ha ritenuto che le prove fornite, incluse le conversazioni e le testimonianze, non dimostrassero un'effettiva partecipazione dell'appellante all'attività imprenditoriale. Pertanto, la domanda è stata respinta, con condanna alle spese legali a carico dell'appellante.
Sul provvedimento
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 771/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3104/24 (dr. Gigli), discussa all'udienza collegiale del 21.11.2024 e promossa
DA
AZ EG IA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. MARCO GIORGIO BERNARDI (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA GALLARATE 39, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
BI CI ES (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLINA DALL'ASTA (C.F. DLLMCL77A591153) ed elettivamente domiciliata in FIDENZA, PIAZZA GARIBALDI 31, presso lo studio del difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ In via principale
Accertare e dichiarare che il Sig. EG AC AZ convivente di fatto della Sig.ra
ZI DA LE, da luglio 2013 a ottobre 2022, o per il diverso periodo che sarà accertato, ha prestato stabilmente la propria opera in favore della Sig.ra ZI DA
LE e per la di lei impresa ditta individuale LE ZI DA Partita Iva
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In via Subordinata Accertare e dichiarare che il Sig. EG AC AZ ha prestato stabile prestazione d'opera in favore della Sig.ra ZI DA LE e della di lei impresa individuale LE ZI DA titolare della omonima ditta individuale con
Partita Iva n.10109310960 esercente sotto insegna “Tres Chic” presso le sedi in Cortina d'Ampezzo C.so Italia n.100 e Milano Via Pisacane n.45, in via continuativa dal luglio 2013 a ottobre 2022, o per il diverso periodo che sarà accertato, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire compenso per l'attività svolta, eventualmente ricorrendone i presupposti, e in via di ulteriore subordine anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 C.c., pronunciandosi a carico della resistente condanna generica al pagamento del compenso e/o dell'indennità dovuta a tale titolo nella misura da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA “-Rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e/o come meglio, non provato, per le ragioni già espresse e dimostrate nella presente Comparsa di Costituzione in Appello, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza gravata di primo grado emessa dal Tribunale di Milano – sez. lavoro - n.3104/24 pubblicata il 1.07.24.
-Con Vittoria di spese, Iva e CPA come per legge.
IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE
-Nella denegata e non voluta ipotesi in cui l'Ecc.Ma Corte adita accogliesse, anche solo in parte, la domanda di parte ricorrente, disporsi CTU per poter così calcolare
l'effettivo valore della merce rubata dal ricorrente nel negozio di via Pisacane 45 a Milano, di cui al paragrafo 1 della memoria di costituzione ex art. 416 cpc, oltre al valore di quanto indebitamente AZ ha sottratto direttamente dall'abitazione della sig.ra LE nell'ottobre del 2022.
IN VIA SUBORDINATA
- Si domanda sin da ora all'Ecc.Ma Corte adita, di operare compensazione, dunque, tra le somme eventualmente debende all'appellante AZ e quelle eventualmente debende alla sig.ra LE, in ragione delle risultanze ottenute dalla CTU, come da richiesta di eccezione riconvenzionale.
2 -Con Vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre ad accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto la domanda con la quale EG
AC AZ aveva chiesto accertarsi in danno della convivente di fatto, ZI DA LE, il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare e dei beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, da commisurarsi al lavoro prestato nella misura indicata nella quota del 50%, o, in subordine, accertarsi il diritto a percepire il compenso per l'attività svolta, ovvero, in via di ulteriore subordine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., pronunciarsi a carico della convenuta condanna generica al pagamento del compenso o dell'indennità dovuta.
Il primo giudice ha dato che il ricorrente aveva dedotto di essere stato convivente di fatto della sig.ra LE dal 2013 all'ottobre 2022, nonchè di aver stabilmente prestato la propria opera a favore dell'impresa individuale della convenuta, denominata “Tres Chic”, di vendita di antiquariato e di beni usati di lusso, opera prestata sia presso la sede in Cortina d'Ampezzo di C.so Italia n.100, sia presso la sede in Milano di Via Pisacane n.45, sia durante le trasferte, sia nelle fiere, secondo i seguenti orari: nel negozio di Cortina d'Ampezzo tutto l'anno tranne i mesi di maggio e ottobre, con orari 9,30 – 20,30 con 2 ore di pausa pranzo, di norma per 6 giorni su 7 tranne che per il periodo dall' 8 dicembre fino a Pasqua, in cui l'attività era 7 giorni su 7, nel negozio di Milano, di norma 6 giorni su 7 con orari variabili per lo più su appuntamento, mentre alle fiere, l'attività era svolta con orario continuato non inferire a 10/12 ore nelle giornate espositive e anche fino a 14 ore nelle giornate di allestimento.
Sempre a dire del ricorrente, l'attività consisteva nell'espletamento di tutte le mansioni necessarie alla conduzione di un negozio gestito in proprio in ambito familiare e senza personale dipendente, ossia nell' apertura e chiusura del negozio, in attività di trattativa e vendita, in relazioni con i clienti, in attività di ricerca e di acquisto della merce, nella valutazione e stima della merce, nella gestione dei rapporti con i restauratori, i trasportatori, nella movimentazione della marce, nell'allestimento delle vetrine, nelle pulizie del negozio e in piccole manutenzioni.
Il giudice ha inoltre dato atto che, secondo le deduzioni del ricorrente, la relazione era caratterizzata da coabitazione e da stabile unione essendosi instaurato tra parti un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Sulla scorta di dette deduzioni il AZ aveva azionato la tutela prevista dall'art. 230 - ter c.c. chiedendo l'accoglimento delle domande sopra descritte.
Espletata istruttoria orale, a delibazione della causa, il giudice ha osservato che il presupposto di operatività dell'art. 230- ter c.c. consisteva nella dimostrazione – con onere della prova gravante sulla parte che invoca l'istituto - di una convivenza di fatto, caratterizzata da stabilità dell'unione e assimilabilità a una convivenza more uxorio atteso che la norma (secondo Cass. n. 2121/23) era volta a tutelare l'unione “tra persone che sostanzialmente hanno adottato nel corso di essa identico costume delle coppie legalmente coniugate facendo insorgere obbligazioni giuridiche che, in passato, non hanno trovato tutela per il sol fatto che mancava il vincolo matrimoniale”.
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Ciò posto, il giudice ha assunto che dalle deposizioni dei testi non era emersa né la stabile convivenza, né la stabile prestazione d'opera, ma solo la sussistenza di una relazione sentimentale e l'occasionale intrattenimento del AZ presso il negozio di Cortina, nonché l'aiuto del medesimo a recapitare merce ai clienti della LE.
Il primo giudice ha inoltre ritenuto l'ininfluenza delle “schermate di ben 7 anni di conversazioni whatsapp, difficili da contestualizzare, dal significato spesso