Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/01/2024, n. 752
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Testo completo
RG Nr. 141/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. L P Presidente
Dr. A M Consigliere rel.
Dr. S B Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 24 febbraio 2020
Da
, nato a Padova il 01.10.1958 (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Padova, via Natisone n. 34, difeso e rappresentato dall'avv. P F B (C.F.
[...]
) con studio in Padova via Enrico degli Scrovegni 2/A , e dall'avv. G C.F._2
Schiesaro (CF con studio in via Verdi 18 - 45100 Rovigo elettivamente C.F._3
domiciliato presso i domicili elettronici corrispondenti alle PEC:
– e PEC: - e indicando Email_1 Email_2
per le comunicazioni e notificazioni, oltre alle citate caselle di PEC, anche il fax 0498219871 (avv.
B) e fax 042523080 (avv. Schiesaro) come da procura alle liti che si allega al presente ricorso appellante
Contro
1
(c.f. ) in persona del Rettore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore prof. , rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto, dagli Controparte_2
avv.ti Marika Sala (c.f. ), Roberto Toniolo (c.f. ) e C.F._4 C.F._5
Sabrina Visentin (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Università, tutti del Foro di C.F._6
Padova, con domicilio eletto agli indirizzi p.e.c. , Email_3
, e con Email_4 Email_5
richiesta di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento agli indirizzi p.e.c. indicati nonché al fax 049 – 8273590.
Appellata
Contro
(p. IVA , secondo la nuova Controparte_3 P.IVA_2
denominazione in virtù di atto aziendale approvato con DDG n. 539 del 16/05/2019, già
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. , Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa dagli Avvocati Luciana Puppin (c.f. ) (PEC C.F._7
e Ludovica Romano (c.f. ) (PEC Email_6 C.F._8
, dell'Ufficio Legale interno (fax 049/8216218), come Email_7
da mandato allegato al fascicolo telematico,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza di Tribunale di Padova n.303/19 pubblicata il 26.08.2019 e non notificata
In punto: trattamento economico del dirigente
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
NEL MERITO: a) accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, quanto meno dal 23.12.2002, ha svolto presso strutture dell' convenzionate con l' Organizzazione_1 CP_1 Controparte_4
meglio specificate in atti, funzioni e mansioni corrispondenti a quelle di Dirigente Medico
[...]
con anzianità infra quinquennale sino al 31.12.2007, e ultra quinquennale dal 1.1.2008 sino al
15.11.2014 data del suo collocamento in esonero in attesa del pensionamento;
b) conseguentemente, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la corrispondente indennità di equiparazione economica di cui all'art. 31 del D.P.R. n.761 del 20.12.1979 nella misura necessaria ad equiparare la sua retribuzione, ivi compresa quella di posizione, a quella percepita da un
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Dirigente Medico del S.S.R. della medesima con corrispondente Controparte_4
anzianità, svolgente le medesime o analoghe mansioni;
il tutto con decorrenza giuridica quanto meno dal 23.12.2002 sino alla data del suo collocamento in esonero (15.11.2014). Ciò anche ai sensi dell'art. 36 e 3 della Costituzione;
c) per l'effetto, condannarsi in via generica, la convenuta
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere Controparte_6
al ricorrente l'indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. n.761 del 20.12.1979 necessaria per adeguare la sua retribuzione a quella di Dirigente Medico, secondo gli accertamenti di cui ai capi sub) a e b), ai sensi del CCNL Dirigenza Medica vigente nel periodo considerato, con decorrenza dal 23.12.2002 alla data del 15.11.2014, maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria, se dovuta , dalle singole scadenze al saldo, riservando, in caso di non corretto adempimento della presente condanna generica, ad altro giudizio l'esatta quantificazione della stessa. d) In via SUBORDINATA, condannare, in forma generica, l' in persone del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, a pagare alla ricorrente a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041
c.c. anche in relazione all'art. 36 e 3 della Costituzione, una indennità pari a quella necessaria per adeguare la sua retribuzione di dipendente universitario, a quella di Dirigente Medico, secondo gli accertamenti di cui ai capi sub a) e b), ai sensi del CCNL Dirigenza Medica, con decorrenza dal
23.12.2002 alla data del 15.11.2014, con interessi, se dovuti, dalle singole scadenze al saldo, riservando, in caso di non corretto adempimento della condanna generica, ad altro giudizio l'esatta quantificazione della stessa. e) In ogni caso, con rifusione di diritti, spese e onorari per entrambi o gradi del giudizio
Per parte appellata Università:
Per gli esposti motivi l , come sopra rappresentata e difesa, anche Controparte_6
riportandosi agli atti di primo grado, chiede che l'Ill.ma Corte adita voglia In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. di ogni pretesa economica antecedente al quinquennio dalla diffida 30.04.2015 prodotta agli atti dal ricorrente sub doc M. e inerente le ragioni esposte in ricorso. Nel merito: - in via principale: rigettare l'appello e, in accoglimento di quanto dedotto, eccepito, argomentato e prodotto anche nel giudizio di primo grado e nella presente Memoria, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova,
Sezione Lavoro n. 303/2019 pronunciata nella causa n. 1583/2016 R.G.. - In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, condannare l' Controparte_4
a corrispondere a favore dell' in manleva o, in ulteriore
[...] Controparte_6 subordine, a titolo di arricchimento senza giusta causa a fronte dell'accertamento della natura assistenziale delle prestazioni, le conseguenti somme accertate dal Giudice, nonché quelle necessarie alla eventuale successiva regolarizzazione della posizione del ricorrente, con
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determinazione, in ogni caso, delle esatte decorrenze delle eventuali differenze dovute sulla base delle eccezioni svolte e del regime di impegno, applicandosi, altresì, il divieto di cumulo di interessi
e rivalutazione monetaria stabilito dall'art. 22, comma 36 della legge n. 724/94 nella quantificazione delle eventuali somme da corrispondere. - Compensi e spese di lite rifuse.
Per parte appellata : Controparte_7
PRELIMINARMENTE: dichiararsi l'intervenuta prescrizione per i fatti anteriori al quinquennio immediatamente precedente la diffida del 30/4/2015;
NEL MERITO: in via principale, respingersi le domande di parte ricorrente in quanto non fondate né provate, e, per l'effetto, confermarsi la sentenza appellata;
in via subordinata: ridursi le somme del risarcimento richiesto a quanto effettivamente guadagnato dall' per mansioni svolte dal Dr. in maniera Controparte_4 Pt_1
esorbitante rispetto a quelle contrattualmente previste;
in ogni caso, rigettarsi ogni richiesta formulata da parte dell' nei confronti dell' Controparte_6 Controparte_4
IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadisce l'opposizione alle prove capitolate da controparte, in
[...]
quanto irrilevanti, alla richiesta di acquisizione delle agende in quanto non si tratta di documenti dei quali sia prevista la conservazione, ed all' ammissione della CTU richiesta in quanto palesemente ultronea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da Pt_1
medico odontoiatra, dipendente dell' , di attribuzione del
[...] Controparte_6
trattamento economico equiparato a quello del dirigente medico del servizio sanitario con decorrenza dal 23 dicembre 2002 alla data del 15 novembre 2014, giorno dell'esonero dal servizio.
era un medico odontoiatra trasferito in mobilità nei ruoli dell'università di Padova come Pt_1
appartenente ai ruoli dell'azienda di Stato per i servizi di telefonia ed assunto inizialmente come assistente tecnico sesta qualifica dell'area funzionale tecnico scientifica.
Indi a seguito di una selezione riservata di mobilità verticale presso il dipartimento di specialità medico chirurgiche, inquadrato nella categoria D, posizioni economica D1 con decorrenza
23/12/2002 come responsabile alla gestione del laboratorio al quale medici ed odontoiatri esterni inviavano i pazienti disfunzionali per la refertazione delle indagini strumentali ed eventuali indicazioni terapeutiche.
Successivamente con progressione economica orizzontale era stato inquadrato nella posizione economica D2 e da ultimo nella posizione economica D3. I suoi compiti erano quelli di responsabile del laboratorio con riferimento alla strumentazione elettromiokinesiografica.
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Il ricorrente era stato inserito tra il personale universitario in convenzione con il servizio sanitario nazionale ed era stato equiparato alla categoria più alta del personale tecnico amministrativo previsto dal contratto collettivo della sanità, categoria D super, fascia D3, personale tecnico sanitario tecnico neurofisiopatologia esperto, ai sensi dell'art. 31 dpr 761/79.
Il giudice escludeva che il ricorrente potesse avere diritto ad essere equiparato ai fini economici al dirigente medico in quanto l'attività concretamente svolta come responsabile del laboratorio erano attività di natura tecnica e di aiuto all'assistenza medica;
non erano attività assistenziali tipiche del personale dirigenziale comparto sanità.
La decisione del primo giudice era fondata sia sulle allegazioni di parte attrice che sulla documentazione versata in atti;
il tribunale valorizzava che prima del ricorso ordinario il Pt_1
avesse promosso un ricorso d'urgenza nel quale essendo stato esautorato dall'attività di responsabilità del laboratorio, aveva chiesto la reintegrazione nelle mansioni che qualificava di supporto all'attività medica;
compiti non equiparabili a quelli del dirigente medico.
Il tribunale evidenziava come la documentazione allegata, confermasse la natura meramente tecnica
e di supporto
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