Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 33
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1268/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danno da colpa medica. promosso da
CA IO (C.F. [...]) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Tremestieri Etneo, via Monti Iblei, 4 presso lo studio dell'avv. Laura Ficili che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
IC SA (C.F. [...]) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre 43, ;
presso lo studio Seminara & Associati, rappresentata e difesa dagli avv. Dario Seminara e Lisa Gagliano come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
FALLIMENTO EDIL SILVER s.r.l. (P.IVA 0220404873) in persona del Curatore pro tempore;
MEDICAL GROUP s.r.l. (C.F. 04886980871);
1 ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (P. IVA 08589510158) elettivamente domiciliata in
Catania, via Giuffrida, 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Palazzo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Sirena come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 7/6/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3355/2022, pubblicata il 21.7.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da
OS AN condannava AL IO in solido con la Casa di Cura Argento s.r.l. al risarcimento del danno biologico patito quantificato in euro 114.290,80 nonché rivalutazione, interessi e spese di lite rigettando le domande avanzate nei confronti di Medicalgroup s.r.l. nonché quella di manleva avanzata da AL nei confronti della Assicuratrice Milanese S.p.A.
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, AL IO proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva OS AN per eccepire la infondatezza del gravame e proponeva appello incidentale per la parziale modifica della sentenza di prime cure.
Si costituiva anche la Assicuratrice Milanese S.p.A. chiedendo la conferma della decisione di primo grado con conseguente statuizione sulle spese.
Sono rimasti contumaci pur se regolarmente citati il fallimento di Edil Silver s.r.l., già Casa di Cura Argento s.r.l. e Medilgroup s.r.l.
1) Va in primo luogo esaminato l'appello principale con cui AL IO critica la sentenza del tribunale per avere fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sebbene erronee
e contraddittorie, senza tener conto dei rilievi mossi dal consulente tecnico di parte.
Assume che dalla stessa ricostruzione dei fatti, come risultavano dai documenti e dalla sentenza, il danno estetico alla mammella destra era conseguenza sia degli esiti della mastectomia, che della scelta della paziente di non proseguire nel programma riabilitativo e di non procedere alla ricostruzione della mammella destra, quindi non era imputabile al sanitario l'intero danno biologico quantificato nella misura del 27%.
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Riguardo poi al seno sx, assume errata la consulenza tecnica che ha ritenuto che la necrosi del complesso areola-capezzolo sia da ascrivere a responsabilità dell'appellante anziché a complicanze correlate al tipo di intervento, espressamente contemplate nel consenso informato sottoscritto dalla paziente, che era stata informata della necessità di smettere di fumare per favorire la guarigione, mentre l'intempestività dell'intervento non aveva inciso sul decorso post operatorio.
Inoltre la tecnica adottata era stata del tutto corretta avuto riguardo alla riduzione del seno sx anche in ordine ai lembi utilizzati per la ricostruzione mammaria, scelta basata sull'anatomia vascolare della mammella.
Al fine di comprovare la fondatezza dei motivi esposti, l'appellante ha chiesto disporsi nuova consulenza tecnica d'ufficio.
1.1) Il collegio, con ordinanza del 8.2.2023, ha disposto nuova consulenza tecnica collegiale nominando oltre un medico legale anche uno specialista in chirurgia estetica al fine di accertare:
“a) se il danno estetico al seno destro possa imputarsi a responsabilità del dottore AL alla luce dell'operato dello stesso nell'intervento eseguito sulla paziente OS AN il 4.5.2013;
b) se in relazione all'intervento eseguito nella medesima data nel seno sinistro andava compiuta la riduzione mammaria del predetto seno sinistro avuto riguardo e alle condizioni della
OS alla data del 4.5.2013 ed all'operato del sanitario riguardo al seno destro;
c) se risulta corretta o meno alla luce della scienza medica quale conosciuta alla data dell'intervento in questione l'esecuzione dell'intervento al seno sinistro ed in particolare relativamente alla scelta del lembo utilizzabile sotto il profilo vascolare;
d) in caso di risposta negativa al punto a) indicare quale sia la percentuale di danno permanente ascrivibile allo stesso limitatamente al seno sinistro”.
Il nominato collegio di consulenti, avuto riguardo al quesito sub a) ha escluso la responsabilità del sanitario per le seguenti ragioni: “Dalla disamina del cartiglio documentale, nonché dall'esame obiettivo effettuato sulla OS AN, è possibile stabilire che, per quel che concerne il seno destro, l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (dr AL) sia stato esente da censure – sia nell'ambito della discrezionalità diagnostica che nelle relative scelte terapeutiche (NON censurabile, infatti, appare la mancata sostituzione dell'espansore con la protesi definitiva durante l'intervento del maggio 2013 posponendo tale inserimento della protesi mammaria ad una fase successiva -. Il danno estetico al seno destro non può essere imputato all'attività dell'odierno appellante come conseguenza dell'intervento eseguito sulla Signora
AN OS il 04.05.2013 in quanto l'attuale condizione è conseguenza dei numerosi interventi demolitivi di natura oncologica e della libera decisione della paziente di rimuovere
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l'espansore tissutale senza farlo sostituire con una protesi di eguale volume (con espresso desiderio di NON voler continuare nell'iter ricostruttivo).”
Relativamente invece ai quesiti sub b) e c) riguardanti il seno sx, i consulenti hanno affermato la responsabilità del sanitario secondo il criterio del più probabile che non.
Infatti, dopo aver premesso che “la riduzione del seno sinistro – per quanto evincibile dalla iconografia in atti – era indicata sia sotto il profilo estetico che funzionale” tuttavia hanno affermato che “Non è possibile – con i mezzi avuti nella disponibilità - stabilire se sfruttando un diverso peduncolo vascolare rispetto a quello laterale utilizzato o quale peduncolo vascolare sarebbe stato meglio utilizzare per evitare questa complicanza alla luce anche del fatto che NON è stato possibile identificare quale peduncolo venne utilizzato della mastoplastica riduttiva effettuata dalla OS nel 2001 (documentazione del 2001 assente in atti). Tuttavia, appare - più probabile che non - che
l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (Dott. IO AL) possa considerarsi censurabile nell'aver perseguito l'obiettivo della riduzione della mammella sinistra, in presenza di:
- Donna fumatrice;
- Sovrappeso;
- Gigantomastia (ptosi di III grado)
- Precedente intervento di mastoplastica riduttiva (2001)
- Consenso informato non abbastanza ampio e chiaro, soprattutto in relazione alla probabilità che l'evento delle “complicanze previste” si potessero realizzare e dei rischi connessi ad essi – soprariportati -.”
Considerato quindi che la responsabilità ascritta all'appellante - relativamente all'intervento eseguito il 4.5.2013 - va limitata ai danni causati al seno sx, rispondendo al 4° quesito i consulenti, accertato che secondo il criterio del più probabile che non, “la necrosi del complesso areola- capezzolo sia conseguenza diretta dell'operato del Sanitario nel corso dell'intervento chirurgico del giorno 4.5.2013” ciò ha comportato “indubitabilmente una restrizione nell'esplicazione delle attività socio-relazionali integranti il modello di vita della OS AN (in atto di anni 50), concretando altresì un danno alla salute di natura iatrogena che, nel caso in esame, è ragionevolmente quantificabile nella misura dell'11% (undici percento) considerando per analogia
l'esito ad oggi presente come una mastectomia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1268/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danno da colpa medica. promosso da
CA IO (C.F. [...]) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in Tremestieri Etneo, via Monti Iblei, 4 presso lo studio dell'avv. Laura Ficili che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
IC SA (C.F. [...]) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Catania, viale XX Settembre 43, ;
presso lo studio Seminara & Associati, rappresentata e difesa dagli avv. Dario Seminara e Lisa Gagliano come da procura in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
FALLIMENTO EDIL SILVER s.r.l. (P.IVA 0220404873) in persona del Curatore pro tempore;
MEDICAL GROUP s.r.l. (C.F. 04886980871);
1 ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (P. IVA 08589510158) elettivamente domiciliata in
Catania, via Giuffrida, 67 presso lo studio dell'avv. Salvatore Palazzo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Sirena come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza del 7/6/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.3355/2022, pubblicata il 21.7.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da
OS AN condannava AL IO in solido con la Casa di Cura Argento s.r.l. al risarcimento del danno biologico patito quantificato in euro 114.290,80 nonché rivalutazione, interessi e spese di lite rigettando le domande avanzate nei confronti di Medicalgroup s.r.l. nonché quella di manleva avanzata da AL nei confronti della Assicuratrice Milanese S.p.A.
Con atto di citazione notificato il 20.9.2022, AL IO proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava per i motivi esposti e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva OS AN per eccepire la infondatezza del gravame e proponeva appello incidentale per la parziale modifica della sentenza di prime cure.
Si costituiva anche la Assicuratrice Milanese S.p.A. chiedendo la conferma della decisione di primo grado con conseguente statuizione sulle spese.
Sono rimasti contumaci pur se regolarmente citati il fallimento di Edil Silver s.r.l., già Casa di Cura Argento s.r.l. e Medilgroup s.r.l.
1) Va in primo luogo esaminato l'appello principale con cui AL IO critica la sentenza del tribunale per avere fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sebbene erronee
e contraddittorie, senza tener conto dei rilievi mossi dal consulente tecnico di parte.
Assume che dalla stessa ricostruzione dei fatti, come risultavano dai documenti e dalla sentenza, il danno estetico alla mammella destra era conseguenza sia degli esiti della mastectomia, che della scelta della paziente di non proseguire nel programma riabilitativo e di non procedere alla ricostruzione della mammella destra, quindi non era imputabile al sanitario l'intero danno biologico quantificato nella misura del 27%.
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Riguardo poi al seno sx, assume errata la consulenza tecnica che ha ritenuto che la necrosi del complesso areola-capezzolo sia da ascrivere a responsabilità dell'appellante anziché a complicanze correlate al tipo di intervento, espressamente contemplate nel consenso informato sottoscritto dalla paziente, che era stata informata della necessità di smettere di fumare per favorire la guarigione, mentre l'intempestività dell'intervento non aveva inciso sul decorso post operatorio.
Inoltre la tecnica adottata era stata del tutto corretta avuto riguardo alla riduzione del seno sx anche in ordine ai lembi utilizzati per la ricostruzione mammaria, scelta basata sull'anatomia vascolare della mammella.
Al fine di comprovare la fondatezza dei motivi esposti, l'appellante ha chiesto disporsi nuova consulenza tecnica d'ufficio.
1.1) Il collegio, con ordinanza del 8.2.2023, ha disposto nuova consulenza tecnica collegiale nominando oltre un medico legale anche uno specialista in chirurgia estetica al fine di accertare:
“a) se il danno estetico al seno destro possa imputarsi a responsabilità del dottore AL alla luce dell'operato dello stesso nell'intervento eseguito sulla paziente OS AN il 4.5.2013;
b) se in relazione all'intervento eseguito nella medesima data nel seno sinistro andava compiuta la riduzione mammaria del predetto seno sinistro avuto riguardo e alle condizioni della
OS alla data del 4.5.2013 ed all'operato del sanitario riguardo al seno destro;
c) se risulta corretta o meno alla luce della scienza medica quale conosciuta alla data dell'intervento in questione l'esecuzione dell'intervento al seno sinistro ed in particolare relativamente alla scelta del lembo utilizzabile sotto il profilo vascolare;
d) in caso di risposta negativa al punto a) indicare quale sia la percentuale di danno permanente ascrivibile allo stesso limitatamente al seno sinistro”.
Il nominato collegio di consulenti, avuto riguardo al quesito sub a) ha escluso la responsabilità del sanitario per le seguenti ragioni: “Dalla disamina del cartiglio documentale, nonché dall'esame obiettivo effettuato sulla OS AN, è possibile stabilire che, per quel che concerne il seno destro, l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (dr AL) sia stato esente da censure – sia nell'ambito della discrezionalità diagnostica che nelle relative scelte terapeutiche (NON censurabile, infatti, appare la mancata sostituzione dell'espansore con la protesi definitiva durante l'intervento del maggio 2013 posponendo tale inserimento della protesi mammaria ad una fase successiva -. Il danno estetico al seno destro non può essere imputato all'attività dell'odierno appellante come conseguenza dell'intervento eseguito sulla Signora
AN OS il 04.05.2013 in quanto l'attuale condizione è conseguenza dei numerosi interventi demolitivi di natura oncologica e della libera decisione della paziente di rimuovere
3
l'espansore tissutale senza farlo sostituire con una protesi di eguale volume (con espresso desiderio di NON voler continuare nell'iter ricostruttivo).”
Relativamente invece ai quesiti sub b) e c) riguardanti il seno sx, i consulenti hanno affermato la responsabilità del sanitario secondo il criterio del più probabile che non.
Infatti, dopo aver premesso che “la riduzione del seno sinistro – per quanto evincibile dalla iconografia in atti – era indicata sia sotto il profilo estetico che funzionale” tuttavia hanno affermato che “Non è possibile – con i mezzi avuti nella disponibilità - stabilire se sfruttando un diverso peduncolo vascolare rispetto a quello laterale utilizzato o quale peduncolo vascolare sarebbe stato meglio utilizzare per evitare questa complicanza alla luce anche del fatto che NON è stato possibile identificare quale peduncolo venne utilizzato della mastoplastica riduttiva effettuata dalla OS nel 2001 (documentazione del 2001 assente in atti). Tuttavia, appare - più probabile che non - che
l'atteggiamento professionale dell'odierno appellante (Dott. IO AL) possa considerarsi censurabile nell'aver perseguito l'obiettivo della riduzione della mammella sinistra, in presenza di:
- Donna fumatrice;
- Sovrappeso;
- Gigantomastia (ptosi di III grado)
- Precedente intervento di mastoplastica riduttiva (2001)
- Consenso informato non abbastanza ampio e chiaro, soprattutto in relazione alla probabilità che l'evento delle “complicanze previste” si potessero realizzare e dei rischi connessi ad essi – soprariportati -.”
Considerato quindi che la responsabilità ascritta all'appellante - relativamente all'intervento eseguito il 4.5.2013 - va limitata ai danni causati al seno sx, rispondendo al 4° quesito i consulenti, accertato che secondo il criterio del più probabile che non, “la necrosi del complesso areola- capezzolo sia conseguenza diretta dell'operato del Sanitario nel corso dell'intervento chirurgico del giorno 4.5.2013” ciò ha comportato “indubitabilmente una restrizione nell'esplicazione delle attività socio-relazionali integranti il modello di vita della OS AN (in atto di anni 50), concretando altresì un danno alla salute di natura iatrogena che, nel caso in esame, è ragionevolmente quantificabile nella misura dell'11% (undici percento) considerando per analogia
l'esito ad oggi presente come una mastectomia
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