Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2024, n. 1825
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Testo completo
n. 2423/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott. L S Presidente dott.ssa C E Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 11.12.2023, al n. 2423 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1773/2023, emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/06/2023 e pubblicata in data 12/06/2023 RG, nel procedimento rubricato al RG n. 10375/2020, promossa da
(cf. ), rappresentata e difesa dall'Avv. V M (c.f. Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. M N (c.f. ), presso il C.F._2 C.F._3 nze, Via A. Tavanti, 18, risulta ta, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_1 C.F._4
e dall'Avv. E U (c.f. C.F._5
, presso il cui studio, sito in Firenze, Via G. Campani n. 18, risulta C.F._6 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte appellata-
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “in riforma alla sentenza n. 1773/2023 pubblicata in data 12.06.23 emessa dal Tribunale di Firenze: - dichiari l'addebito della separazione al signor per CP_1 tutti i motivi dedotti al punto 1 del presente atto, con conseguente rico ore della signora a titolo di contributo al mantenimento della somma di € 500,00= Parte_1 mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare annualmente in CP_1 base agli indici Istat;
- nella denegata ipotesi di mancata riconoscimento dell'addebito della separazione al signor disponga, per tutti i motivi dedotti al punto 2 del presente atto, CP_1 a favore della signora , a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari ad € Parte_1 500,00= mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare CP_1 annualmente in base agli indici Istat;
In via istruttoria, si insiste affinché venga ritenuta l'ammissibilità e rilevanza di tutti i documenti prodotti, compresi i file audio, per i quali si chiede di essere autorizzati al deposito mediante supporto “chiavetta”, e che venga ammessa la prova per testi nella persona della dottoressa […]”;
Testimone_1
per l'appellato: “chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Nel merito e in via definitiva 1) Respingere le domande formulate con il ricorso in appello della signora Parte_1 e confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa. 2) Accertata e dichiarata la non fondatezza di tutte le domande avversarie, condannare la Sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” che si quantificano in euro 10.000/00 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa;
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori In via subordinata Nella denegata ipotesi che le domande avversarie vengano ritenute fondate, Voglia la Corte di Appello, contenere nel minimo il contributo al mantenimento alla signora e comunque disporre ogni Pt_1 decisione dopo aver provveduto in via istruttoria ex art. 210 cpc a disporre l'ordine di esibizione alla Sig.ra dell'ultima dichiarazione dei redditi, nonché delle buste paga, Pt_1 nonchè di tutti i conti nti di cui la medesima è titolare sia presso Istituti bancari sia presso Poste spa, Coop Intesa San Paolo o istituti assicurativi relativi agli ultimi dieci anni ed infine l'esibizione del contratto di vendita della casa devoluta in successione, come già chiesto in primo grado ed previsto per legge. Si insiste affinchè vengano disposti gli accertamenti di polizia Tributaria sui redditi, sui conti correnti, sulle azioni e sui titoli intestati e/o cointestati alla signora a far data dal 2014. Con vittoria di spese e competenze oltre Pt_1 accessori. Sempre in via Istruttoria a) Ci si oppone alla produzione documentale di controparte per le ragioni espresse in narrativa e si chiede di dichiarare inammissibile e inutilizzabile la produzione del doc. 39 e dei files audio. b) Si chiede che il Giudice voglia disporre prova per testi con i testi e sui seguenti capitoli, già Tes_2 Testimone_3 richieste in primo grado e non ammesse […]”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 07/06/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rigettando le domande di Parte_1 CP_1 addebito formulate da entrambe le parti, nonché la richiesta di riconoscimento di un assegno separativo a carico dell'ex coniuge avanzata da . Parte_1
II. impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze sulla base Parte_1 dei seguenti motivi.
1. Mancato riconoscimento dell'addebito della separazione nei confronti del per erronea e lacunosa valutazione dei fatti con conseguente mancato CP_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado desunto
l'intollerabilità del prosieguo della convivenza dalle reciproche accuse di comportamenti contrari ai doveri di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e non unicamente dalle condotte del Così ricostruivala storia matrimoniale: le parti CP_1 avevano contratto matrimonio a Firenze il 21.05.1983, con rito civile e regime di comunione dei beni;
l'unione si era protratta per un lungo periodo, ma la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era poi venuta meno a causa degli atteggiamenti prevaricatori e violenti posti reiteratamente in essere dal contro la moglie;
CP_1 nonostante gli sforzi compiuti negli anni dall'appellante per accudire i figli e per contribuire con il proprio lavoro sotto il profilo economico, aveva ricevuto dal marito disprezzo e svilimento del suo apporto alla conduzione della famiglia;
aveva subito più volte percosse dal che le avevano procurato ecchimosi, contusioni, traumi alla testa, agli arti e in CP_1 altre parti del corpo, a tal punto da dover chiedere aiuto all'associazione Artemisia e sporgere denuncia davanti alle autorità competenti.
L'appellante affermava di essere stata privata dei mezzi di sussistenza tramite il blocco della carta bancomat che l'aveva costretta ad elemosinare piccole somme di denaro per
l'acquisto di alimenti ulteriori o diversi rispetto alla spesa settimanale imposta dal CP_1
Sosteneva la ricorrente che, a causa delle aggressioni verbali del marito soffriva da anni di attacchi di panico, apnee notturne, sensazione di mancanza di respiro, episodi di balbuzie.
L'insieme di tali condotte, e non solo l'aggressione risalente al 2007 ( quando le aveva sferrato un pugno alla nuca), avevano reso la vita matrimoniale intollerabile determinando una rottura non sanabile del rapporto, che necessariamente avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'addebito della separazione.
Censurava il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale dalla prosecuzione della relazione, per oltre un decennio, a decorrere dal 2007, era desumibile l'assenza di un nesso di causalità tra l'episodio di violenza e la richiesta di separazione: l'appellante, infatti, aveva protratto il rapporto senza prendere iniziative separative solo per timore della reazione del coniuge.
Posto che l'esistenza delle suddette condotte era stata documentata (cfr. doc. ti n. 4a –n. 9 giudizio di primo grado) e che la loro incidenza sul benessere psichico della e, dunque, Pt_1 sulla crisi del rapporto era desumibile, oltre che dalla perizia della dott.ssa Per_1
(allegata quale doc. n. 39 all'appello), anche dalla prova testimoniale e dai file audio
erroneamente non ammessi dal Tribunale di Firenze, parte appellante rinnovava le richieste istruttorie di primo grado e chiedeva che venisse dichiarata l'addebitabilità della separazione al con conseguente attribuzione a favore della di un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento nella misura di 500,00 euro mensili.
2. Errata valutazione dei redditi dei coniugi con conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
Affermava l'appellante che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della in base ad una inesatta Pt_1 valutazione della situazione economica dei coniugi.
Deduceva infatti che:
- i coniugi erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno della casa coniugale;
- la percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00= (cfr. doc. 29) che Pt_1 spendeva per le necessità proprie e della famiglia in spese normali e correnti, come risultava dagli estratti conto prodotti docc. n. 19-26 e doc. 32;
- la non aveva risparmi: il conto corrente al 03.03.23 presentava un saldo di Pt_1 euro 1.625,68, al 31.12.22 di euro 2.826,47 (perché era stata percepita la tredicesima), ed una giacenza media riferita al 2022 di euro 1.341,40= (cfr. doc. nn.
33-34);
- le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati: dott. L S Presidente dott.ssa C E Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 11.12.2023, al n. 2423 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1773/2023, emessa dal Tribunale di Firenze in data 07/06/2023 e pubblicata in data 12/06/2023 RG, nel procedimento rubricato al RG n. 10375/2020, promossa da
(cf. ), rappresentata e difesa dall'Avv. V M (c.f. Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. M N (c.f. ), presso il C.F._2 C.F._3 nze, Via A. Tavanti, 18, risulta ta, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CP_1 C.F._4
e dall'Avv. E U (c.f. C.F._5
, presso il cui studio, sito in Firenze, Via G. Campani n. 18, risulta C.F._6 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- parte appellata-
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “in riforma alla sentenza n. 1773/2023 pubblicata in data 12.06.23 emessa dal Tribunale di Firenze: - dichiari l'addebito della separazione al signor per CP_1 tutti i motivi dedotti al punto 1 del presente atto, con conseguente rico ore della signora a titolo di contributo al mantenimento della somma di € 500,00= Parte_1 mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare annualmente in CP_1 base agli indici Istat;
- nella denegata ipotesi di mancata riconoscimento dell'addebito della separazione al signor disponga, per tutti i motivi dedotti al punto 2 del presente atto, CP_1 a favore della signora , a titolo di contributo al mantenimento, la somma pari ad € Parte_1 500,00= mensili o quella somma che sarà ritenuta congrua e giusta, da corrisponderle tramite bonifico bancario con disposizione di addebito dal sig. somma da adeguare CP_1 annualmente in base agli indici Istat;
In via istruttoria, si insiste affinché venga ritenuta l'ammissibilità e rilevanza di tutti i documenti prodotti, compresi i file audio, per i quali si chiede di essere autorizzati al deposito mediante supporto “chiavetta”, e che venga ammessa la prova per testi nella persona della dottoressa […]”;
Testimone_1
per l'appellato: “chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Nel merito e in via definitiva 1) Respingere le domande formulate con il ricorso in appello della signora Parte_1 e confermare la sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa. 2) Accertata e dichiarata la non fondatezza di tutte le domande avversarie, condannare la Sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” che si quantificano in euro 10.000/00 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa;
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori In via subordinata Nella denegata ipotesi che le domande avversarie vengano ritenute fondate, Voglia la Corte di Appello, contenere nel minimo il contributo al mantenimento alla signora e comunque disporre ogni Pt_1 decisione dopo aver provveduto in via istruttoria ex art. 210 cpc a disporre l'ordine di esibizione alla Sig.ra dell'ultima dichiarazione dei redditi, nonché delle buste paga, Pt_1 nonchè di tutti i conti nti di cui la medesima è titolare sia presso Istituti bancari sia presso Poste spa, Coop Intesa San Paolo o istituti assicurativi relativi agli ultimi dieci anni ed infine l'esibizione del contratto di vendita della casa devoluta in successione, come già chiesto in primo grado ed previsto per legge. Si insiste affinchè vengano disposti gli accertamenti di polizia Tributaria sui redditi, sui conti correnti, sulle azioni e sui titoli intestati e/o cointestati alla signora a far data dal 2014. Con vittoria di spese e competenze oltre Pt_1 accessori. Sempre in via Istruttoria a) Ci si oppone alla produzione documentale di controparte per le ragioni espresse in narrativa e si chiede di dichiarare inammissibile e inutilizzabile la produzione del doc. 39 e dei files audio. b) Si chiede che il Giudice voglia disporre prova per testi con i testi e sui seguenti capitoli, già Tes_2 Testimone_3 richieste in primo grado e non ammesse […]”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 07/06/2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e rigettando le domande di Parte_1 CP_1 addebito formulate da entrambe le parti, nonché la richiesta di riconoscimento di un assegno separativo a carico dell'ex coniuge avanzata da . Parte_1
II. impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze sulla base Parte_1 dei seguenti motivi.
1. Mancato riconoscimento dell'addebito della separazione nei confronti del per erronea e lacunosa valutazione dei fatti con conseguente mancato CP_1 riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
L'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado desunto
l'intollerabilità del prosieguo della convivenza dalle reciproche accuse di comportamenti contrari ai doveri di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e non unicamente dalle condotte del Così ricostruivala storia matrimoniale: le parti CP_1 avevano contratto matrimonio a Firenze il 21.05.1983, con rito civile e regime di comunione dei beni;
l'unione si era protratta per un lungo periodo, ma la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era poi venuta meno a causa degli atteggiamenti prevaricatori e violenti posti reiteratamente in essere dal contro la moglie;
CP_1 nonostante gli sforzi compiuti negli anni dall'appellante per accudire i figli e per contribuire con il proprio lavoro sotto il profilo economico, aveva ricevuto dal marito disprezzo e svilimento del suo apporto alla conduzione della famiglia;
aveva subito più volte percosse dal che le avevano procurato ecchimosi, contusioni, traumi alla testa, agli arti e in CP_1 altre parti del corpo, a tal punto da dover chiedere aiuto all'associazione Artemisia e sporgere denuncia davanti alle autorità competenti.
L'appellante affermava di essere stata privata dei mezzi di sussistenza tramite il blocco della carta bancomat che l'aveva costretta ad elemosinare piccole somme di denaro per
l'acquisto di alimenti ulteriori o diversi rispetto alla spesa settimanale imposta dal CP_1
Sosteneva la ricorrente che, a causa delle aggressioni verbali del marito soffriva da anni di attacchi di panico, apnee notturne, sensazione di mancanza di respiro, episodi di balbuzie.
L'insieme di tali condotte, e non solo l'aggressione risalente al 2007 ( quando le aveva sferrato un pugno alla nuca), avevano reso la vita matrimoniale intollerabile determinando una rottura non sanabile del rapporto, che necessariamente avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'addebito della separazione.
Censurava il ragionamento del giudice di prime cure secondo il quale dalla prosecuzione della relazione, per oltre un decennio, a decorrere dal 2007, era desumibile l'assenza di un nesso di causalità tra l'episodio di violenza e la richiesta di separazione: l'appellante, infatti, aveva protratto il rapporto senza prendere iniziative separative solo per timore della reazione del coniuge.
Posto che l'esistenza delle suddette condotte era stata documentata (cfr. doc. ti n. 4a –n. 9 giudizio di primo grado) e che la loro incidenza sul benessere psichico della e, dunque, Pt_1 sulla crisi del rapporto era desumibile, oltre che dalla perizia della dott.ssa Per_1
(allegata quale doc. n. 39 all'appello), anche dalla prova testimoniale e dai file audio
erroneamente non ammessi dal Tribunale di Firenze, parte appellante rinnovava le richieste istruttorie di primo grado e chiedeva che venisse dichiarata l'addebitabilità della separazione al con conseguente attribuzione a favore della di un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento nella misura di 500,00 euro mensili.
2. Errata valutazione dei redditi dei coniugi con conseguente mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della . Parte_1
Affermava l'appellante che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della in base ad una inesatta Pt_1 valutazione della situazione economica dei coniugi.
Deduceva infatti che:
- i coniugi erano comproprietari nella misura del 50% ciascuno della casa coniugale;
- la percepiva uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00= (cfr. doc. 29) che Pt_1 spendeva per le necessità proprie e della famiglia in spese normali e correnti, come risultava dagli estratti conto prodotti docc. n. 19-26 e doc. 32;
- la non aveva risparmi: il conto corrente al 03.03.23 presentava un saldo di Pt_1 euro 1.625,68, al 31.12.22 di euro 2.826,47 (perché era stata percepita la tredicesima), ed una giacenza media riferita al 2022 di euro 1.341,40= (cfr. doc. nn.
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