Corte d'Appello Torino, sentenza 29/01/2024, n. 75

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 29/01/2024, n. 75
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 75
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1578/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria LA RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1578/2021 promossa da:
MA LA (C.F.: [...]), nata a [...] l'[...], rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ugo Bertello e Isabella Bertello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Torino, via Donati n. 5, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
NO IL (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Barbero e Luisa Jona Celesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, come da procura rilasciata su supporto cartaceo e allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
e contro
NS DO (C.F.: [...]), nato a [...] il [...], e NS RE
(C.F.: [...]), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Luigi
Marzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Pinerolo, via Palestro n. 1/b, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
pagina 1 di 15 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 903/2021 del Tribunale di Cuneo pubblicata in data
27/10/2021
- Simulazione contratto di affitto e accertamento diritto di riscatto agrario
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Previa ammissione, se del caso, delle prove testimoniali dedotte nelle memorie di parte convenuta in data 26 marzo 2020 e 17 aprile 2020, qui di seguito trascritte, con i testimoni indicati.
In totale riforma della sentenza 27.10.2021, n. 903/2021 del Tribunale Ordinario di Cuneo, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott. Michele Basta, respingere ogni istanza e domanda di IL LA, con la conseguente condanna del medesimo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende in favore della appellante LA NI.
Per NO IL:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
e conclusione:
-a) nel merito in via principale:
- rigettare l'appello principale per l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di appello e delle difese avversarie, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cuneo, Sez. Civile, 27.10.2021 n. 903 (nel giudizio R.G. 2325/2019);

- accertare e dichiarare che in capo al signor IL LA sussistono i requisiti di legge per
l'esercizio del diritto di riscatto quale proprietario di terreni confinanti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della legge 590/1965 e 7 della legge 817/1971 e, per l'effetto, dichiararne il subingresso con effetto ex tunc nella stessa posizione contrattuale assunta dalla signora LA
NI con il rogito del Notaio Marcello Rebuffo del 4.2.2019, rep. n. 16891, dichiarando trasferita in capo al signor IL LA la proprietà del fondo sito nel Comune di AL, distinto nel Catasto
Terreni al foglio 16, mappale 18;

- conseguentemente, disporre in capo al signor LA il versamento in favore della signora LA
NI del prezzo del fondo, pari ad euro 383.000,00, nei termini stabiliti dall'art. 8 della legge
590/1965;

-b) accogliere l'appello incidentale formulato, e per l'effetto:
- nel merito, accertare e dichiarare la simulazione assoluta ex art. 1415 c.c. del contratto di affitto agrario (apparentemente) stipulato tra la signora NI e i signori SO in data 21.11.2018 e registrato in data 25.1.2019 e, per l'effetto, dichiararne la nullità o, comunque, l'inefficacia assoluta;

pagina 2 di 15 - in via istruttoria, ammettere le proprie istanze istruttorie tutte formulate in primo grado nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c. (così come integralmente trascritte e riproposte al paragrafo B.II);

-c) in ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i convenuti al pagamento degli onorari e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per NS DO e NS RE:
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
In accoglimento dell'appello di MA LA, riformare la sentenza 27.10.2021, n. 903/2021, del Tribunale Ordinario di Cuneo e, per l'effetto, respingere le domande di NO IL, condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio del primo e secondo grado in favore dei concludenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28/06/2019 NO IL conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Cuneo MA LA, NS DO e NS RE, chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ex art. 1415 c.c., del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti convenute e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge di cui agli artt. 8 della legge n.
590/1965
e art. 7 della legge n. 817/1971, di dichiarare in suo favore - per effetto del legittimo esercizio del diritto di riscatto del fondo alienato da NS DO e NS RE a MA LA - il suo subingresso, con effetto ex tunc, nella stessa posizione contrattuale assunta da MA LA con l'atto di compravendita del 04/02/2019, disponendo il versamento a favore di quella del prezzo da lei corrisposto, pari ad euro 383.000,00.
Esponeva l'attore che, con rogito notaio Marcello Rebuffo del 04/02/2019, NS DO e NS
RE avevano venduto a MA LA il fondo sito nel Comune di AL, censito al Catasto
Terreni al Foglio 16, mappale n. 18, seminativo, classe 3, della superficie catastale di ha 7.29.79, per il prezzo di euro 383.000,00;
che tale trasferimento era stato posto in essere in violazione del suo diritto di prelazione agraria quale coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti, non essendo stata effettuata nei suoi confronti la notificazione prevista per legge (cd. denuntiatio);
di essere proprietario esclusivo, in forza di atto di compravendita a rogito notaio Carlo Bonanno del 23/05/1988 e in forza di atto di permuta a rogito notaio Paola Cappella 14/08/2015, dei terreni confinanti con quello trasferito, censiti al Catasto Terreni al Foglio 16, mappali n. 20, n. 144 e n. 152;
che la mera esistenza di un formale contratto di affitto in favore di MA LA, senza la realizzazione di un insediamento agricolo stabile dell'affittuaria, non integrava la condizione impeditiva al sorgere del diritto di riscatto di cui all'art. 7 della legge 817/1971;
che il contratto di affitto di MA LA era simulato, in
pagina 3 di 15
quanto, da un lato, era stato registrato in data 25/01/2019 (sia pur con decorrenza dal 21/11/2018), ossia solo dieci giorni prima della compravendita del 04/02/2019, al fine di dare atto, nel rogito notarile, che
“il suddescritto terreno è venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, affittato dalla parte acquirente con contratto regolarmente registrato”;
dall'altro lato, considerato il prezzo di compravendita (euro 383.000,00), il canone d'affitto era stato determinato in misura del tutto esigua, pari ad appena 2.500,00 euro annui, e cioè euro 25.000,00 per l'intera durata di 10 anni.
Si costituiva in giudizio MA LA con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30/10/2019, con la quale contestava la qualità di coltivatore diretto in capo a NO IL, essendo la sua impresa agricola stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 15/03/2006 per cessazione attività avvenuta il 06/03/2006;
nonché, sotto diverso profilo, precisava di aver preso possesso del fondo dei signori NS subito dopo la stipula del contratto d'affitto agrario avvenuta in data
21/11/2018, ma di non aver eseguito alcuna coltivazione stante la stagione invernale.
Si costituivano in giudizio NS DO e NS RE con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21/05/2020, con cui chiedevano la reiezione delle domande attoree.
Ritenuta la causa documentale, il Tribunale pronunciava in data 27/10/2021 sentenza, con la quale così statuiva:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea limitatamente all'esercizio del diritto di riscatto di
LA IL, in qualità di proprietario di terreni confinanti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della legge 590/1965 e 7 della legge 817/1971 e, per l'effetto, dispone il subingresso dell'attore con effetto ex tunc nella stessa posizione contrattuale assunta da LA NI con il rogito del
Notaio Marcello Rebuffo del 4.2.2019, rep. n. 16891, dichiarando così trasferita in capo a IL
LA la proprietà del fondo sito nel Comune di AL, distinto nel Catasto Terreni al foglio 16, mappale 18;
dispone inoltre a carico di LA IL il versamento in favore di LA NI del prezzo del fondo, pari ad euro 383.000,00, nei termini stabiliti dall'art. 8 della legge 590/1965;

2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 22/12/2021 MA LA ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma con conseguente reiezione delle domande proposte da
NO IL.
Si è costituito in giudizio NO IL, chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando, dal canto suo, appello incidentale avverso il capo di sentenza con il quale era stata rigettata la domanda di accertamento della simulazione del contratto d'affitto agrario stipulato in data 21/11/2018 e registrato il 25/01/2019.
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Si sono costituiti in giudizio NS DO e NS RE, opponendosi al gravame, richiamando le difese già svolte in primo grado ed aderendo alle domande formulate da MA LA.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 13/04/2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 01/02/2023, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti
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