Corte d'Appello Messina, sentenza 13/11/2024, n. 792

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 13/11/2024, n. 792
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 792
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente est. dott. Concetta Zappalà Giudice dott. Fabio Conti Giudice sciogliendo la riserva allo scadere del termine per note concesso alle parti ex art.
127 ter c.p.c.
fino al 5 novembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 294/2024 r.g. promossa da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Cammaroto
appellante
CONTRO
AR NA nata a [...] il [...], CF:
[...], rappresentata e difesa dall'avv.to Carmela Bonina
appellata
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici lavoratori agricoli. Appello avverso la sentenza n. 2495/2023 pubblicata in data 15/12/2023
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 17/06/24 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza
n.2495/23 con cui il giudice del Tribunale di Patti, in accoglimento della domanda proposta da RA RO, ne dichiarava il diritto all'scrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2011, per n.102 giornate e ordinava l'Inps a reiscriverla per le giornate cancellate, con pari condanna al pagamento delle spese di lite.


L'appellante censurava la sentenza insistendo nella già evidenziata decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione, ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate in primo grado, comunque anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio. Costituitasi in giudizio RA RO contestava la sussistenza della decadenza sostanziale del diritto di contestare l'intervenuta cancellazione e chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado. Indi la causa veniva posta in riserva, all'udienza odierna a trattazione scritta, sulle note depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Inps insiste nell'eccezione di decadenza sostanziale già proposta in primo grado e disattesa dal giudice di prime cure sulla scorta della ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta ed in ogni caso dell'inidoneità della stessa a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici in quanto priva di sottoscrizione.
Ciò posto ribadisce che la suddetta decadenza sarebbe maturata, tenuto conto che
l'odierna appellata sarebbe stata cancellata con la terza variazione trimestrale del
2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e che pertanto il ricorso al Tribunale, depositato solo in data 27/04/2017, risulterebbe ben oltre il termine dei 120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del Dl 7\70 e 11 del D.lgs. 375\73. Replica
l'appellata, nel costituirsi, che non risulterebbe provata la dedotta avvenuta cancellazione per l'anno 2011 poiché nel terzo elenco di variazione dell'anno 2014 le
102 giornate di iscrizione risultano confermate dopo la variazione.
Alla luce di tale difesa l'Inps, con le note, chiedeva termine per verificare e riferire sull'iter di variazione degli elenchi. Con le note da ultimo depositate l'Inps allegava nota del funzionario specificando che per un'anomalia tecnica la cancellazione disposta con l'elenco di variazione pubblicato dal 15 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015 aveva registrato, dopo la variazione, anziché “0” giornate per l'anno 2011, “102”.
Evidenziava in proposito come la presentazione del ricorso dimostrasse comunque che la signora fosse venuta ugualmente conoscenza della variazione. Ancora evidenziava che in data 29 aprile 2024 l'Inps aveva per la medesima annualità iscritto la ricorrente per 102 giornate ma solo in esecuzione della sentenza n. 2495/2023.
Quanto chiarito dall'Istituto esclude che nel caso di specie possa essere maturata alcuna decadenza posto che il procedimento di cancellazione attraverso l'elenco di variazione non era “andato a buon fine” per effetto di un' anomalia tecnica. Pertanto nessun termine legato al meccanismo di decadenza può farsi decorrere in mancanza di un'effettiva cancellazione riscontrabile dall'elenco di variazione debitamente pubblicato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'Inps lamenta insufficiente e/o erronea valutazione del materiale probatorio presente in atti, dolendosi in particolare la mancata valorizzazione delle risultanze ispettive, avendo il primo giudice valutato la questione esclusivamente sotto il profilo di un'irregolare somministrazione di manodopera da parte del consorzio.
In ordine alla prova offerta dalla ricorrente in primo grado, essa risulta affidata alla testimonianza di NO AZ che, come dalla stessa affermato, aveva in corso o aveva avuto altre cause nei confronti dell'Inps, si suppone in relazione alla medesima vicenda, essendo stato il suo rapporto lavorativo parimenti contestato per l'anno 2011.
È stata altresì sentita la
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