Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2024, n. 1746
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Testo completo
N. R.G. 762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. P T Presidente
Dott. V P Consigliere
Dott. M V Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 5.06.2024, promossa con ricorso depositato in data 14.03.2024 da:
(C.F. ), residente in Lesmo, via Petrarca n. 35, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. R D V in Monza, via Italia n. 46, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), residente in Monza, via Monte San Gabriele n. 1, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti. S C e M R, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano, via Gustavo Modena n. 3, come da procura in atti.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 3082/2023 del Tribunale di Monza emessa il 20.12.2023, depositata il 27.12.2023 e notificata il 16.02.2024, nel procedimento N. R.G.
1949/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale, Dott.ssa Maria Vittoria Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, riformare l'impugnata Sentenza n. 3082/2023, pubblicata il 28/12/2023 e notificata il 16/02/2024, pagina 1 di 10 emessa dal Tribunale di Monza nella causa n. R.G. 1949/2022, limitatamente al capo V, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto:
• Determinare il concorso al mantenimento dei figli in capo al resistente in misura non inferiore ad
€500,00 mensili per ciascun figlio, annualmente rivalutabile da luglio 2022, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017.
• Confermare le ulteriori statuizioni
Convocarsi le parti ex art. 473 bis. 38 c.p.c. per tentare la conciliazione in ordine alla questione sorta in merito alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, avente ad oggetto l'autorizzazione
a che il figlio quasi 17 enne, avendo già conseguito il superamento dell'esame teorico che Per_1 consente la guida di veicoli a due ruote sino a 125 cc (All. 5), possa condurre detti mezzi. In assenza di accordo, sentito il minore, autorizzarsi detta attività, assumendo i provvedimenti più idonei avuto riguardo all'interesse del minore.
• Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e Cpa come per legge.
In via istruttoria, si chiede
- Interrogatorio formale del sig. sui capitoli in seguito articolati e se ritenuto a mezzo CP_1 testimonianza della Signora : Testimone_1
a) vero che la figlia già dai provvedimenti assunti con l'udienza presidenziale ha trascorso Per_2 con il padre discontinuamente i periodi di sua pertinenza, dovendo spesso, per motivi di studio e di frequentazione delle sue amicizie, rimanere nella casa di Lesmo anche nei fine settimana di frequentazione del padre?
b) vero che entrambi i figli hanno trascorso con il padre due settimane durante l'estate 2022 e 2023, a dispetto del provvedimento presidenziale che onerava un periodo di quattro settimane?
- l'ascolto dei minori se ritenuto necessario;
- come già reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, nella denegata ipotesi di prove avversarie richieste, si insiste per l'ammissione delle prove contrarie articolate nella memoria ex art.
183 VI c. n.3 c.p.c.
Per parte appellata:
Contrariis reiectis piaccia all' Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, in via preliminare
- Previo ogni opportuno accertamento dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc.
- Dichiararsi inammissibile ed inconferente, eccependo anche la incompetenza funzionale del Giudice adito, l'istanza ex art. 473 bis 38- cpc, per i motivi dedotti in narrativa.
Nel merito
- Rigettarsi tutti i motivi di impugnazione e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 3082/2023, pubblicata il 28/12/2023 e notificata il 16/02/2024, emessa nella causa n. R.G. 1949/2022
- In via istruttoria, si chiede l'espunzione dei documenti prodotti da controparte sub nr. 2), 3), 4),
l'inammissibilità di capitoli sub a) e b) per i motivi dedotti, e nella denegata ipotesi di ammissione pagina 2 di 10 delle prove richieste da controparte nel giudizio di prime cure, si insta per l'ammissione delle prove richieste in memorie ex art. 183 cpc nr. 2 e 3 e non accolte di parte appellata, dal Tribunale di Monza.
- In ogni caso, si chiede ordine di esibizione ex art 210 cpc a carico di , della Parte_1 documentazione societaria e fiscale della con sede in Cesano Maderno (MB) via Don Luigi Org_1
Viganò 24, ovvero di essere autorizzati a produrre la documentazione posta a fondamento della relazione contabile della dott.ssa dd. 15.4.2024. Per_3
- Con vittoria delle spese di questo secondo grado di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e hanno contratto matrimonio in data 4.10.2003 a Lissone, optando per Parte_1 CP_1 il regime della separazione dei beni. Dall'unione sono nati (in data 18.9.2007) e Per_1 Per_2
(14.1.2009).
2. Con ricorso depositato in data 7.03.2022 adiva il Tribunale di Monza, chiedendo la Parte_1 separazione, l'affido condiviso dei minori, con il collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita a favore del resistente;
che le fosse assegnata la casa coniugale, comprensiva del rustico annesso alla stessa;
che fosse posto a carico del un contributo al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di euro 500,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva: che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa di incomprensioni sorte tra i coniugi;
che la casa coniugale era in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo con rata mensile di euro 939;
che le spese di gestione dell'immobile ammontavano ad euro 3000 annui, le utenze ad euro 500 mensili e la d euro 427 Per_4 annui;
precisava inoltre di lavorare come pedagogista clinica in libera professione e di essere titolare del 70% della società di cui era anche amministratrice, mentre il restante 30% era intestato, Org_1
a mero titolo fiduciario, al marito che si era trasferito a Veruno in un immobile condotto in locazione e trascorreva alcuni weekend a Lesmo, nel rustico annesso alla casa coniugale.
3. Si costituiva, in data 28.06.2022, il quale, aderendo alla richiesta di separazione CP_1 personale, esponeva che dall'inizio della separazione di fatto si era trasferito nell'ulteriore immobile presente sul terreno ove era situata la casa coniugale, in modo da consentire l'alternanza dei genitori nella gestione dei due figli. Il deduceva altresì di essere un infermiere e di ricoprire ruoli di CP_1 responsabilità, con reddito mensile di circa euro 3.100 per 13 mensilità;
precisava che la moglie, oltre alla partecipazione in godeva dei proventi derivanti dalla attività libero professionale di Org_1
Psicologa, Pedagogista, Consulente Aziendale, Coach, Formatore-Docente, svolta con p. iva, dall'attività di docente universitario, nonché da quella di consigliera comunale;
attestava di aver sempre rimborsato il mutuo sulla casa coniugale, mentre la moglie aveva sempre sostenuto tutte le altre spese del ménage familiare, ivi compresi viaggi e vacanze, entrambi i coniugi avevano due auto aziendali, con tutte le spese a carico di Il resistente concludeva, chiedendo che fosse pronunciata la Org_1 separazione personale, con affido condiviso dei minori e collocamento paritetico presso ciascun genitore;
che la casa familiare (costituita da due immobili distinti ed indipendenti) fosse assegnata ai figli e ad entrambi i genitori, con alternanza paritaria nell'uso delle due abitazioni da parte di entrambi i genitori;
domandava altresì che fosse previsto il mantenimento ordinario diretto dei figli con divisione pagina 3 di 10
al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, domandava che fosse posto a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di euro 200/250 mensili per ciascun figlio;
in via ulteriormente subordinata chiedeva, in caso di assegnazione di entrambi gli immobili facenti parte della casa coniugale alla moglie, che fosse previsto il mantenimento ordinario diretto dei figli.
4. In data 06.07.2022, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e dell'ascolto del minori
e il Presidente con ordinanza affidava i figli congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita a favore del padre;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla ricorrente dell'importo complessivo di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. P T Presidente
Dott. V P Consigliere
Dott. M V Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza del 5.06.2024, promossa con ricorso depositato in data 14.03.2024 da:
(C.F. ), residente in Lesmo, via Petrarca n. 35, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. R D V in Monza, via Italia n. 46, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), residente in Monza, via Monte San Gabriele n. 1, CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti. S C e M R, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano, via Gustavo Modena n. 3, come da procura in atti.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale n. 3082/2023 del Tribunale di Monza emessa il 20.12.2023, depositata il 27.12.2023 e notificata il 16.02.2024, nel procedimento N. R.G.
1949/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale, Dott.ssa Maria Vittoria Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, riformare l'impugnata Sentenza n. 3082/2023, pubblicata il 28/12/2023 e notificata il 16/02/2024, pagina 1 di 10 emessa dal Tribunale di Monza nella causa n. R.G. 1949/2022, limitatamente al capo V, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto:
• Determinare il concorso al mantenimento dei figli in capo al resistente in misura non inferiore ad
€500,00 mensili per ciascun figlio, annualmente rivalutabile da luglio 2022, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017.
• Confermare le ulteriori statuizioni
Convocarsi le parti ex art. 473 bis. 38 c.p.c. per tentare la conciliazione in ordine alla questione sorta in merito alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, avente ad oggetto l'autorizzazione
a che il figlio quasi 17 enne, avendo già conseguito il superamento dell'esame teorico che Per_1 consente la guida di veicoli a due ruote sino a 125 cc (All. 5), possa condurre detti mezzi. In assenza di accordo, sentito il minore, autorizzarsi detta attività, assumendo i provvedimenti più idonei avuto riguardo all'interesse del minore.
• Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e Cpa come per legge.
In via istruttoria, si chiede
- Interrogatorio formale del sig. sui capitoli in seguito articolati e se ritenuto a mezzo CP_1 testimonianza della Signora : Testimone_1
a) vero che la figlia già dai provvedimenti assunti con l'udienza presidenziale ha trascorso Per_2 con il padre discontinuamente i periodi di sua pertinenza, dovendo spesso, per motivi di studio e di frequentazione delle sue amicizie, rimanere nella casa di Lesmo anche nei fine settimana di frequentazione del padre?
b) vero che entrambi i figli hanno trascorso con il padre due settimane durante l'estate 2022 e 2023, a dispetto del provvedimento presidenziale che onerava un periodo di quattro settimane?
- l'ascolto dei minori se ritenuto necessario;
- come già reiterato in sede di precisazione delle conclusioni, nella denegata ipotesi di prove avversarie richieste, si insiste per l'ammissione delle prove contrarie articolate nella memoria ex art.
183 VI c. n.3 c.p.c.
Per parte appellata:
Contrariis reiectis piaccia all' Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, in via preliminare
- Previo ogni opportuno accertamento dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc.
- Dichiararsi inammissibile ed inconferente, eccependo anche la incompetenza funzionale del Giudice adito, l'istanza ex art. 473 bis 38- cpc, per i motivi dedotti in narrativa.
Nel merito
- Rigettarsi tutti i motivi di impugnazione e conseguentemente confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 3082/2023, pubblicata il 28/12/2023 e notificata il 16/02/2024, emessa nella causa n. R.G. 1949/2022
- In via istruttoria, si chiede l'espunzione dei documenti prodotti da controparte sub nr. 2), 3), 4),
l'inammissibilità di capitoli sub a) e b) per i motivi dedotti, e nella denegata ipotesi di ammissione pagina 2 di 10 delle prove richieste da controparte nel giudizio di prime cure, si insta per l'ammissione delle prove richieste in memorie ex art. 183 cpc nr. 2 e 3 e non accolte di parte appellata, dal Tribunale di Monza.
- In ogni caso, si chiede ordine di esibizione ex art 210 cpc a carico di , della Parte_1 documentazione societaria e fiscale della con sede in Cesano Maderno (MB) via Don Luigi Org_1
Viganò 24, ovvero di essere autorizzati a produrre la documentazione posta a fondamento della relazione contabile della dott.ssa dd. 15.4.2024. Per_3
- Con vittoria delle spese di questo secondo grado di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. e hanno contratto matrimonio in data 4.10.2003 a Lissone, optando per Parte_1 CP_1 il regime della separazione dei beni. Dall'unione sono nati (in data 18.9.2007) e Per_1 Per_2
(14.1.2009).
2. Con ricorso depositato in data 7.03.2022 adiva il Tribunale di Monza, chiedendo la Parte_1 separazione, l'affido condiviso dei minori, con il collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita a favore del resistente;
che le fosse assegnata la casa coniugale, comprensiva del rustico annesso alla stessa;
che fosse posto a carico del un contributo al mantenimento dei figli nella CP_1 misura di euro 500,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente esponeva: che la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa di incomprensioni sorte tra i coniugi;
che la casa coniugale era in comproprietà tra le parti e gravata da mutuo con rata mensile di euro 939;
che le spese di gestione dell'immobile ammontavano ad euro 3000 annui, le utenze ad euro 500 mensili e la d euro 427 Per_4 annui;
precisava inoltre di lavorare come pedagogista clinica in libera professione e di essere titolare del 70% della società di cui era anche amministratrice, mentre il restante 30% era intestato, Org_1
a mero titolo fiduciario, al marito che si era trasferito a Veruno in un immobile condotto in locazione e trascorreva alcuni weekend a Lesmo, nel rustico annesso alla casa coniugale.
3. Si costituiva, in data 28.06.2022, il quale, aderendo alla richiesta di separazione CP_1 personale, esponeva che dall'inizio della separazione di fatto si era trasferito nell'ulteriore immobile presente sul terreno ove era situata la casa coniugale, in modo da consentire l'alternanza dei genitori nella gestione dei due figli. Il deduceva altresì di essere un infermiere e di ricoprire ruoli di CP_1 responsabilità, con reddito mensile di circa euro 3.100 per 13 mensilità;
precisava che la moglie, oltre alla partecipazione in godeva dei proventi derivanti dalla attività libero professionale di Org_1
Psicologa, Pedagogista, Consulente Aziendale, Coach, Formatore-Docente, svolta con p. iva, dall'attività di docente universitario, nonché da quella di consigliera comunale;
attestava di aver sempre rimborsato il mutuo sulla casa coniugale, mentre la moglie aveva sempre sostenuto tutte le altre spese del ménage familiare, ivi compresi viaggi e vacanze, entrambi i coniugi avevano due auto aziendali, con tutte le spese a carico di Il resistente concludeva, chiedendo che fosse pronunciata la Org_1 separazione personale, con affido condiviso dei minori e collocamento paritetico presso ciascun genitore;
che la casa familiare (costituita da due immobili distinti ed indipendenti) fosse assegnata ai figli e ad entrambi i genitori, con alternanza paritaria nell'uso delle due abitazioni da parte di entrambi i genitori;
domandava altresì che fosse previsto il mantenimento ordinario diretto dei figli con divisione pagina 3 di 10
al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, domandava che fosse posto a suo carico di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di euro 200/250 mensili per ciascun figlio;
in via ulteriormente subordinata chiedeva, in caso di assegnazione di entrambi gli immobili facenti parte della casa coniugale alla moglie, che fosse previsto il mantenimento ordinario diretto dei figli.
4. In data 06.07.2022, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e dell'ascolto del minori
e il Presidente con ordinanza affidava i figli congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita a favore del padre;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione alla ricorrente dell'importo complessivo di euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnava alla ricorrente la casa coniugale
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