Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2024, n. 1896
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Testo completo
N. R.G. 373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Carla Romana Raineri Presidente relatore dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 373/2023 promossa in grado d'appello
DA
BA IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
Bettinelli e Roberto Macchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gallarate, via A.
Manzoni n. 17, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
EO IO BE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia
Tallarita e Giuseppe Danilo Sulis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Druento (TO),
Via Torino n. 51, giusta procura in atti
APPELLATO
Avente ad oggetto: arricchimento senza causa
pagina 1 di 9
Sulle seguenti conclusioni
Per BA IA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello contrariis reiectis, così giudicare: nel merito in riforma dell'impugnata sentenza n. 1609/2022 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, rigettare le domande formulate dal sig. GI NN NI nei confronti della sig.ra EL BA in quanto destituite di ogni fondamento, per i motivi e le ragioni dedotte nel presente atto, condannando parte appellata alla rifusione delle spese e degli onorari di lite dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede che il Giudice ai sensi dell'art. 210 cpc voglia ordinare all'appellato la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2012/2017.”
Per EO IO BE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in via preliminare:
Dichiarare inammissibile l'atto di appello presentato dalla signora IA BA;
In ogni caso rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1609/2022.
Nel merito:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dalla signora IA BA avverso la sentenza n. 1609/2022 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Nicola Cosentino, in data 24.11.2022.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
***
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. NI GI NN conveniva in giudizio la sig.ra
BA EL innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, esponendo:
- che le parti avevano convissuto more uxorio dal 2007 fino al mese di agosto 2018;
- che in data 15.10.2013, dopo la nascita della prima figlia, i conviventi avevano acquistato in comproprietà al 50% un lotto di terreno edificabile sito in Cassano Magnago via Turati, unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo in corso di costruzione su detto terreno, al prezzo di € 106.000,00 oltre I.V.A;
- che l'attore aveva sostenuto in via pressoché esclusiva l'onere del pagamento di tale importo,
(avendo la convenuta contribuito con soli 15.000 euro), nonché gli ulteriori cospicui esborsi
pagina 2 di 9
destinati a finanziare il completamento dell'edificio, per un ammontare complessivo di euro
119.195,85.
Concludeva, pertanto, domandando la condanna della (ormai ex) convivente alla restituzione di detto importo, oltre ad ulteriori euro 20.804,15 a titolo di retribuzione del tempo dedicato dall'attore “al coordinamento ed al monitoraggio dei lavori”, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva la sig.ra EL contestando le avverse pretese e deduzioni ed assumendo che le erogazioni dell'attore dovevano qualificarsi in termini di donazioni indirette, ovvero di adempimento di obbligazioni naturali, come tali non soggette a ripetizione.
A seguito dell'espletamento di CTU volta a determinare il valore economico delle attribuzioni patrimoniali conseguite dalla sig.ra EL, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1609/2022, riteneva provati, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., tutti gli esborsi sostenuti dall'attore in favore della convenuta (ad eccezione di quello quantificato in euro 20.804,15 per il tempo speso nella progettazione dell'immobile), qualificandoli quali indebiti arricchimenti (non reputando configurabile né uno spirito di liberalità né, data l'elevata entità degli importi, un adempimento di obbligazioni naturali) e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 119.192,81 (pari alla metà dei predetti esborsi), oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la sig.ra EL con tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo ed il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell'art 2041 c.c. senza tenere in debita considerazione che la sig.ra
EL, dopo la nascita del secondo figlio, aveva rinunciato, d'accordo con il sig. NI, al proprio lavoro di agente di commercio per dedicarsi interamente alla cura della casa e alla crescita dei figli. Il sig. NI, dunque, avrebbe “volutamente disposto in favore della sig.ra EL BA
l'intestazione della metà della casa in ragione della rinuncia all'attività lavorativa dalla stessa attuato al fine di poter accudire la prole” (testuale appello pag. 5). Si tratterebbe, dunque, di atti di liberalità o adempimenti di obbligazioni naturali, peraltro proporzionati alle condizioni patrimoniali dell'appellato che percepirebbe, secondo le allegazioni della sig.ra EL, un reddito annuo di 120.000,00 euro;
circostanza che, tuttavia, l'odierna appellante non ha potuto dimostrare, avendo il giudice immotivatamente disatteso la richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi del sig. NI nel periodo di interesse (richiesta formulata ai sensi dell'art 210 c.p.c. dalla sig.ra EL sin dalla pagina 3 di 9
comparsa di costituzione). In ogni caso, la proporzionalità delle somme erogate dal sig. NI rispetto alle sue condizioni economico-patrimoniali emergerebbe, all'evidenza, dalla circostanza per cui
l'odierno appellato non avrebbe fatto ricorso ad alcun tipo di prestito bancario per sostenere gli esborsi oggetto di causa.
Con il terzo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha compensato, nemmeno parzialmente, le spese di lite e di CTU, nonostante il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la condanna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Carla Romana Raineri Presidente relatore dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 373/2023 promossa in grado d'appello
DA
BA IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano
Bettinelli e Roberto Macchi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Gallarate, via A.
Manzoni n. 17, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
EO IO BE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia
Tallarita e Giuseppe Danilo Sulis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Druento (TO),
Via Torino n. 51, giusta procura in atti
APPELLATO
Avente ad oggetto: arricchimento senza causa
pagina 1 di 9
Sulle seguenti conclusioni
Per BA IA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello contrariis reiectis, così giudicare: nel merito in riforma dell'impugnata sentenza n. 1609/2022 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, rigettare le domande formulate dal sig. GI NN NI nei confronti della sig.ra EL BA in quanto destituite di ogni fondamento, per i motivi e le ragioni dedotte nel presente atto, condannando parte appellata alla rifusione delle spese e degli onorari di lite dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede che il Giudice ai sensi dell'art. 210 cpc voglia ordinare all'appellato la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2012/2017.”
Per EO IO BE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in via preliminare:
Dichiarare inammissibile l'atto di appello presentato dalla signora IA BA;
In ogni caso rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1609/2022.
Nel merito:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dalla signora IA BA avverso la sentenza n. 1609/2022 emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Nicola Cosentino, in data 24.11.2022.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.”
***
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. NI GI NN conveniva in giudizio la sig.ra
BA EL innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, esponendo:
- che le parti avevano convissuto more uxorio dal 2007 fino al mese di agosto 2018;
- che in data 15.10.2013, dopo la nascita della prima figlia, i conviventi avevano acquistato in comproprietà al 50% un lotto di terreno edificabile sito in Cassano Magnago via Turati, unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo in corso di costruzione su detto terreno, al prezzo di € 106.000,00 oltre I.V.A;
- che l'attore aveva sostenuto in via pressoché esclusiva l'onere del pagamento di tale importo,
(avendo la convenuta contribuito con soli 15.000 euro), nonché gli ulteriori cospicui esborsi
pagina 2 di 9
destinati a finanziare il completamento dell'edificio, per un ammontare complessivo di euro
119.195,85.
Concludeva, pertanto, domandando la condanna della (ormai ex) convivente alla restituzione di detto importo, oltre ad ulteriori euro 20.804,15 a titolo di retribuzione del tempo dedicato dall'attore “al coordinamento ed al monitoraggio dei lavori”, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva la sig.ra EL contestando le avverse pretese e deduzioni ed assumendo che le erogazioni dell'attore dovevano qualificarsi in termini di donazioni indirette, ovvero di adempimento di obbligazioni naturali, come tali non soggette a ripetizione.
A seguito dell'espletamento di CTU volta a determinare il valore economico delle attribuzioni patrimoniali conseguite dalla sig.ra EL, il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1609/2022, riteneva provati, anche in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., tutti gli esborsi sostenuti dall'attore in favore della convenuta (ad eccezione di quello quantificato in euro 20.804,15 per il tempo speso nella progettazione dell'immobile), qualificandoli quali indebiti arricchimenti (non reputando configurabile né uno spirito di liberalità né, data l'elevata entità degli importi, un adempimento di obbligazioni naturali) e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 119.192,81 (pari alla metà dei predetti esborsi), oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la sig.ra EL con tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo ed il secondo motivo, parte appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell'art 2041 c.c. senza tenere in debita considerazione che la sig.ra
EL, dopo la nascita del secondo figlio, aveva rinunciato, d'accordo con il sig. NI, al proprio lavoro di agente di commercio per dedicarsi interamente alla cura della casa e alla crescita dei figli. Il sig. NI, dunque, avrebbe “volutamente disposto in favore della sig.ra EL BA
l'intestazione della metà della casa in ragione della rinuncia all'attività lavorativa dalla stessa attuato al fine di poter accudire la prole” (testuale appello pag. 5). Si tratterebbe, dunque, di atti di liberalità o adempimenti di obbligazioni naturali, peraltro proporzionati alle condizioni patrimoniali dell'appellato che percepirebbe, secondo le allegazioni della sig.ra EL, un reddito annuo di 120.000,00 euro;
circostanza che, tuttavia, l'odierna appellante non ha potuto dimostrare, avendo il giudice immotivatamente disatteso la richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi del sig. NI nel periodo di interesse (richiesta formulata ai sensi dell'art 210 c.p.c. dalla sig.ra EL sin dalla pagina 3 di 9
comparsa di costituzione). In ogni caso, la proporzionalità delle somme erogate dal sig. NI rispetto alle sue condizioni economico-patrimoniali emergerebbe, all'evidenza, dalla circostanza per cui
l'odierno appellato non avrebbe fatto ricorso ad alcun tipo di prestito bancario per sostenere gli esborsi oggetto di causa.
Con il terzo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha compensato, nemmeno parzialmente, le spese di lite e di CTU, nonostante il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto la condanna
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