Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 2233
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Testo completo
N. R.G. 118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe DE ROSA Presidente dott.ssa Antonella ALLEGRA Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello ROSSINO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 118/2023 promosso da
, nata il giorno 16.8.69 in Messico, e residente in [...]
Pio La Torre, 57, con il patrocinio dell'Avv. Michele Angelo Lupoi (pec
e AN LV (pec , entrambi del Email_1 Email_2
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Bologna, Via Altabella, 15;
APPELLANTE
Contro nato il giorno 29.1.73 a Imola, e residente in [...]
Repossi, 83, con il patrocinio degli Avv.ti Di Gioia Rita (pec e Email_3
Berselli Carlotta (pec , elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio dell'Avv. Berselli in Bologna, Via Garibaldi, 1,
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1673/2022, del giorno 8 giugno 2022, pubblicata in data 24 giugno 2022.
CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In data 21 aprile 2020 proponeva ricorso, avanti al Tribunale Parte_1
di Bologna, per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Messico e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bologna.
Deduceva che dall'unione matrimoniale erano nati i due figli (1.10.2000), e (13.6.02) e Per_1 Per_2
che i coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale di
Bologna il 27.12.17.
Le condizioni prevedevano in particolare, quanto ai figli ancora minorenni, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
concordavano poi il calendario delle visite padre/figli.
Quanto al contributo al mantenimento veniva fissato in euro 450,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della maggiore età e comunque dell'autosufficienza economica;
si prevedeva inoltre il contributo paterno al 50% delle spese straordinarie. I coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti.
Con il ricorso per la cessazione degli effetti civili, , oltre a formulare la Parte_1
domanda relativa allo scioglimento del vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia (ancora minore) con collocazione presso la madre;
che i tempi di visita e permanenza con il padre Per_2
venissero autonomamente stabiliti;
che il padre corrispondesse la somma di euro 1.300,00 per il mantenimento dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie. Formulava infine richiesta di assegno di mantenimento per sé per l'importo di euro 500,00, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Concludeva per la vittoria delle spese, competenze ed onorari.
Le conclusioni venivano formulate sulla base delle seguenti allegazioni: i figli non avevano mai trascorso con il padre i periodi di permanenza pattuiti in sede di separazione;
le esigenze della prole erano mutate in ragione dell'età;
la non era più in grado, con il proprio stipendio di circa Pt_1
960,00 euro al mese (cui sottrarre 700,00 euro per il canone di locazione), di garantire un idoneo contributo al mantenimento dei minori (anche in considerazione del mantenimento diretto). Quanto all'assegno di mantenimento per sé allegava di aver rinunciato alla crescita lavorativa per scelta del marito.
All'esito della fase presidenziale, non essendosi costituito il resistente, il Tribunale, non rinvenendo variazioni significative rispetto alle condizioni di separazione confermava quanto concordato dai coniugi.
Solo successivamente, in data 25 gennaio 2021 – conclusasi la fase presidenziale - si costituiva
che, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si opponeva alla CP_1
richiesta di aumento dell'importo del contributo al mantenimento dei figli nonché alla richiesta di
pagina 2 di 11
corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé.
Il Tribunale, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva
372/2021 del 4.2.21, con la sentenza definitiva 1673/2022 del giorno 8.6.22, pubblicata in data 24.6.22 ha così provveduto:
“1) pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2021 (fermo quanto previsto in fase presidenziale per il pregresso), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese
pagina 3 di 11 straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
2) rigetta la domanda attorea di assegno divorzile;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessive € 4.666,50 per onorari, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Bologna, preliminarmente dato atto che era Per_2
orami divenuta maggiorenne, procedeva a valutare le domande relative al mantenimento della prole;
rilevava in particolare che in entrambi i ragazzi erano presenti disturbi psicologici significativi e che non erano da ritenersi economicamente autosufficienti. Valutava poi i redditi dei coniugi concludendo che la media mensile della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe DE ROSA Presidente dott.ssa Antonella ALLEGRA Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello ROSSINO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 118/2023 promosso da
, nata il giorno 16.8.69 in Messico, e residente in [...]
Pio La Torre, 57, con il patrocinio dell'Avv. Michele Angelo Lupoi (pec
e AN LV (pec , entrambi del Email_1 Email_2
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Bologna, Via Altabella, 15;
APPELLANTE
Contro nato il giorno 29.1.73 a Imola, e residente in [...]
Repossi, 83, con il patrocinio degli Avv.ti Di Gioia Rita (pec e Email_3
Berselli Carlotta (pec , elettivamente domiciliato presso lo Email_4 studio dell'Avv. Berselli in Bologna, Via Garibaldi, 1,
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1673/2022, del giorno 8 giugno 2022, pubblicata in data 24 giugno 2022.
CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale.
pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In data 21 aprile 2020 proponeva ricorso, avanti al Tribunale Parte_1
di Bologna, per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Messico e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bologna.
Deduceva che dall'unione matrimoniale erano nati i due figli (1.10.2000), e (13.6.02) e Per_1 Per_2
che i coniugi erano addivenuti alla separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale di
Bologna il 27.12.17.
Le condizioni prevedevano in particolare, quanto ai figli ancora minorenni, l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre;
concordavano poi il calendario delle visite padre/figli.
Quanto al contributo al mantenimento veniva fissato in euro 450,00 per ciascun figlio fino al raggiungimento della maggiore età e comunque dell'autosufficienza economica;
si prevedeva inoltre il contributo paterno al 50% delle spese straordinarie. I coniugi si dichiaravano economicamente autosufficienti.
Con il ricorso per la cessazione degli effetti civili, , oltre a formulare la Parte_1
domanda relativa allo scioglimento del vincolo, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia (ancora minore) con collocazione presso la madre;
che i tempi di visita e permanenza con il padre Per_2
venissero autonomamente stabiliti;
che il padre corrispondesse la somma di euro 1.300,00 per il mantenimento dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie. Formulava infine richiesta di assegno di mantenimento per sé per l'importo di euro 500,00, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Concludeva per la vittoria delle spese, competenze ed onorari.
Le conclusioni venivano formulate sulla base delle seguenti allegazioni: i figli non avevano mai trascorso con il padre i periodi di permanenza pattuiti in sede di separazione;
le esigenze della prole erano mutate in ragione dell'età;
la non era più in grado, con il proprio stipendio di circa Pt_1
960,00 euro al mese (cui sottrarre 700,00 euro per il canone di locazione), di garantire un idoneo contributo al mantenimento dei minori (anche in considerazione del mantenimento diretto). Quanto all'assegno di mantenimento per sé allegava di aver rinunciato alla crescita lavorativa per scelta del marito.
All'esito della fase presidenziale, non essendosi costituito il resistente, il Tribunale, non rinvenendo variazioni significative rispetto alle condizioni di separazione confermava quanto concordato dai coniugi.
Solo successivamente, in data 25 gennaio 2021 – conclusasi la fase presidenziale - si costituiva
che, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, si opponeva alla CP_1
richiesta di aumento dell'importo del contributo al mantenimento dei figli nonché alla richiesta di
pagina 2 di 11
corresponsione dell'assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé.
Il Tribunale, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva
372/2021 del 4.2.21, con la sentenza definitiva 1673/2022 del giorno 8.6.22, pubblicata in data 24.6.22 ha così provveduto:
“1) pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 300,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da gennaio 2021 (fermo quanto previsto in fase presidenziale per il pregresso), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese
pagina 3 di 11 straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
2) rigetta la domanda attorea di assegno divorzile;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in complessive € 4.666,50 per onorari, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Bologna, preliminarmente dato atto che era Per_2
orami divenuta maggiorenne, procedeva a valutare le domande relative al mantenimento della prole;
rilevava in particolare che in entrambi i ragazzi erano presenti disturbi psicologici significativi e che non erano da ritenersi economicamente autosufficienti. Valutava poi i redditi dei coniugi concludendo che la media mensile della
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