Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 10

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 10
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Causa n. 959/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott.ssa Desirè Perego Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n. 959/2022 R.G. promosso da:
TT SI quale figlio e unico erede di OL IA AN, a sua volta sorella e unica erede di OL IG, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Alessio presso lo studio del quale a AR, in Corso Cavour n. 2 è elettivamente domiciliato appellante in riassunzione
contro
AN ED S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Martinez e Alberto Merlo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale di quest'ultimo appellata in riassunzione
e contro
FR GERARDO
appellato contumace
Oggetto: operazioni di investimento, dolo del promotore finanziario, concorso di colpa

1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per RI SI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di ZI con ordinanza n. 15046/202 2 del 1 3.04.2022, pubblicata l'11.05.22:
- Acclarare l'insussistenza, nel caso in esame, dell'applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c. e, conseguentemente:
- Dichiarare la responsabilità solidale di AN AN s.p.a. e AN RA con riferimento alle somme che quest'ultimo ha sottratto a CO IG per un importo complessivo di €
78.193,54;

- Dichiarare tenuti e condannare in via solidale AN AN s.p.a. e AN RA al pagamento a favore di RI SI, quale erede legittimo di CO IG, della somma di €
78.193,54, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data dei singoli fatti distrattivi, detratto quanto già pagato da AN AN a CO IG in forza delle sentenze di primo e secondo grado.
Con vittoria integrale delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado, oltre che del giudizio di ZI e del presente giudizio di riassunzione”.
Per AN AN S.p.a.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, per tutti i motivi esposti e come meglio, rigettare le avverse domande di condanna nei riguardi di AN AN S.p.A., confermando la sentenza n.
234/2017 emessa dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in data 10.01.2017 e depositata in data 30.7.2017, nella parte in cui ha accertato la concorrente responsabilità del creditore IG. CO, nella misura percentuale del 40% (e/o in subordine, per una percentuale minore) della somma indebitamente sottratta all'attore, anche sotto il profilo di cui all'art. 1227, 2^ comma, c.c.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario di legge (15%) sui diritti e sugli onorari e gli altri accessori (CPA e IVA).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Le domande svolte in giudizio dalle parti e la sentenza di primo grado.

Con atto di citazione ritualmente notificato IG CO conveniva in giudizio AN RA e
AN AN esponendo (1) di aver stipulato il contratto di c/c online n. 001 506202 presso
AN AN S.p.A. e di essere stato seguito e consigliato negli investimenti tra il 2002 ed il
2008 dal family banker RA AN, legato alla banca da un contratto di agenzia;
(2) che nel
2008 era venuto a conoscenza, tramite presa visione degli estratti conto comunicati dalla AN, che il
AN si era appropriato del codice di accesso al c/c online e con plurime operazioni aveva distratto il denaro ivi depositato per un importo complessivo di € 78.193,54;
(3) di aver contattato il AN che gli aveva confessato di aver indebitamente sottratto dal conto corrente la somma sopra indicata,
2
precisando di avergli nel corso degli anni consegnato degli estratti conto falsi;
(4) che sulla base di tali fatti, AN AN aveva interrotto ogni rapporto di collaborazione con il proprio family banker.
IG CO chiedeva, quindi, la condanna di AN AN S.p.A. e RA AN
(quest'ultimo rimasto contumace in tutti i gradi di giudizio), in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subìti quantificati nella somma di € 78.193,54, e dei danni non patrimoniali nella misura di
€ 15.000,00.
AN AN S.p.A. si costituiva tempestivamente in giudizio formulando domanda riconvenzionale di manleva nei riguardi del convenuto RA AN e chiamando in causa quale terzo CI ZU, che assumeva essere fideiussore del AN, da cui chiedeva, parimenti, di essere manlevata. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree evidenziando di aver puntualmente inviato al correntista gli estratti conti trimestrali, da cui era chiaramente possibile controllare analiticamente tutte le operazioni effettuate sul conto stesso, e che costui aveva omesso di verificare le operazioni in conto corrente ed anche di curare che nessuno avesse accesso alle sue password e ai codici di accesso al conto in line.
La ZU costituendosi in giudizio disconosceva le sottoscrizioni della garanzia fideiussoria prodotta da AN AN, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dalla banca.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale accoglieva in parte la domanda di risarcimento dei danni formulata in giudizio dal CO;
riconosciuto, infatti, un suo concorso di colpa nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., il Giudice condannava il AN e AN AN in solido tra loro (in applicazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 31 TUF) a risarcire al CO il 60% del danno patrimoniale subito, così per € 46.916,12, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.
Venivano rigettate le domande di manleva formulate in giudizio da AN AN sia nei confronti di CI ZU – avendo la CTU grafologica disposta in corso di causa concluso per
l'apocrifia della firma in calce alla fideiussione (solo) apparentemente a lei riferibile – ed anche nei confronti di RA AN.


2. La sentenza di appello.

Avverso tale sentenza proponevano appello in via principale IG CO ed in via incidentale
AN AN;
all'esito del giudizio, in cui il AN era rimasto contumace e che non aveva avuto ad oggetto le domande relative alla posizione della ZU, si concludeva con la conferma della sentenza di primo grado in punto di concorso di colpa del CO e applicazione dell'art. 1227 co. 1
c.c.
e della conseguente determinazione del quantum risarcitorio, con riforma, tuttavia, della data di decorrenza degli interessi che anziché dalla data della domanda giudiziale, venivano fatti decorrere dai singoli fatti distrattivi.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto da AN AN veniva accolta la domanda di manleva di quest'ultima formulata nei confronti del AN (su tale capo della sentenza, non oggetto di ricorso in ZI, si è formato il giudicato).
3

3. Il giudizio di legittimità.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per ZI IG CO dolendosi - con un unico motivo - della violazione degli artt. 1227, 1832, 2049 e 31 TUF per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la sua concorrente responsabilità nella causazione del danno patrimoniale subito in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dal AN.
Il ricorrente sosteneva, infatti, che non potesse desumersi alcuna sua collusione col consulente finanziario né un'acquiescenza alla sua condotta dal mero mancato controllo degli estratti conto e che una sua responsabilità concorrente dovesse escludersi atteso che il AN gli aveva periodicamente esibito estratti conto falsi (doc. 4 CO).
Si costituiva AN AN chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
Con ordinanza n. 15046/2022 pubblicata in data 11.05.2022 la Corte di ZI accoglieva il ricorso così argomentando (pag. 3 e ss.): “[…] il motivo è fondato;
- la quantificazione del danno che la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi