Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2024, n. 4196
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. NT Perinelli – Presidente dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo – Consigliere all'udienza del 12 giugno 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4980 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a. (c.f. 01329510158), elettivamente domiciliata in Roma, Via Lungotevere Flaminio n. 76, presso lo studio dell'avv. Antonella Carnevali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - appellante principale
e AC TA (c.f. MRCTCR36130F501Q), nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Rieti, Via dei Gerani n. 8, presso lo studio dell'avv. Gioia Sambuco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
– appellante incidentale e NA KA (c.f. [...]), nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Lungotevere Flaminio n. 76, presso lo studio dell'avv. Antonella Carnevali, che la rappresenta e difende giusta procura in atti – appellante incidentale e CE RU (c.f. [...]) nata a [...] il [...], CE NI (c.f. [...]) nato a [...] il 1° dicembre 1934, CE LL (c.f. [...]) nato a [...] il [...], CE BE (c.f. [...]) nata a [...] il [...] e IU SA (c.f. [...]) nata a [...] il 9
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dicembre 1987, in qualità di eredi di CE DD, elettivamente domiciliati in Rieti, Via Capelletti n. 1, presso lo studio dell'avv. Silvia Cifone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti – appellanti incidentali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, TO NI s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 289/2018 emessa dal Tribunale ordinario di Rieti e pubblicata il 12/06/2018, resa nel giudizio di primo grado avente ad oggetto le cause riunite promosse rispettivamente da PA DD e RC AN nei confronti di essa odierna appellante e di ON TI
§ 1.1 – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come di seguito riportato.
<< Si danno per riportati e trascritti in questa sede gli atti introduttivi del giudizio
poiché già noti alle parti e si dà atto che parte attrice PA DD ha concluso in citazione chiedendo di volere – ritenuta la esclusiva responsabilità di ON TI nella causazione dell'incidente mortale per cui è causa, condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli morali, biologici ed esistenziali, subiti e subendi sia iure proprio che iure hereditatis, ammontanti ad € 342.300,00 o a quella diversa misura che nel corso del giudizio risulterà di ragione e di giustizia o subordinatamente da determinarsi secondo equità, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio da corrispondersi da parte della compagnia assicuratrice anche ultra massimale;
che parte convenuta TO NI s.p.a. ha concluso nella comparsa chiedendo di volere riunire il presente procedimento, attesa la parziale connessione oggettiva e soggettiva, con il giudizio n. 284/11 pendente innanzi al medesimo magistrato e promosso da RC AN – altro erede di RC GO;
nel merito – accertata la condotta anormale ed imprevedibile del pedone ed il conseguente comportamento colposo di GO RC, unico responsabile nella determinazione dell'evento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. – di volere rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in via subordinata, accertato il grado di incidenza causale della condotta del pedone nella causazione del sinistro e produzione dell'evento ed il relativo concorso di colpa, limitare il risarcimento nella misura che risulterà di giustizia, in ogni caso, di volere limitare l'eventuale totale risarcimento agli eredi entro il massimale di polizza. Con vittoria delle spese di lite;
che l'attore RC AN nell'atto di citazione ha concluso chiedendo al Tribunale di volere accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig.ra ON TI, conducente e proprietaria del veicolo Opel Corsa tg. DH 700 PF nella causazione del sinistro mortale per cui è causa;
per l'effetto, condannare in solido tra loro i convenuti ON TI e la TO NI a risarcire al sig. AN
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RC, iure proprio e iure hereditatis, tutti i danni subiti e subendi a causa dell'incidente avvenuto in data 5.3.2010, indicati complessivamente in € 128.0000,00
o altra somma che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi subordinatamente secondo equità, oltre interessi di legge e rivalutazione delle somme dal dì del sinistro al giorno dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite;
che la convenuta ON TI non si è costituita nel giudizio nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione ed è stata pertanto dichiarata contumace;
che la causa – previa riunione tra i procedimenti singolarmente proposti dagli attori PA e RC sussistendo ragioni di parziale connessione soggettiva ed oggettiva
– è stata istruita mediante acquisizione della documentazione rispettivamente allegata dalle parti, della prova orale e di CTU medico legale al fine della determinazione dei danni ed è stata decisa all'esito della concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali>>.
§ 1.2 – L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
B) a titolo di danno non patrimoniale iure proprio anche da perdita del rapporto parentale, € 186.816,61 in favore di PA DD ed € 59.984,375 in favore di RC AN oltre, su dette somme, - previa devalutazione di dette somme al momento del sinistro – alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dell'infortunio alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre ai soli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
rigetta le ulteriori domande risarcitorie avanzate dagli attori;
condanna ON TI e TO NI s.p.a. in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore degli attori, in solido, in complessivi € 21.387,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 3375,00 per la fase di studio,
€ 2227,00 per la fase introduttiva, € 9950,00 per la fase istruttoria ed € 5870,00 per la fase decisoria) oltre che in € 984,9 a titolo di spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
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condanna ON TI e TO NI, in solido, al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto>>.
§ 1.3 – La decisione è motivata come di seguito riportato.
Occorre pertanto di seguito evidenziare nei punti salienti le risultanze peritali acquisite nel corso del procedimento penale richiamato dalle parti e gli altri documenti istruttori richiamati dallo stesso perito ed allegati agli atti quali, segnatamente, il verbale di sopralluogo dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla conducente/danneggiante ON TI.
Il perito d'ufficio ing. Marco Scipioni chiamato ad accertare la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità nella sua causazione – nella perizia depositata su richiesta del P.M. presso la Procura della Repubblica in data 23.7.2010 (allegata ai fascicoli attorei) ha accertato e concluso come segue: “la ricostruzione più compatibile con l'indagine tecnica fatta è la seguente: alle ore 11,45 circa del giorno 5 marzo 2010 ON TI alla guida dell'autovettura Opel Corsa tg. DH 700 PF percorreva la località S. AN con direzione di marcia via S.AN, Giunta all'intersezione tra le vie anzidette, effettuava manovra di svolta a destra e si immetteva su via S.AN. Tale manovra risultava vietata in relazione alla presenza del segnale verticale “divieto di svolta a destra”;
caratterizzata da scarsa visibilità geometrica a causa dello sviluppo altimetrico della strada e della presenza di un muretto di mattoni in tufo. Nonostante ciò, la conducente effettuava lo stesso la manovra di svolta, non si avvedeva della presenza del RC steso sulla strada e lo sormontava con le ruote. In relazione all'investimento, il pedone subiva gravi lesioni e, trasportato nell'immediatezza presso il nosocomio di Monterotondo, decedeva alle ore 13,45 a causa di un politrauma cranio-toraco addominale (…) dall'indagine tecnica effettuata è emerso che – la ON effettuava manovra di svolta a destra su un tratto di strada in cui era presente segnaletica verticale che glielo vietava espressamente;
- le tracce rilevate dalla P.G., l'analisi delle deformazioni rilevate sulla parte inferiore centro destra dell'autovettura, le lesioni riportate dal pedone, sono compatibili con il sormontamento dello stesso da parte dell'autovettura, condotta dalla ON. Il pedone, pertanto, si trovava presumibilmente già a terra nel
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momento in cui sopraggiungeva l'autovettura;
l'andamento altimetrico della strada e la presenza a destra di un muretto in mattoni di tufo occultavano la vista dei conducenti che, provenienti da località S.AN effettuavano manovra di svolta a destra per immettersi su via S.AN. ON avrebbe dovuto intraprendere con più rigore tutte le precauzioni e gli accorgimenti possibili. Alla luce di quanto sopra, si può affermare che la condotta di guida della ON è risultata viziata da
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