Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2024, n. 3928

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2024, n. 3928
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3928
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. G R Presidente est. dott. F D V A Consigliere dott. B M S Consigliere all'esito dell'udienza del 14.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2838 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020 , vertente
T R A
, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avvocati Parte_1
B S e M T giusta delega depositata telematicamente, nel fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 123
Appellante
E
rappresentata e difesa, dall'avv. D F, Controparte_1
giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma, Rep. n. 54368, Racc. Per_1
n. 15494, registrato in Roma l'11 settembre 2020, in copia, elettivamente dom.to come in atti
Appellato
Oggetto:- Appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma - sezione
Lavoro n. 1993/2020, depositata il 26/02/2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7057/2018, notificato CP_1


il 2.9.2018, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 221.633,75 a titolo di retribuzione Parte_1
maturate dal settembre 2007, in forza della sentenza n. 2609/2018 della Corte
d'Appello di Roma che accertava la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato a far data dal 8.1.2001, con diritto all'inquadramento nella categoria E del CCNL . CP_1
A sostegno dell'opposizione, , precisato che la sentenza d'appello su citata era CP_1
stata impugnata, chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato della stessa;
inoltre deduceva l'inammissibilità della domanda monitoria, sul presupposto che la pronuncia giurisdizionale, titolo della richiesta monitoria, aveva natura di mero accertamento e che, avendo , in CP_1 esecuzione della citata sentenza, provveduto all'immediato ripristino del rapporto, nulla era dovuto alla per il periodo pregresso, in assenza della prestazione Parte_1
e/o di una formale offerta della prestazione lavorativa. Infine contestava il quantum richiesto, rilevando che la aveva computato le spettanze retributive sulla Parte_1
scorta di un contratto di lavoro full time, quando invece il contratto era un part time al 69%;
sicchè la somma eventualmente il dovuto sarebbe stato pari ad €
167.775,50.
Si costituiva la avversando l'opposizione della quale ha chiesto il rigetto. Parte_1
Con la sentenza gravata il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Si legge nella sentenza gravata <Dalla documentazione depositata in atti emerge che con ricorso depositato nel settembre 2007, la (ed altri), premesso di Parte_1
aver lavorato dal gennaio 2001 al 13.7.2002 per pur essendo formalmente CP_1
Cont dipendente da assumendo l'illiceità dell'appalto, chiedeva accertarsi
l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo interminato con a decorrere dal CP_1
2001, con condanna della società al ripristino funzionale del rapporto. Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e la Corte d'Appello, successivamente adita, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava nulli i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado. Con successivo ricorso depositato nel 2013, la (ed altri), Parte_1
riproponeva la domanda e la Corte d'Appello con sentenza n. 2609/2018, in riforma della pronuncia di primo grado – che aveva rigettato la domanda attorea
– dichiarava l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 8.1.2001, con diritto all'inquadramento nella categoria E. La sentenza suddetta, in forza della quale la ha agito in Parte_1
monitorio, non contiene alcuna statuizione di condanna al pagamento di differenze retributive e/o risarcimento del danno, stante anche l'assenza di ogni domanda sul punto da parte della lavoratrice.
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