Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2024, n. 1200
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Testo completo
N. R.G. 951/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1032/2023, estensore dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 14/12/2023 promossa da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in C.SO MONFORTE, 15 MILANO presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
PE OC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GARATTTONI GIANFRANCESCO e dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO, 134 RIMINI, presso i difensori APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 1032/23 pubblicata in data 24 marzo 2023 (RG n. 11421/22) e non notificata, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa: In via preliminare:
- dichiarare improcedibile il ricorso avversario ai sensi dell'art. 443 c.p.c.;
Nel merito: 1) respingere il ricorso proposto dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) in via subordinata, dichiarare prescritta la richiesta del Dott. Locatelli di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa, per il periodo precedente al 21.2.2018 ovvero confermare il periodo precedente al 21.2.2013;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.1032/2023 pubblicata il 24.03.2023 NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio DA DISTRARRE A FAVORE DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1032/2023 il Tribunale di Milano, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, ha parzialmente accolto il ricorso del dott. Locatelli, condannando la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti, nei limiti della prescrizione decennale, richiamando integralmente le motivazioni delle pronunce della Cassazione nn. 31875/18, 423/19, 2453/23.
Ha proposto appello la Cassa di Previdenza sulla base di tre motivi: con una prima censura ha lamentato la “Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC, le Delibere della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013;
l'art. 29 Reg. Unitario e con la Delibera del 29.11.2017;
violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007);
violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”);
violazione dell'art. 3, Cost.;
violazione dell'art. 23, Cost;
violazione dell'art. 38, Cost.”. Con il secondo motivo lamenta la “Violazione art.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1032/2023, estensore dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 14/12/2023 promossa da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in C.SO MONFORTE, 15 MILANO presso i difensori
APPELLANTE CONTRO
PE OC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GARATTTONI GIANFRANCESCO e dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in C.SO D'AUGUSTO, 134 RIMINI, presso i difensori APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 1032/23 pubblicata in data 24 marzo 2023 (RG n. 11421/22) e non notificata, per l'effetto, per i motivi di cui in narrativa: In via preliminare:
- dichiarare improcedibile il ricorso avversario ai sensi dell'art. 443 c.p.c.;
Nel merito: 1) respingere il ricorso proposto dall'avversario perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
2) in via subordinata, dichiarare prescritta la richiesta del Dott. Locatelli di restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa, per il periodo precedente al 21.2.2018 ovvero confermare il periodo precedente al 21.2.2013;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla CNPADC e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n.1032/2023 pubblicata il 24.03.2023 NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio DA DISTRARRE A FAVORE DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 1032/2023 il Tribunale di Milano, disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esaurimento della fase amministrativa, ha parzialmente accolto il ricorso del dott. Locatelli, condannando la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti, nei limiti della prescrizione decennale, richiamando integralmente le motivazioni delle pronunce della Cassazione nn. 31875/18, 423/19, 2453/23.
Ha proposto appello la Cassa di Previdenza sulla base di tre motivi: con una prima censura ha lamentato la “Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del
“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC, le Delibere della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013;
l'art. 29 Reg. Unitario e con la Delibera del 29.11.2017;
violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007);
violazione dell'art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
violazione dell'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”);
violazione dell'art. 3, Cost.;
violazione dell'art. 23, Cost;
violazione dell'art. 38, Cost.”. Con il secondo motivo lamenta la “Violazione art.
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