Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2024, n. 1410
Sentenza
20 dicembre 2024
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20 dicembre 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 275 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA PE CI (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste 50, presso lo studio dell'AVV. GIUSEPPINA ANGELA TURANO, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione in appello appellante e
I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587 – P.IVA 02121151001), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale I.N.P.S.), con gli avv.ti Caterina Battaglia, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Marcello Carnovale, FR Muscari Tomaioli e Silvia Parisi dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, Rep. n.37590 del 23.1.2023 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <in riforma dell sentenza n. pubblicata il del tribunale civile di cosenza sezione lavoro e previdenza resa a termine giudizio iscritto al rg.>1. AMMETTERE: nella forma ed ACCOGLIERE nel merito il presente ricorso in appello;
2. ACCERTARE E DICHIARARE: il diritto di parte appellante a vedersi riconosciuto il numero di giornate dichiarate, ovvero di un totale di 101 giornate di lavoro per l'anno 2017, un totale di 102 giornate per l'anno 2018, un totale di 102 giornate per l'anno 2019 e un totale di 100 giornate per l'anno 2020, per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
3. ORDINARE: all'INPS di revocare il provvedimento con il quale sono state disconosciute e/o cancellate alla ricorrente le giornate di lavoro per l'anno
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2017-2018-2019 in riferimento all'elenco del Comune di Roggiano Gravina e per l'anno 2020 in riferimento all'elenco del Comune di San Marco Argentano;
4. CONDANNARE: l'INPS all'immediata iscrizione dell'appellante negli elenchi nominativi;
5. DICHIARARE come non dovuti i rimborsi delle somme eventualmente richieste per presunti indebiti;
6. CONDANNARE: infine, l'Istituto convenuto, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore maggiorate ex art. 4 comma 1-Bis del DM Giustizia n. 37/2018 in considerazione del fatto che il detto professionista, in corso di causa, ha depositato telematicamente i propri scritti difensivi avendo cura di adottare particolari tecniche di redazione tali da agevolare la consultazione e la fruizione al Magistrato e alle altre parti del processo. >>;
per l'appellato: <re la sentenza impugnata con condanna alle spese legali anche del presente grado di giudizio>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, rigetta il ricorso di PE LU, finalizzato a fare accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2017/2000, per l'attività lavorativa espletata presso l'azienda agricola di LI CE, alla luce delle seguenti argomentazioni: <con ricorso depositato il febbraio e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ha convenuto giudizio l premesso di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune residenza esponeva che con provvedimento ricevuto le comunicava cancellazione delle giornate lavoro agricolo prestato anni a seguito disconoscimento suo rapporto societ semplice agricola napoli vincenzo inoltre avere esperito amministrativo avverso tale rimasto senza esito. tanto affermava aver lavorato nel periodo causa alle dipendenze della stato retribuita come da buste paga allegate documentazione comprova svolgimento attivit lavorativa donde diritto ad ottenere reiscrizione per gli oggetto nonch non restituire prestazioni percepite ove eventualmente pretese dall si costitutiva eccependo preliminarmente decadenza merito sua infondatezza alla luce degli esiti accertamenti ispettivi condotti nei confronti dell vincenzo. ritenuta matura decisione sulla base atti stata decisa all udienza dal deposito telematico note trattazione>2
scritta) mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della camera di consiglio. Preliminarmente, il ricorso è ammissibile non essendo parte ricorrente incorsa in decadenza avendo proposto tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione (decadenza rilevabile anche d'ufficio;
cfr. Cass. sent. n. 9622/2015). Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, - è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”. (così Cass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813). A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595;
Cass., 21 aprile 2001 n. 5942;
Cass., 8 novembre 2003 n. 16803;
Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393;
Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso
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alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.;
cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528). È altresì noto che l'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011 ha introdotto rilevanti novità in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, prevedendo, in particolare, la notifica degli stessi mediante pubblicazione, avente valore ad ogni effetto di legge, sul sito internet dell'Istituto. Tuttavia, nel caso di specie, rilevano le modifiche introdotte dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha disposto: «[a]ll'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS” a "di variazione” sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità” e il terzo periodo è soppresso». La novella normativa ripristina, dunque, la notifica mediante comunicazione individuale al lavoratore agricolo del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale e tale novella trova applicazione con decorrenza dal 23 luglio 2020 (data di pubblicazione del