Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2024, n. 4286
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Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA FAMIGLIA E MINORI così composta: Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel. Dott.ssa Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n 51138/2022 rgvg, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n 60/2022 del Tribunale di Roma e pendente
FRA
e , con il patrocinio degli Parte_1 Controparte_1
Avvti Roberta Quercioli ed Enrico Pincione presso i quali sono elettivamente domiciliati, per procura in atti
APPELLANTI
E
, con il patrocinio dell'Avv Gennaro Contardi presso il quale è CP_2 elettivamente domiciliata, per procura in atti
APPELLATA
E
, in persona del Presidente pt, con il patrocinio dell'Avv Claudia Ruperto CP_3 in forza di procura per Notar di Roma del 23/1/2023, elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' in Roma, Via Beccaria CP_3
n 29
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n 60/2022 del Tribunale di Roma
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza n 60/2022, il Tribunale di Roma ha
. ripartito la pensione di reversibilità di PEona_2
(deceduto il 6/11/2018) fra , ex coniuge, e , CP_2 Parte_1 coniuge superstite, nella misura rispettivamente del 35% e del 65% (ricomprendendo in quest'ultima la quota spettante al figlio,
[...]
, nato il [...]), Controparte_1
. onerato l' di provvedere alla ripartizione dalla data della sentenza e CP_3 corrispondere alla gli arretrati dal mese di dicembre 2018 e sino alla CP_2 sentenza,
. condannato e alla rifusione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito da camerale in ordinario, ha segnalato che C
. la ha convissuto con dal 1980 al 1990, anno in cui è CP_2 CP_1 intervenuta la separazione cui ha fatto seguito il divorzio nel 1997, e costui ha nel 1998 contratto nuove nozze con la che non ha dimostrato di Pt_1 avere instaurato una relazione con l sin dal 1991, valutando una CP_1 durata matrimoniale di circa 15 anni per la prima e di 20 anni per la seconda,
. la ha i requisiti previsti dall'art. 9 L. 898/1970 necessari per accedere CP_2 al diritto di percepire una quota di pensione di reversibilità, essendo titolare di assegno divorzile -nella misura di € 2.084 mensili- e non essendo passata a nuove nozze,
. la situazione debitoria dell -euro 420.000- alla trasferita in CP_1 Pt_1 virtù della successione è circostanza giuridicamente estranea per poter inibire alla di percepire quanto ad essa spettante, CP_2
. la mancata adesione della e del figlio alla proposta conciliativa Pt_1 formalizzata ex art. 185 bis c.p.c., proposta cui la ha invece dichiarato CP_2 di voler aderire, induceva a ravvisare la soccombenza dei primi.
Con atto di citazione in appello depositato il 3/6/2022, e Parte_1
hanno impugnato la sentenza, in quanto Controparte_1
. ricostruendo la vicenda, emerge che i) la separazione fra la e il CP_2 defunto è intervenuta a soli dieci anni dalla celebrazione del matrimonio, quanto la prima “decideva di punto in bianco di lasciare il marito e abbandonare il tetto coniugale”, circostanza molto dolorosa per l' CP_1 che si è visto pure costretto ad acquistare un immobile alla , per il quale CP_2 ha pagato il mutuo e costituito ipoteca sulla propria casa, ii) già nell'anno 1992, l instaurava una relazione sentimentale con la deducente e, CP_1
“dopo un lungo periodo di convivenza more uxorio già a far data dal 1993”,
e contraevano matrimonio nell'anno 1998, iii) nel 2001 è CP_1 Pt_1 nato , oggi studente universitario non ancora Controparte_1 economicamente autosufficiente, che è stato cresciuto dalla madre, onde favorire la carriera del marito impiegato presso l'Ambasciata dello Sri Lanka, iv) sebbene l'odierna appellata intrattenesse relazioni stabili (finanche, conseguendo un rilevante lascito testamentario dal defunto compagno GN
, l per lungo tempo ha dovuto corrispondere l'esorbitante Per_3 CP_1 assegno divorzile, assegno del quale non ha chiesto revoca o riduzione, ciò che lo avrebbe indotto a rappresentare la grave posizione debitoria in cui si trovava e per la quale provava profonda vergogna, v) la ha intrapreso CP_2 immediatamente l'esecuzione forzata contro l'ex marito a seguito del mancato pagamento di qualche mensilità il che ha condotto alla sospensione del pagamento dei canoni di locazione da parte del terzo pignorato
[...]
fondamentale fonte di sostentamento del nucleo familiare, vi) CP_5 il 6 novembre 2018, l' decideva di porre fine alla propria esistenza CP_1
e la , appena 7 giorni dopo, introduceva il presente procedimento, vii) CP_2 moglie e figlio apprendevano solo successivamente che, oltre alle somme C dovute alla , era gravato da ingenti debiti di cui oggi, a CP_2 CP_1 seguito della parziale rottamazione, residuano € 429.765,11,
. sono inammissibili gli scritti difensivi depositati nell'interesse della CP_2 in data 15 febbraio 2022 e 7 marzo 2022, nonostante il primo Giudice abbia trattenuto la causa in decisione in data 16 dicembre 2021: peraltro i primi scritti, a dispetto della denominazione “Repliche”, contenevano tutte le difese finali,
. il mancato passaggio a nuove nozze, seppur presupposto imprescindibile della domanda spiegata ex adverso, non è stato documentato dalla controparte, che nulla ha prodotto sul punto,
. il primo Giudice ha ritenuto non provata la convivenza more uxorio C intrattenuta dall'esponente con prima del matrimonio e nel CP_1 contempo non ha ritenuto rilevante la prova orale volta alla relativa dimostrazione, prova dedotta sui seguenti capitoli “1) E' vero che la sig.ra ha conosciuto il sig. nel 1992 e nel 1993 Parte_1 PEona_2 ha iniziato con lui a convivere presso l'immobile sito in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 19;
2) È vero che la sig.ra vive stabilmente e Parte_1 ininterrottamente presso l'immobile di cui sopra dall'anno 1993;
3) È vero che la sig.ra in accordo con il marito, dopo l'inizio della Parte_1 convivenza cessava definitivamente la propria attività di attrice per dedicarsi alla famiglia;
4) È vero che la sig.ra non svolge e non ha mai svolto Pt_1 attività di gallerista d'arte;
5) È vero che l'immobile sito in Roma, Via Villa Sacchetti n. 19 è affetto gravi infiltrazioni derivanti dalla perdita e dal malfunzionamento dell'impianto idrico, che deve essere integralmente sostituito;
6) È vero che la sig.ra è affetta di disturbo post-traumatico Pt_1 da stress causato dal suicidio improvviso del marito”,
. nel valutare “le condizioni economiche dei due aventi diritto”, il Giudice di primo grado ha ritenuto l'esposizione debitoria lasciata dall per CP_1 oltre € 400.000 quale circostanza “giuridicamente estranea” ed ha omesso di considerare che la percepiva già a far data dalla separazione nel Parte_2
1990 e sino al 2018 (per ben 28 anni) l'esorbitante contributo al mantenimento, ix) non era gravata da alcuna spesa alloggiativa vivendo nell'immobile acquistatole dall né da spese per soggetti a carico, x) CP_1
è titolare, pro quota o per l'intero, di 3 unità immobiliari, uno in RO OR (RM) e due in Roma, uno dei quali ereditato dal compagno Parte_3
. quanto alle spese di lite, xi) la proposta conciliativa attribuiva alla CP_2 una quota di pensione pari al 30% ed all'esponente ed al figlio la restante parte del 70%, xii) la dichiarava di accettare, ma contestualmente si CP_2 riservava “di proporre autonomo giudizio relativo all'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità, ai sensi dell'art. 9 bis della legge 1 dicembre 19780, N. 898, così come modificata dalla legge 06 marzo 1987, N.
74”, xiii) la deducente e il figlio non potevano accettare tali condizioni, del tutto disancorate dai criteri di legge e stanti le gravissime condizioni economiche in cui versavano alla luce della più volte menzionata esposizione debitoria, xiv) il Tribunale non ha considerato che la aveva chiesto CP_2 altresì l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità, poi rinunciandovi con dichiarazione resa in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., xv) oltretutto controparte aveva chiesto il 50% della pensione,
. sussistono i presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza, sia la palese fondatezza dei motivi di impugnazione formulati, sia per la documentata grave condizione economica dell'esponente e del figlio, sia per
“le problematiche che emergerebbero in caso di accoglimento dell'impugnazione qualora venisse dato corso al dispositivo di primo grado in ragione dei diversi rapporti di dare-avere tra la GNa – – la CP_2 CP_3 GNa – ed ”. Pt_1 Controparte_1
Ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 60/2022, il rigetto delle domande avverse e la condanna della alla rifusione delle CP_2 spese del doppio grado di giudizio;
in subordine, ha chiesto la rideterminazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla CP_2 in una misura non superiore al 10% e, comunque in quella, anche minore, ritenuta di giustizia, con compensazione delle spese del primo grado e condanna della alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. CP_2
In via istruttoria, ha reiterato le istanze già formulate, in particolare, insistendo per l'ammissione della prova per testi sui capitoli su riportati, con i testi
[...]
residente in [...];
residente in Tes_1 Testimone_2
Roma;
e residenti in [...]. CP_6 CP_7
Costituendosi, la ha dedotto CP_2
. quanto alla eccezione preliminare di inammissibilità degli scritti difensivi, che l'atto