Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2024, n. 672

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2024, n. 672
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 672
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO La Cort e di appel lo di Bari / sezi one 1a ci vil e, ri unit a in cam era di consi glio nell e persone dei s eguenti m agi strati:

1. dott. Maria Mit ola - President e

2. dott. MI e P rencipe - Consigliere relat ore

3. dott. Oronzo P utignano - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l'anno 2022 sot to il numero d 'ordine 785, avent e per oggett o appell o cont ro la s ent enza n. 597/2022, pubbli cat a in data 03/ 03/2022 , del
Tri bunal e di OG a i n composi zione coll egial e ,
T R A
LE I TO no , el ettivam ent e dom ici li ato in OGa all a vi a G. Rosati n. 159 presso e nello studio dell 'avv. M aria Am ali a Lombardi, da cui è rappresent ato e difeso i n vi rtù di mandat o in cal ce al l 'atto di appell o redatt o su documento inform ati co s eparato sott oscritt o digit alm ent e e quivi congiunt o ,
– appellante – E ST OP IE O NC co, MA TR IE O ON, MA TR ET
AR e M ASTR OP IE O NE , rappresent ati e di fesi dall 'avv. C armi ne
Cusano i n vi rtù di mandat o alle liti all egato all a comparsa di costituzione deposit at a i n dat a 04/10/2022,
– appellati – N O N C H É
PROCUR ATORE GENER ALE DELLA REPUBBLIC A PRESSO LA C ORTE DI
APPELLO DI B AR I,
– interventore ex l ege Con provvedim ent o in dat a 07/11/ 2023, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di note scritt e contenent i le sol e ist anze e concl usioni ai sensi dell 'art . 127 ter c.p.c., l a C ort e, preso at to che alm eno una dell e parti costi tuit e aveva precisato l e concl usioni , com e da not e inviat e tel em aticam ente, ris ervava l a causa per l a decisione, a ll'esi to dell a scadenza dei termini assegnat i all e parti per il deposit o dell e com parse concl usional i e dell e memori e di replica ai s ensi del combinato disposto degli art t. 352 comm a 1° e
190 comma 1° c.p.c.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sentenza n. 597/ 2022 , pubblicat a in dat a 03/03/2022 , il Tribunale di OGa in com posi zi one coll egi al e , definiti vamente pronunci ando sul la querela di falso propost a da ST IE O NCco, MA TR ET ON,
ST OP IE O AR na e MA TR IE O NE , eredi di AS OP et ro
TOo, nei confronti di LE I AN oni no , con l 'int ervent o del P.M. presso il
Tri bunal e di OG a , così provvedeva : 1) di chi arava la falsit à del le fi rm e apparent em ent e apposte da M AS OPet ro TOo sull e t avol e proget tuali recant i
i nn. 5, 6, 8, 9 e 10 rel ative al progett o el aborato da LE I TO no per l a
Proc. n. 785/2022 R.G.A.C.C. M.P.


C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- p a g i n a 2 d i 2 4 -
cost ruzi one di 10 villette a schi era sul suolo di propriet à dello stesso
AS OP RO AN oni o e del fratello Mi CH e sit o nel C omune d i OR, firm e indivi duat e nell a rel azione di c.t .u. a firma del la dot t. De S alvia con le sigle x1,
x2, x4, x5 e x6;
2) condannava il convenuto a rimborsare al la part e att ri ce l e spese di lit e, che li quidava i n €. 552,00 per esborsi ed €. 7.000,00 per onorari, oltre spese generali , C.P.A. e I.V.A.;
3) poneva in vi a defi niti va gli oneri perit ali a cari co del convenut o .
Il Giudi ce di pri mo grado , a sost egno della decisione , osservava: «Gli attori, quali eredi di ASOPRO TOo, hanno proposto querela di falso in via principale al fine di far accertare la falsità delle firme apparentemente apposte dal de cuius sulle “tavole progettuali 5-6-7-8-9-10” relative al progetto elaborato dall'ing. TOno LE per la costruzione di 10 villette a schiera sul suolo di proprietà dello stesso ASOPRO TOo e del fratello MIe sito nel Comune di OR. Il convenuto ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della querela di falso per le seguenti ragioni: formazione del giudicato sulla sentenza n. 597/2017 della Corte d'Appello di Bari che ha definito la controversia promossa dall'ing. LE per il pagamento del compenso professionale a lui spettante per l'attività di predisposizione delle stesse tavole progettuali impugnate di falso nel presente giudizio;
inidoneità della procura
ad litem conferita dagli attori querelanti in favore degli avvocati
Cusano e Lama;
inidoneità della scritture private impugnate a rivestire l'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c., presupposto (asseritamente) necessario per l'esperibilità della querela di falso. Orbene, quanto alla dedotta nullità della procura
ad litem rilasciata in favore degli avv.ti Lama e
Cusano, va rilevato che la parte attrice ha depositato idonea procura speciale in favore dei difensori recante la specifica indicazione della natura e dell'oggetto del presente giudizio. Con riguardo invece alla dedotta inammissibilità della querela di falso in relazione al giudicato formatosi sulla sopra citata sentenza d'appello n. 597/2017, vanno richiamati in senso contrario i seguenti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità: a norma dell'art. 395 c.p.c., n. 2, presupposto della revocazione straordinaria è la falsità probatoria dichiarata, sicché la conoscenza meramente soggettiva che la parte abbia avuto della falsità durante il giudizio di merito all'esito del quale il revocando provvedimento è stato emesso non preclude l'esperimento del mezzo revocatorio, non essendo qui invocabile il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sia perché l'istanza di revocazione prescinde dal giudicato, ed è anzi diretta a rescinderlo, sia perché nessuna norma impone alla parte consapevole della falsità di proporre querela di falso in detto giudizio di merito sotto pena di decadenza dalla facoltà di proporre l'istanza di revocazione
(Cass. 10 marzo 1975, n. 875);
avendo lo scopo di privare l'atto fidefacente della sua idoneità alla pubblica fede, con accertamento efficace
erga omnes, la querela di falso può essere proposta in via principale anche se il documento impugnato è stato già prodotto in un diverso giudizio, non essendo previsto alcun obbligo di proporre la querela in via incidentale (Cass. 7 ottobre 2008, n. 24725);
ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela di falso può essere sempre proposta finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, essendo irrilevante che il querelante abbia tacitamente o espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità (Cass.

21 ottobre 2008, n. 25556, Cass. 30.1.2020 n. 2212).
Nel caso di specie, pertanto, la mancata proposizione della querela di falso in via incidentale nel giudizio di merito nel corso del quale sono state prodotte le tavole progettuali oggi impugnate, non osta all'ammissibilità della querela di falso ora proposta in via principale, sussistendo l'interesse giuridico degli attori all'accertamento erga omnes della falsità ai fini di un'eventuale azione di revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c. n. 2.
Peraltro si tratta di scritture private tacitamente riconosciute nel giudizio di merito definito con la sopra citata sentenza d'appello (la Corte d'Appello ha infatti rilevato la tardività del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formulato in quella sede), il che rende necessario, oltre che ammissibile, il ricorso alla querela di falso, che in ogni caso è esperibile anche avverso scritture private prive dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c., non potendo negarsi alla parte interessata la possibilità di perseguire, mediante uno strumento processuale per lei più gravoso, il risultato più ampio e definitivo della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes (e non nei soli riguardi della controparte)
Proc. n. 785/2022 R.G.A.C.C. M.P.
C O R T E D I A P P E L L O D I B A R I / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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(Cass. 15.2.2017 n. 3990). Nel merito va rilevato che il nominato c.t.u. grafologo, all'esito di un meticoloso confronto tra gli originali delle tavole progettuali impugnate e le scritture di comparazione individuate ai sensi dell'art.
217 co. 2 c.p.c., ha concluso in modo univoco nel senso dell'apocrifia delle firme apparentemente apposte da ASOPRO TOo su cinque delle sei tavole progettuali impugnate, ed in particolare quelle vergate sulle tavole progettuali recanti i numeri 5, 6, 8, 9 e 10, individuate nella relazione di c.t.u. con le sigle x1, x2, x4, x5 e x6. Il c.t.u. ha tra l'altro rilevato, quanto alle difformità grafiche tra le firme in verifica e quelle autografe comparative, “..GLI ACCUMULI NEI RISVOLTI ORIZZONTALI NELLE FIRME IN VERIFICA,
DIVERSAMENTE DALLE AUTOGRAFE IN CUI GLI SPASMI SONO DI PIÙ BREVE DURATA”, “… GLI IMPROVVISI CAMBI DI DIREZIONE DEGLI ASSI LETTERALI NELLE FIRME IN VERIFICA,
ASSENTI NELLE AUTOGRAFE..”, “..LA PRESENZA DI SCAGLIONI ASCENDENTI NELLE FIRME IN
VERIFICA ASSENTI NELLE AUTOGRAFE”, “LA PRESENZA DI OVALI MAGGIORMENTE CURVILINEI NELLE FIRME IN VERIFICA RISPETTO ALLE AUTOGRAFE”, “LARGO DI LETTERE
DI MAGGIOR GRADO NELLE FIRME IN VERIFICA RISPETTO ALLE AUTOGRAFE”, “ASSENTI GLI
ADDOSSAMENTI FRA LE LETTERE NELLE AUTOGRAFE, RILEVATI, INVECE, NELLE AUTOGRAFE” (cfr. Pagg. da 22 a 27 della relazione peritale).
Risultano pertanto accertate dal c.t.u. rilevanti difformità tra le firme in verifica e quelle autografe quanto alla pressione grafica, all'inclinazione degli assi letterali, alla tenuta del rigo, alla forma ed alle dimensioni dei caratteri ed alla distribuzione del testo sul foglio.
Invero anche le prove testimoniali raccolte corroborano l'esito dell'indagine peritale grafologica. Le nuore di ASOPRO TOo, escusse come testi, hanno infatti riferito che negli anni 1996 - 1997, periodo nel quale esse si recavano con frequenza quotidiana presso l'abitazione del suocero affetto da enfisema polmonare per prestargli la necessaria assistenza, ASOPRO MIe ed il geometra RC si erano recati più volte presso detta abitazione per discutere del
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