Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2024, n. 1760
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Testo completo
Governo
N. R.G. 1268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1268/2023 promossa in grado d'appello
DA
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONZANELLI GIULIO e dell'avv. PERFETTI LUCA RAFFAELLO ([...]) VIA VERDI, 2 20121 MILANO;
GIUDICI VALERIA ([...]) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI N. 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PONZANELLI GIULIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 66 LO RO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MAMELI N. 13/15 21052
BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. MACCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
AR VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
BERNASCONE, 7 21100 AR presso lo studio dell'avv. COSENTINO ENZO
DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ON DR
([...]) VIA BERNASCONE, 7 21100 AR;
KI RI NE OY (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE, 7 21100 AR presso lo studio dell'avv.
COSENTINO ENZO DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
UE AD DE NA OY (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
BERNASCONE, 7 21100 AR presso lo studio dell'avv. COSENTINO ENZO
DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
FR VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA ORRIGONI 15 AR presso lo studio dell'avv. MARSICO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
AL VO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
ORRIGONI 15 AR presso lo studio dell'avv. MARSICO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), elettivamente domiciliato in VIA
MARIO PICHI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGI MANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 2 di 66 PR DI AR (C.F. 80000710121), elettivamente domiciliato in C/O
PR AR 21100 AR presso lo studio dell'avv. ALBERTINI
DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
AXA ASSIOCURAZIONI SPA (C.F. 00902170018), elettivamente domiciliato in
VIA VERATTI 3 AR presso lo studio dell'avv. GIARDINI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GOBBI FRATTINI
MARIANNA ([...]) Indirizzo Telematico;
AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI AMBIENTE -AR
(C.F. 97190020152), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO , che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
AUTORITA' DI BACINO DEL PO (C.F. 92038990344),
VE IC EP DE RO OY (C.F. ),
MA VA (C.F. [...]),
ASSOCIAZIONE GERMANICA DI ASSISTENZA E SCUOLA GERMANICA
(C.F. 04305980155),
APPELLATI contumaci
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per COMUNE DI LAVENO MOMBELLO piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previo rigetto della domanda incidentale promossa dal sig. AR ON, in parziale riforma della sentenza n. 265/2023 (rep.
pagina 3 di 66
390/2023) emessa dal Tribunale di Varese in persona della dott.ssa Giulia Tagliapietra, pubblicata il giorno 20 marzo 2023, notificata il 4 aprile 2023 da EV CE e
VO NA, così giudicare nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 265/2023 (rep. 390/2023) emessa dal
Tribunale di Varese in persona della dott.ssa Giulia Tagliapietra, in accoglimento dei motivi di appello formulati: respingere tutte le domande formulate a carico del NE di Laveno Mombello, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per il non creduto caso di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello e/o delle domande proposte in primo grado dagli attori (i) accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascun convenuto e degli altri enti terzi chiamati nella causazione dei danni che dovessero eventualmente ritenersi subiti dagli attori e connessi causalmente all'evento per cui è causa, (ii) limitando in ogni caso la condanna risarcitoria del NE di Laveno Mombello all'importo corrispondente alla eventuale
(non creduta) quota di responsabilità dello stesso con esclusione di ogni solidarietà per la quota di risarcimento cui fossero condannati l'altro convenuto e/o gli enti pubblici terzi chiamati;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, anche nei confronti di AX Assicurazioni.
LO RO
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 265/2023 del Tribunale di
Varese, in accoglimento dell'appello principale proposto dal NE di Laveno ed in ragione della presente impugnazione incidentale, assolvere ON AR dalle domande contro di lui proposte e per l'imprevedibilità dell'evento e per la sua inevitabilità nonché per l'assenza di nesso causale tra la custodia e l'evento stesso.
pagina 4 di 66
Condannare per l'effetto i sigg.ri OY VI SA ES a rifondere l'importo di €
64.641,08, De NA OY UE AN quello di € 28.069,43 e EV CA quello di € 35.814,66, per altrettanti loro versati in forza della sentenza impugnata. Condannare altresì i loro difensori, avv.ti Enzo Andrea Cosentino e Andrea Boni quali antistatari, a rifondere le spese legali liquidate in € 5.342,71 ciascuno. Condannare altresì CE
EV a rifondere l'importo di € 40.182.29 e NA VO quello di € 45.423,46 ed entrambe in solido quello di € 11.661,55 per spese legali a loro favore liquidate. Con gli interessi dal dì del versamento.
In via di subordine dichiarare la concorrente responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c. I comma e, per l'effetto, rideterminare l'ammontare del risarcimento riducendolo proporzionalmente. Condannare conseguentemente gli attori a rifondere gli importi versati in eccedenza.
In via di ulteriore subordine rigettare la domanda del NE diretta ad ottenere una diversa quantificazione della percentuale di responsabilità di ON AR.
Col favore delle spese e compensi dei due gradi del giudizio nonché delle spese di CTU.
Previa, occorrendo, in via istruttoria acquisizione dei documenti descritti nell'elaborato peritale dei consulenti della Procura ed individuati a pagina 3 dell'atto di citazione e precisamente: 1) faldone relativo alla pratica edilizia n. 94/1996;
2) faldone relativo alla pratica edilizia n. 30/2004;
3) cartelle relative al permesso di costruire n. 465/2009 e domanda di autorizzazione paesaggistica n. 466/2009;
4) cartella relativa alla domanda di autorizzazione paesaggistica n. 210/2012”.
Per AR VA, KI RI NE OY, UE AD
DE NA OY
I signori …, formulano le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 5 di 66
Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: Nel merito, per le ragioni esposte in atti e richiamati gli scritti difensivi, rigettare il gravame principale proposto dal NE di
Laveno Mombello e quello incidentale promosso dal signor ON AR ed ogni altra avversa domanda, giacché tutti infondati in fatto ed in diritto, conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione di spese in favore dei sottoscritti difensori.
Per FR VA e AL VO
Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse delle SInore CE EV e
NA VO:
Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
- in via principale, per le ragioni di cui in narrativa e richiamati gli scritti difensivi, rigettare il gravame principale proposto dal NE di Laveno Mombello e quello incidentale del SI. AR ON poiché entrambi infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di primo e secondo grado di giudizio con distrazione di spese a favore del sottoscritto difensore.
Per REGIONE LOMBARDIA
1.)Respingere l'appello del NE di Laveno, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.)Con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 6 di 66
Per PR DI AR
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− respingere tutte le domande articolate nei confronti della Provincia di Varese;
− condannare il NE di Laveno Mombello alla refusione di spese, onorari e oneri riflessi (Cass. Cassazione, sez. Unite, ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592).
Per AXA ASSICURAZIONI SPA
Piaccia alla Eccellentissima corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa confermare la sentenza n. 265/2023 del 20.3.2023 del Tribunale di Varese, nel capo in cui compensa le spese di lite tra il NE di Laveno Mombello, odierno appellante, ed
AXA Assicurazioni spa, quindi respingere sul punto il proposto appello, respingendo ogni domanda svolta contro la comparente, rimettendosi, nel merito, al giudizio della
Corte. Vinte le spese per questo grado di giudizio.
Per PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI e AR
A seguito di provvedimento di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Arera, ut supra rappresentati e difesi, chiedono che la causa venga introitata nella fase decisionale al fine di veder rigettato l'appello in parte qua, laddove invoca genericamente la chiamata in corresponsabilità dei medesimi all'illecito aquiliano realizzato dal NE appellante e dagli altri convenuti danneggianti, nonché viola il principio di divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Con vittoria di spese di lite di entrambi
N. R.G. 1268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1268/2023 promossa in grado d'appello
DA
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONZANELLI GIULIO e dell'avv. PERFETTI LUCA RAFFAELLO ([...]) VIA VERDI, 2 20121 MILANO;
GIUDICI VALERIA ([...]) VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI N. 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PONZANELLI GIULIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 66 LO RO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MAMELI N. 13/15 21052
BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. MACCHI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
AR VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
BERNASCONE, 7 21100 AR presso lo studio dell'avv. COSENTINO ENZO
DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ON DR
([...]) VIA BERNASCONE, 7 21100 AR;
KI RI NE OY (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE, 7 21100 AR presso lo studio dell'avv.
COSENTINO ENZO DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
UE AD DE NA OY (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
BERNASCONE, 7 21100 AR presso lo studio dell'avv. COSENTINO ENZO
DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
FR VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in
VIA ORRIGONI 15 AR presso lo studio dell'avv. MARSICO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
AL VO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
ORRIGONI 15 AR presso lo studio dell'avv. MARSICO LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. 80188230587), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), elettivamente domiciliato in VIA
MARIO PICHI, 21 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGGI MANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 2 di 66 PR DI AR (C.F. 80000710121), elettivamente domiciliato in C/O
PR AR 21100 AR presso lo studio dell'avv. ALBERTINI
DANIELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
AXA ASSIOCURAZIONI SPA (C.F. 00902170018), elettivamente domiciliato in
VIA VERATTI 3 AR presso lo studio dell'avv. GIARDINI MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GOBBI FRATTINI
MARIANNA ([...]) Indirizzo Telematico;
AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI AMBIENTE -AR
(C.F. 97190020152), elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122
MILANO presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO , che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
AUTORITA' DI BACINO DEL PO (C.F. 92038990344),
VE IC EP DE RO OY (C.F. ),
MA VA (C.F. [...]),
ASSOCIAZIONE GERMANICA DI ASSISTENZA E SCUOLA GERMANICA
(C.F. 04305980155),
APPELLATI contumaci
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per COMUNE DI LAVENO MOMBELLO piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, previo rigetto della domanda incidentale promossa dal sig. AR ON, in parziale riforma della sentenza n. 265/2023 (rep.
pagina 3 di 66
390/2023) emessa dal Tribunale di Varese in persona della dott.ssa Giulia Tagliapietra, pubblicata il giorno 20 marzo 2023, notificata il 4 aprile 2023 da EV CE e
VO NA, così giudicare nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 265/2023 (rep. 390/2023) emessa dal
Tribunale di Varese in persona della dott.ssa Giulia Tagliapietra, in accoglimento dei motivi di appello formulati: respingere tutte le domande formulate a carico del NE di Laveno Mombello, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, per il non creduto caso di accoglimento anche solo parziale dei motivi di appello e/o delle domande proposte in primo grado dagli attori (i) accertare e dichiarare il grado di responsabilità di ciascun convenuto e degli altri enti terzi chiamati nella causazione dei danni che dovessero eventualmente ritenersi subiti dagli attori e connessi causalmente all'evento per cui è causa, (ii) limitando in ogni caso la condanna risarcitoria del NE di Laveno Mombello all'importo corrispondente alla eventuale
(non creduta) quota di responsabilità dello stesso con esclusione di ogni solidarietà per la quota di risarcimento cui fossero condannati l'altro convenuto e/o gli enti pubblici terzi chiamati;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, anche nei confronti di AX Assicurazioni.
LO RO
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 265/2023 del Tribunale di
Varese, in accoglimento dell'appello principale proposto dal NE di Laveno ed in ragione della presente impugnazione incidentale, assolvere ON AR dalle domande contro di lui proposte e per l'imprevedibilità dell'evento e per la sua inevitabilità nonché per l'assenza di nesso causale tra la custodia e l'evento stesso.
pagina 4 di 66
Condannare per l'effetto i sigg.ri OY VI SA ES a rifondere l'importo di €
64.641,08, De NA OY UE AN quello di € 28.069,43 e EV CA quello di € 35.814,66, per altrettanti loro versati in forza della sentenza impugnata. Condannare altresì i loro difensori, avv.ti Enzo Andrea Cosentino e Andrea Boni quali antistatari, a rifondere le spese legali liquidate in € 5.342,71 ciascuno. Condannare altresì CE
EV a rifondere l'importo di € 40.182.29 e NA VO quello di € 45.423,46 ed entrambe in solido quello di € 11.661,55 per spese legali a loro favore liquidate. Con gli interessi dal dì del versamento.
In via di subordine dichiarare la concorrente responsabilità degli attori ex art. 1227 c.c. I comma e, per l'effetto, rideterminare l'ammontare del risarcimento riducendolo proporzionalmente. Condannare conseguentemente gli attori a rifondere gli importi versati in eccedenza.
In via di ulteriore subordine rigettare la domanda del NE diretta ad ottenere una diversa quantificazione della percentuale di responsabilità di ON AR.
Col favore delle spese e compensi dei due gradi del giudizio nonché delle spese di CTU.
Previa, occorrendo, in via istruttoria acquisizione dei documenti descritti nell'elaborato peritale dei consulenti della Procura ed individuati a pagina 3 dell'atto di citazione e precisamente: 1) faldone relativo alla pratica edilizia n. 94/1996;
2) faldone relativo alla pratica edilizia n. 30/2004;
3) cartelle relative al permesso di costruire n. 465/2009 e domanda di autorizzazione paesaggistica n. 466/2009;
4) cartella relativa alla domanda di autorizzazione paesaggistica n. 210/2012”.
Per AR VA, KI RI NE OY, UE AD
DE NA OY
I signori …, formulano le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 5 di 66
Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita: Nel merito, per le ragioni esposte in atti e richiamati gli scritti difensivi, rigettare il gravame principale proposto dal NE di
Laveno Mombello e quello incidentale promosso dal signor ON AR ed ogni altra avversa domanda, giacché tutti infondati in fatto ed in diritto, conseguentemente confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione di spese in favore dei sottoscritti difensori.
Per FR VA e AL VO
Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse delle SInore CE EV e
NA VO:
Voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita:
- in via principale, per le ragioni di cui in narrativa e richiamati gli scritti difensivi, rigettare il gravame principale proposto dal NE di Laveno Mombello e quello incidentale del SI. AR ON poiché entrambi infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese competenze ed onorari di primo e secondo grado di giudizio con distrazione di spese a favore del sottoscritto difensore.
Per REGIONE LOMBARDIA
1.)Respingere l'appello del NE di Laveno, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.)Con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 6 di 66
Per PR DI AR
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− respingere tutte le domande articolate nei confronti della Provincia di Varese;
− condannare il NE di Laveno Mombello alla refusione di spese, onorari e oneri riflessi (Cass. Cassazione, sez. Unite, ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592).
Per AXA ASSICURAZIONI SPA
Piaccia alla Eccellentissima corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa confermare la sentenza n. 265/2023 del 20.3.2023 del Tribunale di Varese, nel capo in cui compensa le spese di lite tra il NE di Laveno Mombello, odierno appellante, ed
AXA Assicurazioni spa, quindi respingere sul punto il proposto appello, respingendo ogni domanda svolta contro la comparente, rimettendosi, nel merito, al giudizio della
Corte. Vinte le spese per questo grado di giudizio.
Per PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI e AR
A seguito di provvedimento di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni in forma scritta la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Arera, ut supra rappresentati e difesi, chiedono che la causa venga introitata nella fase decisionale al fine di veder rigettato l'appello in parte qua, laddove invoca genericamente la chiamata in corresponsabilità dei medesimi all'illecito aquiliano realizzato dal NE appellante e dagli altri convenuti danneggianti, nonché viola il principio di divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Con vittoria di spese di lite di entrambi
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