Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2024, n. 277
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1241/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. G P Presidente
Dott. R V Consigliere
Dott.ssa G D Consigliere Relatore all'udienza del 6 marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1585/2023 (est. S), promossa da
alternativamente denominata Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e D D F ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. L M Filla, in Milano, piazza Armando Diaz n. 6,
- APPELLANTE - contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti A C e G S, presso il cui studio in Roma, via Galilei n. 45, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Appellati: “ , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
come sopra rappresentati e difesi, chiedono il rigetto del ricorso in CP_5 appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con liquidazione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 362/2023 R.G. promossa da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 contro ha così deciso: “1) accerta e dichiara CP_5 Parte_1
l'illegittimità degli assorbimenti operati dalla società resistente, a far data da febbraio 2018, nelle buste paga dei ricorrenti, alla voce “sovraminimo individuale”;
2) per
l'effetto, condanna la società resistente alla ricostituzione della predetta voce retributiva nella misura in godimento sino a gennaio 2018;
3) condanna la società resistente al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite a far data dal febbraio 2018, in misura di complessivi euro 3.000,00 lordi, quanto a e Controparte_1
;
euro 3.141,00 lordi quanto a euro 4.137,00 quanto a Controparte_2 Controparte_4
e ;
oltre a tutti gli importi ulteriormente assorbiti CP_5 Persona_1 nei cedolini paga successivi a quello di dicembre 2022, fino alla data dell'effettivo soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di individuale;
Org_1
- che, sebbene i superminimi fossero stati concessi con espressa previsione della loro assorbibilità, la datrice di lavoro non aveva mai provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali;
- che dal mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società aveva iniziato ad assorbire dal superminimo goduto dai ricorrenti una somma pari a quella dell'aumento contrattuale e ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, allorché era stato convenuto un ulteriore aumento contrattuale, nonché l'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denomina E.R.S., che era stata anch'essa assorbita;
ciò premesso, hanno chiesto di accertare l'illegittimità della condotta aziendale di assorbimento del superminimo e di condannare alla Parte_1
pag. 2/13
ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, ha Parte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande avversarie per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio a carico dei ricorrenti;
nel merito ne ha contestato la fondatezza, concludendo per il loro rigetto. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, ha ritenuto la documentazione attorea versata in causa idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza, a parere del primo giudice, dimostrava la volontà della società, sino all'accordo collettivo del 23 novembre 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento, con un comportamento più che concludente. Con riguardo poi all'elemento retributivo denominato E.R.S. (elemento retributivo separato), introdotto dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017, il giudice di prime cure ha evidenziato che esso non incide, a differenza del superminimo, sul trattamento di fine rapporto, il che renderebbe i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Pertanto, conclude la pronuncia impugnata, “il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato Part per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR”. Il Tribunale ha, quindi, accolto le domande dei lavoratori, dichiarando non assorbibile il superminimo goduto dai ricorrenti e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c. e dell'art.
2697 c.c..
pag. 3/13
Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure ha errato laddove, in base ad un esame eccessivamente sommario e superficiale delle allegazioni formulate dagli odierni appellati e dei riscontri probatori acquisiti in corso di causa, ha rilevato
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio, tempestivamente formulata dalla società nella propria memoria di costituzione. Nell'ottica del gravame i lavoratori non si sarebbero dovuti limitare ad affermare genericamente di percepire e di aver percepito il superminimo, ma avrebbero dovuto allegare e dimostrare, in modo puntuale e rigoroso, che, a fronte delle variazioni retributive scaturite dai precedenti rinnovi del contratto collettivo, il datore di lavoro aveva continuato ad erogare l'emolumento ad personam riconoscendo la natura “non assorbibile”, originaria o sopravvenuta, dello stesso.
Gli appellati, invece, non solo non avevano formulato alcuna allegazione, né fornito alcun riscontro probatorio in ordine alla pretesa natura non assorbibile del superminimo percepito, ma avevano anzi espressamente dato atto nel ricorso introduttivo che, in occasione del suo riconoscimento, la società aveva attestato la natura assorbibile dell'emolumento.
Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 112 e Parte_1
115 c.c. e dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di assorbimento del superminimo.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia proceduto ad un esame eccessivamente sommario e superficiale della vicenda dedotta in giudizio, con ciò trascurando rilevanti e determinanti elementi probatori che erano stati sottoposti alla sua attenzione, ignorando i puntuali rilievi e le specifiche eccezioni formulate dalla società e violando, al contempo, i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza in materia di assorbimento dei superminimi.
Evidenzia, in particolare, che per escludere il meccanismo dell'assorbimento del superminimo a fronte dei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva è necessario un vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore, volto a derogare al principio generale dell'assorbimento, e che, nel caso di specie, difetterebbe qualsivoglia specifica allegazione e qualsivoglia riscontro probatorio sull'esistenza di uno specifico accordo tra le parti, volto a conferire natura non assorbibile al superminimo individuale di cui si controverte.
Con il terzo motivo censura la pronuncia per violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull' (accordo collettivo del 23 novembre 2017), dell'art. Pt_3
2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c., laddove afferma l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dall'odierna appellante con riferimento all' (elemento Pt_3 retributivo separato).
Nella prospettiva del gravame il giudice di prime cure avrebbe posto a base della decisione un'errata interpretazione della natura dell' avendo ritenuto che Pt_3
pag. 4/13
tale voce abbia un “peso” diverso dal superminimo, in quanto ricomprende già al suo interno gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
In realtà – deduce parte appellante – l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi altra voce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1241/2023
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. G P Presidente
Dott. R V Consigliere
Dott.ssa G D Consigliere Relatore all'udienza del 6 marzo 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1585/2023 (est. S), promossa da
alternativamente denominata Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti M M e D D F ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. L M Filla, in Milano, piazza Armando Diaz n. 6,
- APPELLANTE - contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti A C e G S, presso il cui studio in Roma, via Galilei n. 45, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Appellati: “ , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
come sopra rappresentati e difesi, chiedono il rigetto del ricorso in CP_5 appello ex adverso proposto, con conferma della sentenza impugnata e con liquidazione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 362/2023 R.G. promossa da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 contro ha così deciso: “1) accerta e dichiara CP_5 Parte_1
l'illegittimità degli assorbimenti operati dalla società resistente, a far data da febbraio 2018, nelle buste paga dei ricorrenti, alla voce “sovraminimo individuale”;
2) per
l'effetto, condanna la società resistente alla ricostituzione della predetta voce retributiva nella misura in godimento sino a gennaio 2018;
3) condanna la società resistente al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite a far data dal febbraio 2018, in misura di complessivi euro 3.000,00 lordi, quanto a e Controparte_1
;
euro 3.141,00 lordi quanto a euro 4.137,00 quanto a Controparte_2 Controparte_4
e ;
oltre a tutti gli importi ulteriormente assorbiti CP_5 Persona_1 nei cedolini paga successivi a quello di dicembre 2022, fino alla data dell'effettivo soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di individuale;
Org_1
- che, sebbene i superminimi fossero stati concessi con espressa previsione della loro assorbibilità, la datrice di lavoro non aveva mai provveduto ad alcun assorbimento in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali;
- che dal mese di febbraio 2018, diversamente da quanto accaduto in passato, la società aveva iniziato ad assorbire dal superminimo goduto dai ricorrenti una somma pari a quella dell'aumento contrattuale e ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, allorché era stato convenuto un ulteriore aumento contrattuale, nonché l'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denomina E.R.S., che era stata anch'essa assorbita;
ciò premesso, hanno chiesto di accertare l'illegittimità della condotta aziendale di assorbimento del superminimo e di condannare alla Parte_1
pag. 2/13
ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, ha Parte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande avversarie per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio a carico dei ricorrenti;
nel merito ne ha contestato la fondatezza, concludendo per il loro rigetto. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte dei ricorrenti, ha ritenuto la documentazione attorea versata in causa idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza, a parere del primo giudice, dimostrava la volontà della società, sino all'accordo collettivo del 23 novembre 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento, con un comportamento più che concludente. Con riguardo poi all'elemento retributivo denominato E.R.S. (elemento retributivo separato), introdotto dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017, il giudice di prime cure ha evidenziato che esso non incide, a differenza del superminimo, sul trattamento di fine rapporto, il che renderebbe i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Pertanto, conclude la pronuncia impugnata, “il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato Part per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR”. Il Tribunale ha, quindi, accolto le domande dei lavoratori, dichiarando non assorbibile il superminimo goduto dai ricorrenti e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a tre Parte_1 motivi. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 414 c.p.c. e dell'art.
2697 c.c..
pag. 3/13
Ad avviso di parte appellante il giudice di prime cure ha errato laddove, in base ad un esame eccessivamente sommario e superficiale delle allegazioni formulate dagli odierni appellati e dei riscontri probatori acquisiti in corso di causa, ha rilevato
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio, tempestivamente formulata dalla società nella propria memoria di costituzione. Nell'ottica del gravame i lavoratori non si sarebbero dovuti limitare ad affermare genericamente di percepire e di aver percepito il superminimo, ma avrebbero dovuto allegare e dimostrare, in modo puntuale e rigoroso, che, a fronte delle variazioni retributive scaturite dai precedenti rinnovi del contratto collettivo, il datore di lavoro aveva continuato ad erogare l'emolumento ad personam riconoscendo la natura “non assorbibile”, originaria o sopravvenuta, dello stesso.
Gli appellati, invece, non solo non avevano formulato alcuna allegazione, né fornito alcun riscontro probatorio in ordine alla pretesa natura non assorbibile del superminimo percepito, ma avevano anzi espressamente dato atto nel ricorso introduttivo che, in occasione del suo riconoscimento, la società aveva attestato la natura assorbibile dell'emolumento.
Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 112 e Parte_1
115 c.c. e dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di assorbimento del superminimo.
Parte appellante si duole che il Tribunale abbia proceduto ad un esame eccessivamente sommario e superficiale della vicenda dedotta in giudizio, con ciò trascurando rilevanti e determinanti elementi probatori che erano stati sottoposti alla sua attenzione, ignorando i puntuali rilievi e le specifiche eccezioni formulate dalla società e violando, al contempo, i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza in materia di assorbimento dei superminimi.
Evidenzia, in particolare, che per escludere il meccanismo dell'assorbimento del superminimo a fronte dei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva è necessario un vero e proprio accordo novativo tra datore di lavoro e lavoratore, volto a derogare al principio generale dell'assorbimento, e che, nel caso di specie, difetterebbe qualsivoglia specifica allegazione e qualsivoglia riscontro probatorio sull'esistenza di uno specifico accordo tra le parti, volto a conferire natura non assorbibile al superminimo individuale di cui si controverte.
Con il terzo motivo censura la pronuncia per violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull' (accordo collettivo del 23 novembre 2017), dell'art. Pt_3
2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c., laddove afferma l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dall'odierna appellante con riferimento all' (elemento Pt_3 retributivo separato).
Nella prospettiva del gravame il giudice di prime cure avrebbe posto a base della decisione un'errata interpretazione della natura dell' avendo ritenuto che Pt_3
pag. 4/13
tale voce abbia un “peso” diverso dal superminimo, in quanto ricomprende già al suo interno gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
In realtà – deduce parte appellante – l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi altra voce
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