Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/05/2024, n. 264
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Testo completo
N. R.G. 415/2022
Appello sentenza Tribunale Lecce
n.1553 del 25.5.2022
Oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente in grado di appello
SENTENZA nelle cause civili in materia di lavoro n.415/2022 R.G. pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gallucci Parte_1
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso CP_2
APPELLATI
FATTO
Con ricorso del 29.11.2017 , premesso di lavorare dal 01.03.1991 Parte_1 alle dipendenze dell' in qualità di collaboratrice ed esperta di lingua spagnola Controparte_3 Cont (di seguito sinteticamente indicata anche come , aveva dedotto: -che il 31.3.2010 aveva sottoscritto un accordo conciliativo con la predetta Università, con cui erano state stabilite le somme dovute dall'ente a titolo di differenze retributive dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 31.12.2008;
-che nello stesso accordo era stato previsto che per il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato applicato il Contratto Collettivo Decentrato del 29.6.2009;
-che tale Contratto,
1
all'art.18, prevedeva l'applicazione ai CEL del trattamento economico riconosciuto ai ricercatori confermati a tempo determinato, ai quali i CEL erano parificati ex l.n.63/2004 e l n.240/2010, e del trattamento integrativo di ateneo in relazione all'esperienza acquisita a decorrere dal primo contratto di lavoro;
-che con sentenza n.3581/2017 il Tribunale di Lecce aveva condannato l' a regolarizzare la posizione retributiva fino a giugno 2013;
-che per il periodo CP_3 successivo, a decorrere da luglio 2013, l' aveva corrisposto retribuzioni inferiori a quelle CP_3 dovute con riferimento al parametro del ricercatore confermato (classe VI, scatti 3, aumento del
10%) ed era quindi debitrice delle differenze, pari ad € 166.30 per il 2014, € 166.30 per il 2015, € 680,74 per il 2016, € 655,05 per il 2017 (complessivamente € 1.668,39);
-che inoltre l'Università doveva restituirle importi (€2.751,57 ed € 5.075,37) illegittimamente trattenuti sulle buste paga del
12.5.2010 e del 18.4.2011 a titolo di oneri previdenziali relativi alle differenze retributive costituenti oggetto del verbale di conciliazione del 2010 e ulteriori importi (€ 1,002,77 e € 15,26) trattenuti sulle buste paga fino a marzo 2017 allo stesso titolo. La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 10.513, 36, oltre Controparte_3 accessori.
Costituitasi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso Controparte_3 ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva evidenziato che a far data dal 2014 era vigente, per il Cont personale un nuovo Contratto Collettivo integrativo, che era stato correttamente eseguito, e che quindi era infondato il richiamo al Contratto del 2009;
aveva dedotto che, peraltro, tale materia era stata dalla stessa ricorrente e da altri CEL sottoposta al giudice del lavoro, che in primo grado aveva pronunciato sentenza n.4482/2016, non passata in giudicato, con la quale il contratto decentrato del 2009 era stato dichiarato efficace fino alla stipula del successivo contratto del
10.12.2013. Aveva sostenuto la correttezza dei pagamenti effettuati, nonché la prescrizione estintiva relativamente alla domanda riguardante le trattenute previdenziali relative alle retribuzioni dovute in virtù dell'accordo conciliativo del 2010.
Con la sentenza n.1553 del 25.5.2022 il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' a pagare l'importo di €1.018,03, corrispondente Controparte_3 all'importo degli oneri previdenziali trattenuti dall' sulle retribuzioni arretrate erogate con CP_3 le buste paga di gennaio 2014 e di marzo 2017, oltre accessori. Sul punto il Tribunale ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità (Cass. n.19790/2011) secondo cui al datore
Appello sentenza Tribunale Lecce
n.1553 del 25.5.2022
Oggetto: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente in grado di appello
SENTENZA nelle cause civili in materia di lavoro n.415/2022 R.G. pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gallucci Parte_1
APPELLANTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso CP_2
APPELLATI
FATTO
Con ricorso del 29.11.2017 , premesso di lavorare dal 01.03.1991 Parte_1 alle dipendenze dell' in qualità di collaboratrice ed esperta di lingua spagnola Controparte_3 Cont (di seguito sinteticamente indicata anche come , aveva dedotto: -che il 31.3.2010 aveva sottoscritto un accordo conciliativo con la predetta Università, con cui erano state stabilite le somme dovute dall'ente a titolo di differenze retributive dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 31.12.2008;
-che nello stesso accordo era stato previsto che per il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato applicato il Contratto Collettivo Decentrato del 29.6.2009;
-che tale Contratto,
1
all'art.18, prevedeva l'applicazione ai CEL del trattamento economico riconosciuto ai ricercatori confermati a tempo determinato, ai quali i CEL erano parificati ex l.n.63/2004 e l n.240/2010, e del trattamento integrativo di ateneo in relazione all'esperienza acquisita a decorrere dal primo contratto di lavoro;
-che con sentenza n.3581/2017 il Tribunale di Lecce aveva condannato l' a regolarizzare la posizione retributiva fino a giugno 2013;
-che per il periodo CP_3 successivo, a decorrere da luglio 2013, l' aveva corrisposto retribuzioni inferiori a quelle CP_3 dovute con riferimento al parametro del ricercatore confermato (classe VI, scatti 3, aumento del
10%) ed era quindi debitrice delle differenze, pari ad € 166.30 per il 2014, € 166.30 per il 2015, € 680,74 per il 2016, € 655,05 per il 2017 (complessivamente € 1.668,39);
-che inoltre l'Università doveva restituirle importi (€2.751,57 ed € 5.075,37) illegittimamente trattenuti sulle buste paga del
12.5.2010 e del 18.4.2011 a titolo di oneri previdenziali relativi alle differenze retributive costituenti oggetto del verbale di conciliazione del 2010 e ulteriori importi (€ 1,002,77 e € 15,26) trattenuti sulle buste paga fino a marzo 2017 allo stesso titolo. La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 10.513, 36, oltre Controparte_3 accessori.
Costituitasi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso Controparte_3 ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. Aveva evidenziato che a far data dal 2014 era vigente, per il Cont personale un nuovo Contratto Collettivo integrativo, che era stato correttamente eseguito, e che quindi era infondato il richiamo al Contratto del 2009;
aveva dedotto che, peraltro, tale materia era stata dalla stessa ricorrente e da altri CEL sottoposta al giudice del lavoro, che in primo grado aveva pronunciato sentenza n.4482/2016, non passata in giudicato, con la quale il contratto decentrato del 2009 era stato dichiarato efficace fino alla stipula del successivo contratto del
10.12.2013. Aveva sostenuto la correttezza dei pagamenti effettuati, nonché la prescrizione estintiva relativamente alla domanda riguardante le trattenute previdenziali relative alle retribuzioni dovute in virtù dell'accordo conciliativo del 2010.
Con la sentenza n.1553 del 25.5.2022 il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' a pagare l'importo di €1.018,03, corrispondente Controparte_3 all'importo degli oneri previdenziali trattenuti dall' sulle retribuzioni arretrate erogate con CP_3 le buste paga di gennaio 2014 e di marzo 2017, oltre accessori. Sul punto il Tribunale ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità (Cass. n.19790/2011) secondo cui al datore
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