Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/08/2024, n. 263
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Testo completo
N. R.G. 29/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 04/07/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Floro Flori elett.te dom.to in Ancona, via San Martino 23
Parte appellante
E
TA s.r.l. , rappresentata e difesa per procura alle liti dall'avv.to Francesco Maria Marisca presso il cui studio, sito in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267 è elett.dom.to
Parte appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS impugna la sentenza n. 182/2022, pubblicata in data 08.08.2022, emessa dal Tribunale di Ancona con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione, veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 240/2021 emesso a carico della STadoc S.r.l. per il pagamento della somma di
Euro 132.706,20, oltre interessi e rivalutazione, per debiti contributivi asseritamente dovuti in qualità di committente della EN ST SO OO (dunque quale obbligata in solido ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. n. 276 del 2003), con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dell'INPS a
pagina 1 di 9
rifondere a STadoc la residua metà, liquidata in euro 2.568,50, oltre accessori di legge.
Con tale sentenza, il primo giudice, pur ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per ravvisare la responsabilità solidale, ex art. 29 D.lgs. 276/2003, in capo alla STadoc s.r.l. per i debiti contributivi dell'appaltatrice EN ST soc.coop. (con conseguente rigetto delle eccezioni di decadenza ed inammissibilità della pretesa), revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata, sotto il profilo del quantum, la pretesa dell'Istituto, stante la carenza di allegazioni in atti che rendevano impossibile anche l'effettuazione di una CTU contabile.
Ritiene, al contrario, l'Istituto appellante l'erroneità della sentenza impugnata, dovendosi, al contrario, ritenere provato il quantum della pretesa, eventualmente da accertare mediante CTU da svolgersi sui prospetti allegati in atti (pag. 6 e 7 del verbale ispettivo, all. G, H, I, estratti conto individuali dei lavoratori e conteggi prodotti nel corso del giudizio). Rileva, inoltre, l'Istituto come i lavoratori utilizzati nell'appalto fossero stati individuati a mezzo LUL e riportati negli allegati al verbale ispettivo e come gli elementi indicati nel verbale, tra cui le fatture e periodi di emissione, fossero stati direttamente visionati dagli ispettori, facendo prova fino a querela di falso.
Nel processo di appello si è costituita la società STadoc s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L.
7 agosto 2012 n.134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando, seppure in modo sintetico, una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo un progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi nella fattispecie rispettato, atteso che alle argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello
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in esame contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Andando, dunque, ad analizzare il merito, come detto, oggetto del presente appello è unicamente la questione della determinabilità del quantum della pretesa contributiva, essendo, per il resto, coperta da giudicato interno, la statuizione della sussistenza della responsabilità solidale dell'appellata STadoc s.r.l. per i debiti contributivi della EN ST (in particolare, pari ad euro
132.706,19, di cui euro 96.765,65 per le “inadempienze rilevate e addebitate con il presente accertamento ispettivo relative al periodo da 2/2016 a 7/2018”, euro 23.418,44 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 2/2016 a 9/2017, il cui debito è stato già iscritto a ruolo e i cui importi sono stati forniti dalla gestione del credito dell'Inps di Ancona il 28/08/2018” ed euro 12.522,10 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 10/2017 a
7/2018, il cui debito è gestito dall'Inps in fase amministrativa, i cui importi sono stati forniti dalla gestione del credito dell'Inps di Ancona il28/08/2018 e il 19/09/2018”).
Orbene, gli ispettori hanno provveduto a determinare il credito vantato dall'Istituto applicando il criterio della misura percentuale rispetto al fatturato registrato dalla EN ST nel periodo febbraio
2016/luglio 2018, tenendo conto delle fatture emesse mese per mese (cfr. verbale ispettivo in atti e relativi Allegati). In proposito, ritiene il Collegio che sia corretto proporzionare il credito contributivo all'imponibile retributivo, a sua volta calcolato sulla quota percentuale di fatturato periodicamente emesso dalla fornitrice nei confronti del committente;
si tratta con ogni evidenza del criterio in concreto rispondente, più di ogni altro, alla logica della necessaria relazione esistente tra l'entità della produzione (in termine di servizi appaltati) e l'entità della manodopera in essa impegnata, laddove, a sua volta, il fatturato esprime in maniera altrettanto fedele l'entità della produzione stessa.
Tuttavia, pur senza contestare l'adozione di tale criterio, come anticipato, il primo giudice ha ritenuto non provato il quantum della pretesa contributiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 04/07/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Floro Flori elett.te dom.to in Ancona, via San Martino 23
Parte appellante
E
TA s.r.l. , rappresentata e difesa per procura alle liti dall'avv.to Francesco Maria Marisca presso il cui studio, sito in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267 è elett.dom.to
Parte appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS impugna la sentenza n. 182/2022, pubblicata in data 08.08.2022, emessa dal Tribunale di Ancona con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione, veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 240/2021 emesso a carico della STadoc S.r.l. per il pagamento della somma di
Euro 132.706,20, oltre interessi e rivalutazione, per debiti contributivi asseritamente dovuti in qualità di committente della EN ST SO OO (dunque quale obbligata in solido ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. n. 276 del 2003), con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dell'INPS a
pagina 1 di 9
rifondere a STadoc la residua metà, liquidata in euro 2.568,50, oltre accessori di legge.
Con tale sentenza, il primo giudice, pur ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per ravvisare la responsabilità solidale, ex art. 29 D.lgs. 276/2003, in capo alla STadoc s.r.l. per i debiti contributivi dell'appaltatrice EN ST soc.coop. (con conseguente rigetto delle eccezioni di decadenza ed inammissibilità della pretesa), revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata, sotto il profilo del quantum, la pretesa dell'Istituto, stante la carenza di allegazioni in atti che rendevano impossibile anche l'effettuazione di una CTU contabile.
Ritiene, al contrario, l'Istituto appellante l'erroneità della sentenza impugnata, dovendosi, al contrario, ritenere provato il quantum della pretesa, eventualmente da accertare mediante CTU da svolgersi sui prospetti allegati in atti (pag. 6 e 7 del verbale ispettivo, all. G, H, I, estratti conto individuali dei lavoratori e conteggi prodotti nel corso del giudizio). Rileva, inoltre, l'Istituto come i lavoratori utilizzati nell'appalto fossero stati individuati a mezzo LUL e riportati negli allegati al verbale ispettivo e come gli elementi indicati nel verbale, tra cui le fatture e periodi di emissione, fossero stati direttamente visionati dagli ispettori, facendo prova fino a querela di falso.
Nel processo di appello si è costituita la società STadoc s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L.
7 agosto 2012 n.134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando, seppure in modo sintetico, una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo un progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi nella fattispecie rispettato, atteso che alle argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello
pagina 2 di 9
in esame contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Andando, dunque, ad analizzare il merito, come detto, oggetto del presente appello è unicamente la questione della determinabilità del quantum della pretesa contributiva, essendo, per il resto, coperta da giudicato interno, la statuizione della sussistenza della responsabilità solidale dell'appellata STadoc s.r.l. per i debiti contributivi della EN ST (in particolare, pari ad euro
132.706,19, di cui euro 96.765,65 per le “inadempienze rilevate e addebitate con il presente accertamento ispettivo relative al periodo da 2/2016 a 7/2018”, euro 23.418,44 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 2/2016 a 9/2017, il cui debito è stato già iscritto a ruolo e i cui importi sono stati forniti dalla gestione del credito dell'Inps di Ancona il 28/08/2018” ed euro 12.522,10 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 10/2017 a
7/2018, il cui debito è gestito dall'Inps in fase amministrativa, i cui importi sono stati forniti dalla gestione del credito dell'Inps di Ancona il28/08/2018 e il 19/09/2018”).
Orbene, gli ispettori hanno provveduto a determinare il credito vantato dall'Istituto applicando il criterio della misura percentuale rispetto al fatturato registrato dalla EN ST nel periodo febbraio
2016/luglio 2018, tenendo conto delle fatture emesse mese per mese (cfr. verbale ispettivo in atti e relativi Allegati). In proposito, ritiene il Collegio che sia corretto proporzionare il credito contributivo all'imponibile retributivo, a sua volta calcolato sulla quota percentuale di fatturato periodicamente emesso dalla fornitrice nei confronti del committente;
si tratta con ogni evidenza del criterio in concreto rispondente, più di ogni altro, alla logica della necessaria relazione esistente tra l'entità della produzione (in termine di servizi appaltati) e l'entità della manodopera in essa impegnata, laddove, a sua volta, il fatturato esprime in maniera altrettanto fedele l'entità della produzione stessa.
Tuttavia, pur senza contestare l'adozione di tale criterio, come anticipato, il primo giudice ha ritenuto non provato il quantum della pretesa contributiva
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