Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 15
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Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.149/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter
c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.04.2024, e vertente tra
OV NA (appellante) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°267/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.11.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinta la domanda di OV NA tesa all'accertamento del proprio diritto al ripristino del Reddito di Cittadinanza, concesso dall'INPS a seguito di domanda amministrativa presentata il 13/10/2020 e poi revocato nel settembre 2022, per non aver indicato nel riquadro D della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (DSU) che l'ex compagno
AV DO, padre della propria figlia minore AV IN – da cui si era separato consensualmente – versava “in una delle tre ipotesi che escludono dal nucleo familiare il genitore non coniugato non convivente, vale a dire: - soggetto tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento
1 del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- soggetto escluso dalla potestà sui figli o sottoposto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- genitore di cui le amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) hanno accertato l'estraneità alla prole in termini di rapporti
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