Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 15
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo


Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.149/2024

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter
c.p.c.
, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 26.04.2024, e vertente tra
OV NA (appellante) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°267/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.11.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato respinta la domanda di OV NA tesa all'accertamento del proprio diritto al ripristino del Reddito di Cittadinanza, concesso dall'INPS a seguito di domanda amministrativa presentata il 13/10/2020 e poi revocato nel settembre 2022, per non aver indicato nel riquadro D della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (DSU) che l'ex compagno
AV DO, padre della propria figlia minore AV IN – da cui si era separato consensualmente – versava “in una delle tre ipotesi che escludono dal nucleo familiare il genitore non coniugato non convivente, vale a dire: - soggetto tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento
1 del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- soggetto escluso dalla potestà sui figli o sottoposto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- genitore di cui le amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) hanno accertato l'estraneità alla prole in termini di rapporti
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