Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 584

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 584
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 584
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dr. Michele Magliulo Consigliere
Dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4909 dell'anno 2013, vertente
TRA
- SA CO LI (C.F.: [...]), rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Caretti (C.F.: [...]) e dall'avv. dall'avv. Pierluigi Giordano (CF: [...]);

- SA LA (C.F.: [...]);

- IN AR (C.F.: [...]);

- VI AR (C.F.: [...]);

- EL LI (C.F.: [...]);

- LE RE (C.F.: [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Caretti (C.F.:
[...]);

APPELLANTI
- avv. Pierluigi Giordano (CF: [...]), in qualità di dichiarato procuratore di EO LL (C.F.:
[...]);

E
1
AN S.P.A. (C.F.: 01094190624), in liquidazione volontaria ed in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziario dott. Massimo
Zeno, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Prozzo (C.F.:
[...]),
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 3 ottobre 2007, IO RO
IN, in qualità di debitore principale, EO LL ed IA IN, in qualità di fideiussori, nonché ES LA, MA EL e IL
EL, in qualità di eredi del fideiussore IA EL, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2007 del Tribunale di
Benevento, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della Molisannio s.p.a., di euro
1.199.895,23, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con vincolo solidale dei fideiussori rispetto al debitore principale, ma con il limite complessivo di euro 206.582,76.
A sostegno della domanda deducevano che:
- in seguito alla richiesta di finanziamento del 22 dicembre 1995, la
Molisannio s.p.a. concedeva a IO RO IN la somma di lire
250.000.000, da restituire in unica rata entro il 28 febbraio 1997, al tasso di interesse del 18%;

- sottoscrivevano garanzia fideiussoria, per l'ammontare di lire
400.000.000, EO LL, IO IN ed IA EL (alla cui morte sono subentrati, in qualità di eredi, ES LA, MA EL e
IL EL);

- in data 19 novembre 1996, IO RO IN, a mezzo bonifico UBS, restituiva alla Molisannio la somma ricevuta, comprensiva anche degli interessi maturati, estinguendo così il finanziamento;

- tale atto di adempimento dell'obbligazione principale avrebbe comportato
l'estinzione anche dell'obbligazione fideiussoria;

2
- il finanziamento in parola sarebbe stato l'unico concesso dalla
Molisannio al IN;

- la scrittura privata datata 28 agosto 2005, con la quale il IN riconosceva l'esistenza di un proprio debito nei confronti della Molisannio, ammontante, alla data del 31 dicembre 2004, ad euro 799.239,81, e sulla cui base è stato emesso il decreto monitorio opposto, sarebbe pertanto falsa;

- tale documento, infatti, sarebbe stato sottoscritto unicamente “a titolo di amicizia e di favore...quale pezza giustificativa per la contabilità della
Molisannio s.p.a., che versava in una situazione assai precaria”;

- parimenti, il versamento di euro 25.000,00 in favore della Molisannio in data 6 ottobre 2006, sarebbe stato eseguito dal IN al solo fine di “dare credibilità al detto documento”.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano, dunque, di “a) – accogliere la presente opposizione e, previa sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti all'opposta per le ragioni di cui in premessa;
b) – dichiarare, quindi, nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
c) – con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

In data 8 gennaio 2008 si costituiva la Molisannio s.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata nel merito.
L'opposta, in particolare, esponeva che:
- la ricognizione di debito datata 28 agosto 2005 costituirebbe prova legale del credito vantato nei confronti del IN;

- nel periodo compreso tra il 1995 e il 1997 essa banca avrebbe concesso al IN una pluralità di finanziamenti;

- il bonifico del 19 novembre 1996, pertanto, non si riferirebbe al debito per cui è causa, tant'è che, con successiva scrittura del 29 luglio 1997, i fideiussori IA EL e EO LL rinnovavano “l'impegno di garanzia per l'importo di lire 308.000.000,00 fino al 28.02.1998, entro cui il debito sarà onorato”.
Espletata l'istruttoria del caso il Tribunale, con sentenza n. 1478/2013, pubblicata il 21 agosto 2013, così provvedeva:
1) Rigetta l'opposizione.
3 2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 605/2007.
3) Condanna IN IO RO, LL EO, LA ES,
EL MA, EL IL, IN IO al pagamento delle spese processuali complessivamente liquidate in euro 16.470,00, di cui euro
5.400,00 per la fase di studio, euro 2.700,00 per la fase introduttiva, euro
1.620,00 per la fase istruttoria ed euro 6.750,00 per la fase decisoria, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

Il giudizio di impugnazione

Con atto di appello notificato in data 25 novembre 2013, gli opponenti hanno proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, convenendo in giudizio la Molisannio s.p.a. per l'udienza del 5 maggio 2014, e formulando le seguenti istanze a questa Corte:
respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
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