Corte d'Appello Roma, sentenza 17/05/2024, n. 3479

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 17/05/2024, n. 3479
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3479
Data del deposito : 17 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Lo Sinno Giuseppe presidente
Sterlicchio Antonella Miryam consigliere
Santese Carla consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
ER LI
RS MA
Avv. FLOCCO MARINA
e
BUSINESS PARTNER ITALIA SPA
e
BANCA POPOLARE DEL LAZIO SPA
Avv. GUIDI MASSIMO
e
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE SPA
e
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E PER ESSA, QUALE
MANDATARIA CON RAPPRESENTANZA QE ITALIA SPA (GIA'
SISTEMIA SPA)
Avv. FALIVENA LUCA
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1


La parte appellante in epigrafe deduce: “del tutto errata appare la sentenza collegiale 1493/22 del 18/07/22 qui impugnata con cui il
Tribunale di Velletri, a definizione del giudizio sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., R.G. n. 7270/21, decideva il rigetto del reclamo con la seguente testuale motivazione: Il reclamo è manifestamente infondato. Osserva il Collegio che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che ha prescritto la proroga delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, non si rende necessaria alcuna formale riassunzione ai sensi dell'art. 627 c.p.c., risultando venuta meno automaticamente la causa giustificativa della quiescenza della procedura medesima, che, pertanto, riprende automaticamente, vertendosi in ipotesi di sospensione c.d. impropria. Il provvedimento del g.e. è corretto e immune da censure, mentre la presente opposizione si appalesa strumentale e come tale meritevole dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 96 co. III c.p.c. OMISSIS-
Rigetta il reclamo “.
Sostiene, inoltre, che “Non corrisponde al vero che la sospensione cd propria sarebbe unicamente quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. e che da ciò dovrebbe desumersi implicitamente che la sospensione che arresta il processo, in attesa che venga definita una questione di costituzionalità, dovrebbe ritenersi “impropria”.
E ciò per due ordini di ragioni.
In primis l'art. 623 c.p.c., da leggere in combinato disposto con l'art.
627 c.p.c.
più volte da noi richiamato disciplina nel suo incipit proprio il caso di una sospensione ex lege, quale è quella di cui l'art. 54 ter D.L.
18/2020
, allorché afferma: “”salvo che la sospensione sia disposta dalla legge”. E non possono correre dubbi sul fatto che nella ben nota
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